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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19991/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 179/RG. 4609 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ne ha confermato la condanna; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo all' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo non solo ai diversi precedenti del ricorrente, ma anche ai successivi delitti commessi dopo quelli oggetto del giudizio che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 179/RG. 4609 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ne ha confermato la condanna; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo all' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo non solo ai diversi precedenti del ricorrente, ma anche ai successivi delitti commessi dopo quelli oggetto del giudizio che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 19991/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris