CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 10701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.U.I OLHUVMA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.U.I 055NH9V nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: procedere alla correzione e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dispositivo risultante dal ruolo di udienza del 30 marzo 2023, ricorso n. 39810/2020 contiene un errore materiale, che non ne inficia il contenuto, nel senso che dopo le parole "ammende" devono aggiungersi le parole "Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.950,00, oltre accessori di legge". Deve procedersi quindi alla correzione dell'errore materiale. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale del ruolo della pubblica udienza del 30.3.2023 relativamente al procedimento numero 39810/2023 nel senso che dopo le parole "ammende" si aggiungano le parole "Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.950,00, oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deci