CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 28432/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16470-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3141/2014 della 3346 COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 14/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - con cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, l'Agenzia delle Entrate intimava al [OSCURATO:PERSONA] s.c. il pagamento delle somme indicate come dovute (ma poi non versate) dalla stessa società nella dichiarazione integrativa presentata per la definizione ex art. 9 Legge n. 289 del 2000; - la [OSCURATO:PERSONA] s.c. impugnava la cartella deducendo di aver commesso un errore formale nella dichiarazione e di aver già provveduto ad emendarlo attraverso una dichiarazione in rettifica; - la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. del Lazio - con la sentenza n. 3141/29/14 depositata il 14/5/2014 - respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; l'intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo. La sentenza d'appello è stata pubblicata in data 14/5/2014 e il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione, considerata la sospensione ai sensi della Legge n. 742 del 1969, scadeva il 29/6/2015. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato portato alla notifica in data 3/9/2015. Inoltre, la notifica al difensore dell'appellata costituito nel precedente grado di giudizio non è andata a buon fine e non risulta che l'Agenzia abbia tempestivamente ripreso il procedimento notificatorio, avendo provveduto al rinnovo della notificazione soltanto il 7/3/2016.2. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell'intimata. Poiché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550- 01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714- 01). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. Il Presidente (Erne