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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 28432/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16470-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3141/2014 della 3346 COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 14/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - con cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, l'Agenzia delle Entrate intimava al [OSCURATO:PERSONA] s.c. il pagamento delle somme indicate come dovute (ma poi non versate) dalla stessa società nella dichiarazione integrativa presentata per la definizione ex art. 9 Legge n. 289 del 2000; - la [OSCURATO:PERSONA] s.c. impugnava la cartella deducendo di aver commesso un errore formale nella dichiarazione e di aver già provveduto ad emendarlo attraverso una dichiarazione in rettifica; - la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. del Lazio - con la sentenza n. 3141/29/14 depositata il 14/5/2014 - respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; l'intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.

La sentenza d'appello è stata pubblicata in data 14/5/2014 e il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione, considerata la sospensione ai sensi della Legge n. 742 del 1969, scadeva il 29/6/2015.

Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato portato alla notifica in data 3/9/2015.

Inoltre, la notifica al difensore dell'appellata costituito nel precedente grado di giudizio non è andata a buon fine e non risulta che l'Agenzia abbia tempestivamente ripreso il procedimento notificatorio, avendo provveduto al rinnovo della notificazione soltanto il 7/3/2016.2.

Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell'intimata.

Poiché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550- 01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714- 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 13 maggio 2021.

Il Presidente (Erne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16470-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3141/2014 della 3346 COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 14/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - con cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, l'Agenzia delle Entrate intimava al [OSCURATO:PERSONA] s.c. il pagamento delle somme indicate come dovute (ma poi non versate) dalla stessa società nella dichiarazione integrativa presentata per la definizione ex art. 9 Legge n. 289 del 2000; - la [OSCURATO:PERSONA] s.c. impugnava la cartella deducendo di aver commesso un errore formale nella dichiarazione e di aver già provveduto ad emendarlo attraverso una dichiarazione in rettifica; - la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. del Lazio - con la sentenza n. 3141/29/14 depositata il 14/5/2014 - respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; l'intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo. La sentenza d'appello è stata pubblicata in data 14/5/2014 e il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione, considerata la sospensione ai sensi della Legge n. 742 del 1969, scadeva il 29/6/2015. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato portato alla notifica in data 3/9/2015. Inoltre, la notifica al difensore dell'appellata costituito nel precedente grado di giudizio non è andata a buon fine e non risulta che l'Agenzia abbia tempestivamente ripreso il procedimento notificatorio, avendo provveduto al rinnovo della notificazione soltanto il 7/3/2016.2. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell'intimata. Poiché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550- 01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714- 01). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. Il Presidente (Erne
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