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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 09562/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina in data 7 luglio 2025, con la quale veniva confermata la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, con condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, accertata in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Patti; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione relativamente al primo motivo di appello, avente ad oggetto l'abrogazione del reato contestato ad opera dell'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022; che, in particolare, la difesa ricorrente evidenzia — come già prospettato in sede di appello — i seguenti elementi: l'emanazione del d.l. n. 48 del 2023, poi convertito dalla legge n. 85 del 2023, con il quale è stato introdotto l'assegno di inclusione ed è stata disposta la disciplina transitoria del reddito di cittadinanza; l'abrogazione delle disposizioni di riferimento del reddito di cittadinanza con l'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, ivi inclusa la norma incriminatrice del reato contestato; la non sussumibilità dei fatti per cui si procede in altra norma incriminatrice, atteso che le ipotesi di reato previste dai primi due commi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 al più potrebbero essere ricondotte in quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., rispetto al quale si differenziano sia sotto il profilo oggettivo — per il tipo ed il presupposto dell'erogazione — che sotto quello soggettivo — prevedendo una il dolo specifico e l'altra il dolo generico; l'assenza di continuità normativa tra l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e l'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023, avendo quest'ultimo ad oggetto un beneficio diverso dal reddito di cittadinanza — per cui si procede —, che si fonda su presupposti diversi ed ha un differente nomen iuris.

Considerato che il ricorso è basato su un motivo sia riproduttivo di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale sia contrastante con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, in particolare, la Corte territoriale ha già correttamente rigettato le doglianze difensive — presentate con il primo motivo di appello — evidenziando che l'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, ossia la norma che sanziona le false od omesse dichiarazioni per il conseguimento del beneficio del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 10 gennaio 2024; che, di conseguenza, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 tale disciplina continua a trovare applicazione (ex multis, Sez. 3, n. 5999 del 12/02/2024); che, in aggiunta, l'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023 si pone in continuità normativa con la precedente fattispecie incriminatrice inerente al reddito di cittadinanza, punendo con identica struttura le condotte di false od omesse dichiarazioni relative all'assegno di inclusione; che, pertanto, viene in rilievo il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo — e non l'abrogazione della norma incriminatrice le condotte oggetto di contestazioni (Sez. 3, n. 39155 del 25/10/2024); che quindi, nel caso in esame, l'odierno ricorrente non può beneficiare dell'effetto retroattivo del trattamento più mite ed il motivo di ricorso presentato è inammissibile.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina in data 7 luglio 2025, con la quale veniva confermata la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, con condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, accertata in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Patti; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione relativamente al primo motivo di appello, avente ad oggetto l'abrogazione del reato contestato ad opera dell'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022; che, in particolare, la difesa ricorrente evidenzia — come già prospettato in sede di appello — i seguenti elementi: l'emanazione del d.l. n. 48 del 2023, poi convertito dalla legge n. 85 del 2023, con il quale è stato introdotto l'assegno di inclusione ed è stata disposta la disciplina transitoria del reddito di cittadinanza; l'abrogazione delle disposizioni di riferimento del reddito di cittadinanza con l'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, ivi inclusa la norma incriminatrice del reato contestato; la non sussumibilità dei fatti per cui si procede in altra norma incriminatrice, atteso che le ipotesi di reato previste dai primi due commi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 al più potrebbero essere ricondotte in quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., rispetto al quale si differenziano sia sotto il profilo oggettivo — per il tipo ed il presupposto dell'erogazione — che sotto quello soggettivo — prevedendo una il dolo specifico e l'altra il dolo generico; l'assenza di continuità normativa tra l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e l'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023, avendo quest'ultimo ad oggetto un beneficio diverso dal reddito di cittadinanza — per cui si procede —, che si fonda su presupposti diversi ed ha un differente nomen iuris. Considerato che il ricorso è basato su un motivo sia riproduttivo di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale sia contrastante con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, in particolare, la Corte territoriale ha già correttamente rigettato le doglianze difensive — presentate con il primo motivo di appello — evidenziando che l'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, ossia la norma che sanziona le false od omesse dichiarazioni per il conseguimento del beneficio del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 10 gennaio 2024; che, di conseguenza, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 tale disciplina continua a trovare applicazione (ex multis, Sez. 3, n. 5999 del 12/02/2024); che, in aggiunta, l'art. 8 del d.l. n. 48 del 2023 si pone in continuità normativa con la precedente fattispecie incriminatrice inerente al reddito di cittadinanza, punendo con identica struttura le condotte di false od omesse dichiarazioni relative all'assegno di inclusione; che, pertanto, viene in rilievo il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo — e non l'abrogazione della norma incriminatrice le condotte oggetto di contestazioni (Sez. 3, n. 39155 del 25/10/2024); che quindi, nel caso in esame, l'odierno ricorrente non può beneficiare dell'effetto retroattivo del trattamento più mite ed il motivo di ricorso presentato è inammissibile. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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