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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 70/1991

ECLI:IT:COST:1991:70
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - La Corte di appello di Genova, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 12 novembre 1987 (pervenute alla Corte costituzionale il 7 settembre 1990), rispettivamente nel procedimento vertente tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e l'I.N.P.S. (R.O. n. 563 del 1990) e nel procedimento tra il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.P.S. (R.O. n. 564 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, nella parte in cui subordina la concessione del beneficio del condono delle sanzioni civili per omesso pagamento dei contributi previdenziali, maturati anteriormente al 20 novembre 1985, al pagamento da parte del debitore, sia in bonis, sia fallito, dei contributi omessi entro il 20 febbraio 1986.

A parere della Corte remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la irrazionale parità di trattamento fra i debitori in bonis, i quali, essendo nella piena disponibilità dei beni, possono adempiere con sollecitudine all'onere cui è subordinato il beneficio del condono delle sanzioni civili, e i falliti, che per la loro situazione avrebbero bisogno per l'adempimento di un termine più lungo; nonché per la disparità di trattamento dei debitori falliti rispetto agli assoggettati ad amministrazione controllata o straordinaria i quali possono assolvere l'onere del pagamento entro trenta giorni dalla chiusura della procedura;

b) l'art. 24 della Costituzione, per la previsione del termine del 20 febbraio 1986 che, per la eccessiva brevità, non consente assolutamente al curatore del fallimento di effettuare il pagamento nel rispetto della legge del concorso, onde la impossibilità per i falliti di beneficiare del condono.

2. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 - In entrambi i giudizi si è costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per la inammissibilità della questione, in quanto nella fattispecie trova applicazione il decreto-legge n. 536 del 1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge n. 48 del 1988, il quale all'art. 4, tredicesimo comma, ha eliminato gli inconvenienti evidenziati dalla Corte remittente.

È intervenuta, altresì, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della questione.

1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento, stante la identità della questione sollevata.

2. - Si rileva che, successivamente alle ordinanze di cui trattasi, è intervenuto il decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 1988, il cui art. 4 (applicabile anche alla fattispecie giusto il disposto del comma sesto) regola anche la situazione delle imprese sottoposte a fallimento (terzo e tredicesimo comma).

Pertanto, è necessario un nuovo esame, alla stregua delle suddette norme, della rilevanza della questione da parte della Corte remittente, alla quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - La Corte di appello di Genova, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 12 novembre 1987 (pervenute alla Corte costituzionale il 7 settembre 1990), rispettivamente nel procedimento vertente tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e l'I.N.P.S. (R.O. n. 563 del 1990) e nel procedimento tra il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.P.S. (R.O. n. 564 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, nella parte in cui subordina la concessione del beneficio del condono delle sanzioni civili per omesso pagamento dei contributi previdenziali, maturati anteriormente al 20 novembre 1985, al pagamento da parte del debitore, sia in bonis, sia fallito, dei contributi omessi entro il 20 febbraio 1986. A parere della Corte remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione, per la irrazionale parità di trattamento fra i debitori in bonis, i quali, essendo nella piena disponibilità dei beni, possono adempiere con sollecitudine all'onere cui è subordinato il beneficio del condono delle sanzioni civili, e i falliti, che per la loro situazione avrebbero bisogno per l'adempimento di un termine più lungo; nonché per la disparità di trattamento dei debitori falliti rispetto agli assoggettati ad amministrazione controllata o straordinaria i quali possono assolvere l'onere del pagamento entro trenta giorni dalla chiusura della procedura; b) l'art. 24 della Costituzione, per la previsione del termine del 20 febbraio 1986 che, per la eccessiva brevità, non consente assolutamente al curatore del fallimento di effettuare il pagamento nel rispetto della legge del concorso, onde la impossibilità per i falliti di beneficiare del condono. 2. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 - In entrambi i giudizi si è costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per la inammissibilità della questione, in quanto nella fattispecie trova applicazione il decreto-legge n. 536 del 1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge n. 48 del 1988, il quale all'art. 4, tredicesimo comma, ha eliminato gli inconvenienti evidenziati dalla Corte remittente. È intervenuta, altresì, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della questione. 1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento, stante la identità della questione sollevata. 2. - Si rileva che, successivamente alle ordinanze di cui trattasi, è intervenuto il decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 1988, il cui art. 4 (applicabile anche alla fattispecie giusto il disposto del comma sesto) regola anche la situazione delle imprese sottoposte a fallimento (terzo e tredicesimo comma). Pertanto, è necessario un nuovo esame, alla stregua delle suddette norme, della rilevanza della questione da parte della Corte remittente, alla quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 70/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris