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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04766/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 31 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per plurimi fatti di furto, tentato e consumato, nonché per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è generico, perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi di segno negativo ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (segnatamente, i fatti risultano commessi mentre l'imputato era sottoposto a misure cautelari, essendo gravato da numerosi precedenti), ed è manifestamente infondato atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come parimenti avvenuto nel caso di specie (pag. 3, sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consiglierestensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 31 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per plurimi fatti di furto, tentato e consumato, nonché per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è generico, perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi di segno negativo ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (segnatamente, i fatti risultano commessi mentre l'imputato era sottoposto a misure cautelari, essendo gravato da numerosi precedenti), ed è manifestamente infondato atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come parimenti avvenuto nel caso di specie (pag. 3, sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consiglierestensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04766/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris