CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 43379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il 26 agosto 1995; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice di Pace di Bergamo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa 1'8 luglio 2021 il Giudice di Pace di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] lassi colpevole del reato ascrittogli ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per il quale l'imputato veniva condannato alla pena di 10.000,00 euro di multa. I fatti di reato, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando il trattenimento nel territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA] lassi, in violazione dell'ordine di espulsione che gli era stato impartito dal Questore di Bergamo il 25 settembre 2019. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando sei censure difensive. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice di Pace di Bergamo aveva disatteso l'eccezione sollevata all'udienza del 27 aprile 2021 ex art. 20-bis d.lgs. 20 agosto 2000, n. 274, che impone la presentazione in giudizio dell'imputato nel termine perentorio di quindici giorni dall'accertamento dei fatti, che, nel caso di specie, era stato violato. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che il Giudice di Pace di Bergamo aveva pronunciato la decisione censurata in violazione delle regole preposte alla formazione del contraddittorio tra le parti, non risultando regolarmente effettuata l'elezione di domicilio di [OSCURATO:PERSONA] lassi. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata identificazione di [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo di polizia da cui traeva origine il presente procedimento. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] lassi, che era stato quantificato in 10.000,00 euro di multa, sulla base di argomentazioni espresse in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lassi deve ritenersi fondato, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei quali devono ritenersi assorbite le residue doglianze. Con tali censure difensive, che devono essere esaminate congiuntamente, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che il Giudice di Pace di Bergamo aveva disatteso l'eccezione sollevata all'udienza del 27 aprile 2021 ex art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, che impone la presentazione in giudizio dell'imputato nel termine perentorio di quindici giorni dall'accertamento dei fatti, che, nel caso di specie, era stato violato. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello della presentazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] lassi davanti al Giudice di Pace di Bergamo, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, oltre il termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 20-bis n. 274 del 2000, secondo cui salvo «che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo [...]». Si consideri, in proposito, che i fatti di reato oggetto di contestazione venivano accertati a Bergamo il 3 febbraio 2020; mentre, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo autorizzava la presentazione di [OSCURATO:PERSONA] lassi davanti al Giudice di Pace di Bergamo il 25 marzo 2020, senza l'osservanza del termine di 15 giorni prescritto dall'art. 20-bis del d.lgs. n. 274 del 2000. La violazione del termine previsto dall'art. 20-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 configura una nullità a regime intermedio, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 182 cod. proc. pen., che veniva tempestivamente eccepita dalla difesa del ricorrente all'udienza del 27 aprile 2021, celebrata davanti al Giudice di Pace di Bergamo. L'eccezione di tardività, pertanto, era sollevata ritualmente dalla difesa di lassi ed era irritualmente respinta dal Giudice di Pace di Bergamo, con un'ordinanza che, a fronte della nullità a regime intermedio verificatasi (Sez. 1, n. 43831 del 30/09/2019, Abderrahim, Rv. 277325-01), risultava pronunciata in violazione dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274 del 2000.Le considerazioni esposte impongo di ribadire la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. 3. Restano asorbite nelle doglianze oggetto di accoglimento le residue censure difensive, che postulano la corretta instaurazione del giudizio di merito, che, per le ragioni esplicitate nel paragrafo precedente, deve essere esclusa. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per il prosieguo del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale