CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1993
Cassazione n. 17608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AXHBF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1993 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 1647/24 [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); OSSERVA esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. esula dalla valutazione di legittimità avendo il giudice del gravame motivato sul punto in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, specie là dove è stata apprezzata la condotta del ricorrente successiva al reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04