CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 23160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] (PZ) [OSCURATO:PERSONA] 27 -ricorrente- contro Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore -intimato- avverso il decreto di rigetto emesso il 14.09.22 dal Tribunale di Potenza, nell'ambito del procedimento di riesame della convalida del trattenimento dello straniero nel CPR ex art. 15, comma 3, direttiva UE n.115 del 2008 e art. 737 c.p.c. r.g. n. 2398-1/22; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] trattenimento [OSCURATO:PERSONA] l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione. Il provvedimento impugnato spiega, infatti, che la dichiarazione di ospitalità che costituiva l’unico elemento nuovo rispetto alla congerie valutata in sede di convalida recava la data dell’8 novembre 2021 e dunque non solo poteva essere depositata in sede di convalida del trattenimento, ma non era neppure suffragata da alcuna conferma, all’attualità, da parte del dichiarante. L’odierno ricorrente intende contestare, con il secondo mezzo, una simile individuazione della data, che risalirebbe – in tesi - non all’8 novembre 2021, come indicato dal tribunale, bensì al 27 agosto 2022. Un simile errore, ove sussistente, non poteva però essere denunciato in questa sede né ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., né ex art. comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , né come vizio di motivazione a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Invero, la denuncia di un errore di fatto, consistente nella inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo (come l’errata percezione di una data oggettivamente risultante da un documento prodotto) non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ma di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 23279/2016).Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella