CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 12-9970/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con il motivo unico si sollecita una inammissibile diversa valutazione degli esiti peritali acquisiti e valutati nel giudizio di merito, senza esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata, ma limitandosi ad una generica esposizione dei principi che presiedono alla valutazione di imputabilità. Detto motivo, nella parte in cui introduce doglianze motivazionali in tema di ritenuta inimputabilità è anche manifestamente infondato. 1.1. Quanto al tema della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, lo stesso è trattato in modo del tutto congruo nella decisione impugnata, posto che le affermazioni contenute in motivazione risultano del tutto logiche ed immuni da vizi in diritto. Non vi è acritico recepimento dei contenuti peritali - che hanno concluso riconoscendo il vizio di mente solo parziale - ma risulta realizzato il necessario esame complessivo, da parte dei giudici del merito, delle evenienze fattuali relative all'azione delittuosa (attraverso puntuali richiami a dati istruttori, anche in riferimento alle modalità stesse dell'azione) come richiesto dagli insegnamenti di questa Corte, secondo cui i contenuti delle perizie non esauriscono il thema decidendum, dovendosi calare l'apporto degli esperti nel contesto complessivo delle acquisizioni istruttorie e della ricostruzione della condotta ante e post delictum. Ciò perché in ogni momento di ricezione di un 'sapere' altrui (come nel caso di perizia su condizioni, in ipotesi, patologiche dell'autore del fatto) il giudice di merito è tenuto a compiere un ragionevole 'affidamento' alla bontà degli esiti peritali, in rapporto alla generale condivisione del metodo impiegato e alla esperienza e indipendenza dei soggetti esperti cui viene conferito l'incarico, salva l'emersione di elementi di 'seria confutazione' (provenienti da soggetti dotati di analoghe competenze) delle teorie impiegate o dei metodi realizzati. 1.2. Nel caso in esame è proprio l'analisi complessiva dei dati istruttori disponibili ad aver orientato il giudizio, in modo rispondente alle coordinate sin qui illustrate. Non vi è stato, infatti, all'esito dell'esame complessivo della sequenza di comportamenti sfociati nelle violente azioni oggetto di giudizio (finalizzate peraltro ad una razionale locupletazione) , il riscontro di quella particolare consistenza e gravità di detto disturbo, in termini tali da incidere sui processi cognitivi e volitivi, come la citata decisione - per converso - avrebbe imposto al fine di riconoscere la radicale esclusione della capacità. Va ribadito, sul tema, che la decisione Sez. Un. Raso pone alla base del percorso di accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto la avvenuta emersione di precisi indici rivelatori non di un «qualsiasi» disturbo di personalità, ma esclusivamente di condizioni definibili in termini di particolare serietà del disturbo, caratterizzato da intensità e gravità ".... ne consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilità altre 'anomalie caratteriali', disarmonie della personalità', alterazioni di tipo caratteriale', deviazioni del carattere e del sentimento', quelle legate alla indole del soggetto che, pur attenendo alla sfera del processo psichico di determinazione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non 12-9970/2022 attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di auto determinazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma [..] ". Non vi è pertanto alcuna contraddizione o illogicità nel ragionamento dimostrativo che ha portato la Corte di secondo grado ad escludere l'incidenza del disturbo ai fini del radicale difetto di imputabilità, posto che l'analisi svolta in sede di perizia è rimasta confermata dall'esame delle risultanze probatorie che hanno denotato capacità di ideazione, fermezza del proposito, comprensione del disvalore del fatto e reattività. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La non particolare complessità degli argomenti dedotti e la consolidata giurisprudenza che regola la materia trattata dai motivi di doglianza consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicemb