Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2015/2026
ECLI:EU:C:2026:365
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA
presentate il 30 aprile 2026 (
1
)
Causa C
‑
274/25
[OSCURATO:PERSONA] UAB
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)]
« Procedimento pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva (UE) 2015/2366 – Regolamento (UE) n. 260/2012 – Tipi di servizi di pagamento – Servizio di addebito diretto – Intervento dei prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario nell’addebito diretto – Servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento – Servizio di disposizione di ordine di pagamento »
1.
Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, la Corte è chiamata a interpretare varie disposizioni del regolamento (UE) n. 260/2012 (
2
) e della direttiva (UE) 2015/2366 (
3
) per stabilire quando un determinato servizio di pagamento possa essere qualificato come «servizio di addebito diretto».
2.
Nel procedimento principale occorre accertare se un prestatore di servizi di pagamento (in prosieguo: «PSP») fornisca un servizio di addebito diretto per il quale, in linea di principio, non dispone dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza o, al contrario, fornisca un «convenzionamento di operazioni di pagamento» o un «servizio di disposizione di ordine di pagamento».
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
DSP2
3.
L’articolo 4 contiene le seguenti definizioni:
«(…)
3. “servizi di pagamento”: una o più attività commerciali di cui all’allegato I;
4. “istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione;
5. “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;
(...)
9. “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
(...)
11. “prestatore di servizi di pagamento”: un organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33;
12. “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
(...)
15. “servizio di disposizione di ordine di pagamento”: un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
(...)
23. “addebito diretto”: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
(...)
44. “convenzionamento di operazioni di pagamento”: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;
(…)».
4.
L’allegato I menziona come attività rientranti nei servizi di pagamento di cui all’articolo 4, punto 3, tra le altre, le seguenti attività:
«(…)
3. Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum
;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum
;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
5. Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento.
(...)
7. Servizi di disposizione di ordine di pagamento.
(…)».
5.
L’articolo 81, paragrafo 3, così dispone:
«(...) Nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario».
6.
L’articolo 83, paragrafo 3, prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l’addebito diretto, alla data di scadenza convenuta».
2.
Regolamento n. 260/2012
7.
Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale regolamento «stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell’ambito dell’Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell’Unione, ovvero nei casi in cui l’unico prestatore di servizi di pagamento (“PSP”) interessato dall’operazione di pagamento sia situato nell’Unione».
8.
L’articolo 2 contiene le seguenti definizioni:
«(…)
2) “addebito diretto”, un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;
3) “pagatore”, una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che autorizza l’ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che effettua un pagamento su un conto di pagamento di un beneficiario;
4) “beneficiario”, una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
(...)
11) “ordine di pagamento”, l’istruzione da parte di un pagatore o di un beneficiario al suo PSP di eseguire un’operazione di pagamento;
(...)
20) “incasso”, la parte di un’operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore;
21) “mandato”, l’espressione del consenso e dell’autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l’incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al PSP di quest’ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
(…)».
9.
L’articolo 5, paragrafo 3, stabilisce quanto segue:
«3. Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano addebiti diretti nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) il PSP del beneficiario deve garantire che:
i) il beneficiario fornisca i dati specificati al punto 3, lettera a), dell’allegato con il primo addebito diretto e con l’addebito diretto
una tantum
, nonché in occasione di ogni successiva operazione di pagamento;
ii) il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario e che il beneficiario sia informato di quest’obbligo dal PSP, in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE;
(…)».
B.
Diritto lituano
10.
La DSP2 è stata recepita nel diritto lituano, in particolare, mediante la legge sui pagamenti (
4
) e la legge sugli istituti di pagamento (
5
).
1.
Legge sui pagamenti
11.
L’articolo 2 contiene definizioni analoghe a quelle della DSP2.
12.
L’articolo 5 prevede che i servizi di pagamento consistono in operazioni di pagamento, quali, tra l’altro, l’esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti
una tantum
.
13.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, gli istituti di pagamento sono considerati PSP.
2.
Legge sugli istituti di pagamento
14.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, un istituto di pagamento è una persona giuridica alla quale è stata rilasciata un’autorizzazione in qualità di istituto di pagamento o un’autorizzazione quale istituto di pagamento che fornisce unicamente un servizio di informazione sui conti, o un’autorizzazione quale istituto di pagamento per attività limitate.
15.
L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che un istituto di pagamento può prestare esclusivamente i servizi di pagamento indicati nell’autorizzazione ad esso rilasciata dall’autorità di vigilanza.
II.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
16.
L’[OSCURATO:PERSONA] UAB è una società alla quale il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] (Banca di Lituania) ha concesso, in data 16 settembre 2014, un’autorizzazione che le consentiva di prestare due tipi di servizi di pagamento, ossia il servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento e il servizio di rimesse di denaro.
17.
Nel 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] ha aderito al sistema di pagamento CENTROlink dell’[OSCURATO:PERSONA] unica dei pagamenti in euro (SEPA) (
6
) per gli addebiti diretti.
18.
Il 26 agosto 2022 la Banca di Lituania ha revocato (
7
) l’autorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] contestandole in totale dieci violazioni. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte unicamente sulla quinta, vale a dire la prestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di servizi di addebito diretto senza disporre della necessaria autorizzazione.
19.
Al punto 5 della delibera impugnata è indicato quanto segue:
– l’[OSCURATO:PERSONA] è titolare di un’autorizzazione che le consente di operare in qualità di istituto di pagamento che presta servizi di pagamento quali l’emissione di strumenti di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento (articolo 5, paragrafo 5, della legge sui pagamenti);
– tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] eseguiva anche addebiti diretti (articolo 5, paragrafo 3, della legge sui pagamenti), poiché creava conti di pagamento per tutti i clienti in formato IBAN (
8
) ed emetteva un codice di identificazione per ciascun cliente;
– l’[OSCURATO:PERSONA] addebitava fondi sul conto di pagamento del pagatore quando l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario (l’esercente, in qualità di cliente dell’[OSCURATO:PERSONA]), il quale ha ottenuto il consenso del pagatore a tale addebito;
– l’[OSCURATO:PERSONA] trasferiva l’importo addebitato sul conto di pagamento del pagatore verso il conto del beneficiario aperto presso tale società in formato IBAN nel sistema di pagamento CENTROlink. In seguito i fondi erano trasferiti, a intervalli diversi, su conti di pagamento specificati dai clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] aperti presso altri PSP.
20.
L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania; a decorrere dal 1º gennaio 2024, Tribunale amministrativo regionale) di annullare la delibera impugnata.
21.
Con sentenza del 14 settembre 2023, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Esso ha dichiarato, in particolare, che le violazioni indicate nella delibera impugnata erano state commesse e che l’[OSCURATO:PERSONA], titolare di un’autorizzazione per la prestazione di altri servizi di pagamento, aveva ingiustificatamente prestato servizi di addebito diretto.
22.
L’[OSCURATO:PERSONA] ha adito il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado e della delibera impugnata. Secondo la decisione di rinvio (
9
), nella sua impugnazione essa ha sostenuto che:
– il giudice di primo grado ha commesso un errore nel concludere che l’[OSCURATO:PERSONA] prestava un servizio di addebito diretto e nel ritenere che il criterio essenziale al fine di valutare se il servizio prestato costituisca un addebito diretto non sia l’apertura di conti di pagamento per i clienti professionali di tale società, bensì il soggetto che dispone l’operazione di pagamento;
– l’[OSCURATO:PERSONA] non apre né controlla i conti di pagamento degli esercenti, che è l’attività caratteristica di un servizio di addebito diretto, né effettua operazioni di addebito diretto come quelle eseguite dal PSP del pagatore;
– nel 2017 il Consiglio europeo per i pagamenti (
10
) ha approvato la domanda di adesione dell’[OSCURATO:PERSONA] al sistema di addebito diretto SEPA e bonifico SEPA. Questo fatto confermerebbe che l’addebito diretto SEPA è una mera soluzione tecnica necessaria affinché l’[OSCURATO:PERSONA] fornisca un servizio di trattamento (convenzionamento di operazioni) dei pagamenti;
– i servizi forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] sono conformi alla sua autorizzazione, come dimostra l’accordo di titolare di
addressable
BIC, mediante il quale la Banca di Lituania ha consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di presentare ordini di pagamento e ricevere pagamenti nel sistema di pagamento al dettaglio SEPA‑MMS.
23.
Nella sua replica all’impugnazione, la Banca di Lituania ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.
24.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2, punto 2, del regolamento [n. 260/2012] e l’articolo 4, punto 23, nonché l’allegato I, punti 3, lettera a), e 4, lettera a), della [DSP2] debbano essere interpretati nel senso che solo il [PSP] del pagatore deve essere considerato prestatore del servizio di addebito diretto, o nel senso che il servizio è prestato dal [PSP] tanto del pagatore quanto del beneficiario.
2) Se l’articolo 2, punto 2, del regolamento [n. 260/2012] e l’articolo 4, punto 23, della [DSP2], nonché l’allegato I, punti 3, lettera a), e 4, lettera a), di tale direttiva, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, debbano essere interpretati nel senso che un istituto di pagamento, quale il [PSP] del beneficiario, che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso direttamente operazioni di addebito, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori e li trasferisce su conti con funzionalità limitata, fornisce un servizio di addebito diretto.
3) Qualora alla prima questione si risponda nel senso che il [PSP] del beneficiario non è considerato prestatore di servizi di addebito diretto e alla seconda questione si risponda in senso negativo, se l’articolo 4, punto 44, della [DSP2] e l’allegato I, punto 5, di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un istituto di pagamento, quale il [PSP] del beneficiario, che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso operazioni di addebito diretto, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori, e trasferisce in seguito tali fondi sui conti dei clienti detenuti presso altri [PSP], fornisce un servizio di trattamento delle operazioni di pagamento.
4) In caso di risposta negativa alla terza questione, se l’articolo 4, punto 15, della [DSP2] e l’allegato I, punto 7, di tale direttiva debbano essere interpretati, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nel senso che un istituto di pagamento, quale il [PSP] del beneficiario, che avvia un servizio di addebito diretto sulla base delle istruzioni del beneficiario, senza effettuare esso stesso le operazioni di addebito diretto, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori, dev’essere considerato quale prestatore di un servizio di ordine di pagamento».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte
25.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 10 aprile 2025.
26.
Hanno presentato osservazioni scritte l’[OSCURATO:PERSONA], i governi ceco, italiano e lituano nonché la Commissione europea.
27.
La Corte non ha ritenuto necessario lo svolgimento di un’udienza.
IV.
Valutazione
A.
Considerazioni preliminari
28.
Per determinare quale tipo di servizi di pagamento fornisca l’[OSCURATO:PERSONA] sono rilevanti i fatti che il giudice del rinvio reputa accertati ed espone come segue ai punti da 13.1 a 13.6 della decisione di rinvio:
– «Nella [[OSCURATO:PERSONA]], ciascun cliente (esercente) tiene un conto aperto in formato IBAN e riceve un codice identificativo, sebbene la funzionalità di tali conti sia limitata e i clienti (esercenti) non vi abbiano accesso, non possano avviare pagamenti, ecc.».
– «Il pagatore (acquirente) ha prestato il proprio consenso al cliente della [[OSCURATO:PERSONA]] (esercente, beneficiario dei fondi) per l’addebito di fondi sul suo conto».
– «Il cliente della [[OSCURATO:PERSONA]] (esercente), che è il beneficiario finale dei fondi, avvia l’addebito sul conto del pagatore (acquirente)».
– «La [[OSCURATO:PERSONA]] trasmette i mandati di addebito diretto dati dai propri clienti (esercenti, beneficiari dei fondi) al sistema di addebito diretto SEPA utilizzando il sistema di pagamento CENTROlink e, sulla base di tali mandati, i fondi sono incassati in base al previo consenso dei pagatori dei fondi, conferito ai clienti (esercenti, beneficiari dei fondi), di addebitare periodicamente fondi sui loro conti di pagamento. L’addebito dei fondi sul conto del pagatore è effettuato dal PSP del pagatore che apre e gestisce il conto».
– «I fondi incassati sono trasferiti sui conti limitati aperti per i clienti (esercenti, beneficiari dei fondi) presso la [[OSCURATO:PERSONA]]. Tali fondi sono successivamente trasferiti dalla [[OSCURATO:PERSONA]] su conti di pagamento specificati dai clienti (esercenti, beneficiari dei fondi) presso altri [PSP]».
– «In conformità alle condizioni generali di contratto della [[OSCURATO:PERSONA]], quest’ultima fornisce un servizio di incasso degli addebiti diretti SEPA ai propri clienti e li aiuta a ricevere e trattare con altri mezzi i pagamenti di beni e servizi effettuati dai consumatori che pagano. (...). Il cliente della [[OSCURATO:PERSONA]] deve ricevere da parte del proprio utente (debitore) un mandato di addebito diretto SEPA. L’utente può richiedere al proprio [PSP] di restituire i fondi incassati tramite addebito diretto SEPA entro otto settimane dall’incasso dei fondi e la [[OSCURATO:PERSONA]] non può rifiutare di accettare tale restituzione (...)».
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
29.
Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 260/2012 e l’articolo 4, punto 23, in combinato disposto con l’allegato I, punti 3, lettera a), e 4, lettera a), della DSP2 «debbano essere interpretati nel senso che solo il [PSP] del pagatore deve essere considerato prestatore del servizio di addebito diretto, o nel senso che il servizio è prestato dal [PSP] tanto del pagatore quanto del beneficiario».
30.
L’allegato I della DSP2 elenca i servizi di pagamento di cui all’articolo 4, punto 3, di tale direttiva. Al punto 3, lettera a), di detto allegato figura l’«[e]secuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il [PSP] dell’utente o presso un altro [PSP]» e, in particolare, l’«esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum
» (
11
).
31.
La Corte ha fornito una definizione ampia della nozione di addebito diretto di cui alla direttiva 2007/64/CE (
12
), analoga a quella corrispondente di cui alla DSP2. In particolare, ha dichiarato che:
– la nozione di «servizi di pagamento» si applica all’esecuzione di addebiti disposti dal beneficiario su un conto di cui non è titolare, anche in assenza di qualsivoglia obbligo sottostante tra il pagatore e il beneficiario, ove il pagatore, titolare del conto di pagamento in tal modo addebitato, abbia acconsentito a tali ordini di addebito (
13
);
– costituisce del pari servizio di pagamento l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito (
14
).
32.
Ai fini della migliore comprensione del dibattito è opportuno esporre le caratteristiche essenziali di tale servizio, per stabilire se, al momento della sua esecuzione, operino solo uno o entrambi i PSP in discussione.
1.
Addebito diretto
33.
L’elenco di servizi di pagamento di cui alla DSP2 include le operazioni che sono tradizionalmente associate alla gestione di un conto di pagamento, come l’esecuzione di bonifici e gli addebiti diretti. Gli uni e gli altri sono i principali servizi di pagamento effettuati nella SEPA, ai quali si riferisce il regolamento n. 260/2012.
34.
Nell’addebito diretto, l’ordinante del pagamento e titolare del conto (pagatore) autorizza un altro soggetto (il beneficiario del pagamento, creditore del pagatore) ad effettuare un addebito su un conto di pagamento dell’ordinante stesso.
35.
Le operazioni tramite addebito diretto sono servizi di pagamento molto frequenti. L’esempio classico è la domiciliazione su un conto bancario di fatture relative a forniture di acqua, di energia, telefoniche o di Internet, che sono generalmente addebiti diretti ricorrenti. Esistono anche servizi di addebito diretto
una tantum
o occasionali (ad esempio la domiciliazione dei pagamenti dovuti all’amministrazione tributaria).
36.
Nell’addebito diretto: a) l’operazione è disposta dal beneficiario del pagamento, senza che il soggetto pagatore intervenga direttamente, sebbene quest’ultimo (il pagatore), mediante un mandato (
15
), debba avere prestato il suo previo consenso; e b) il servizio si basa su un conto bancario.
37.
Gli addebiti diretti nell’ambito della SEPA presentano due varianti: una modalità di base ([OSCURATO:PERSONA]) e un’altra per l’uso esclusivo tra imprese, lavoratori autonomi e professionisti (B2B). I PSP che offrono il servizio di addebito diretto devono obbligatoriamente aderire allo schema [OSCURATO:PERSONA], mentre l’opzione B2B è facoltativa.
38.
Tra le caratteristiche degli addebiti diretti figurano quelle seguenti (
16
):
– il titolare del conto debitore deve preliminarmente prestare il suo consenso a che i pagamenti siano addebitati su tale conto. Il consenso è espresso in un mandato che contiene i dati necessari affinché il creditore presenti un addebito diretto;
– il mandato è il mezzo con cui il debitore: a) consente che il creditore disponga gli incassi mediante addebito sul conto indicato dal debitore, e b) autorizza il suo istituto di pagamento ad addebitargli sul conto gli addebiti presentati per l’incasso da parte del PSP del creditore;
– il creditore deve custodire il mandato unitamente alle sue eventuali modifiche o alla sua cancellazione;
– gli addebiti diretti devono essere presentati prima della relativa data di incasso, che è il momento in cui il debitore deve adempiere il suo obbligo di pagamento. Il termine varia a seconda che si tratti di un’operazione unica, della prima operazione di una serie di addebiti ricorrenti o di un addebito di una serie di addebiti ricorrenti;
– l’identificativo unico del creditore e il riferimento del mandato sono obbligatori. Entrambi identificano il creditore e gli addebiti emessi in base ad esso. Per gli incassi ricorrenti, devono restare immutati;
– il codice IBAN è utilizzato come identificativo del conto del debitore;
– il codice BIC identifica l’istituto finanziario del debitore;
– sono previsti termini massimi di rimborso, su richiesta del debitore, che sono più lunghi per i pagamenti non autorizzati.
2.
Partecipanti al servizio di addebito diretto
39.
Tanto la DSP2 (articolo 4, punto 23) quanto il regolamento n. 260/2012 (articolo 2, punto 2) definiscono l’addebito diretto nei termini che ho già riportato (
17
).
40.
Entrambe le definizioni, sostanzialmente coincidenti, prevedono che nell’addebito diretto a) viene effettuato un addebito su un conto di pagamento del pagatore; b) l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario (creditore del pagamento); e c) il pagatore ha previamente prestato il proprio consenso al beneficiario, al PSP del beneficiario o al PSP del pagatore stesso.
41.
Ciò posto, tali definizioni non determinano esplicitamente il PSP o i PSP che devono essere considerati prestatori del servizio di pagamento di addebito diretto (
18
).
42.
L’[OSCURATO:PERSONA] deduce da tali definizioni che solo il PSP del pagatore presta il servizio di pagamento di addebito diretto (
19
). A suo avviso:
– un addebito diretto richiede l’incasso di fondi dal conto del pagatore, il che può essere effettuato soltanto dal suo PSP, il quale è il soggetto che gestisce tale conto di pagamento. Il PSP del beneficiario non può operare sul conto di pagamento del pagatore e si limita ad un intervento puramente tecnico volto ad assicurare l’incasso dei fondi;
– il PSP del beneficiario presta il servizio di pagamento di addebito diretto solo se la stessa entità è, al contempo, PSP del beneficiario e del pagatore.
43.
Ritengo, tuttavia, che nella prestazione di un addebito diretto intervengano sia il PSP del pagatore (debitore) sia il PSP del beneficiario (creditore). Quattro ragioni mi inducono ad adottare tale posizione.
44.
In primo luogo, la nozione di «mandato» di cui all’articolo 2, punto 21, del regolamento n. 260/2012, in quanto manifestazione del consenso e dell’autorizzazione dati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, prevede l’intervento di due PSP nel rapporto giuridico oggetto dell’addebito diretto.
45.
Nell’ambito di tale operazione viene consentito al beneficiario di trasmettere, tramite il suo PSP, un’istruzione di pagamento al PSP del pagatore, affinché quest’ultimo PSP esegua il pagamento addebitando i fondi sul conto del pagatore. In questa prospettiva, i PSP del pagatore e del beneficiario prestano congiuntamente un servizio di addebito diretto.
46.
In secondo luogo, l’articolo 81, paragrafo 3, e l’articolo 83, paragrafo 3, della DSP2, che ho già riportato (
20
), impongono obblighi specifici per:
– il PSP del pagatore, il quale deve garantire che, «(...) il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore
– il PSP del beneficiario, il quale «[n]ei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, (...) garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario» (articolo 81, paragrafo 3);
– il PSP del beneficiario, il quale deve trasmettere un ordine di pagamento disposto dal beneficiario al PSP del pagatore entro i limiti di tempo convenuti (articolo 83, paragrafo 3).
47.
Queste due disposizioni, ripeto, impongono obblighi specifici al PSP del beneficiario ai fini della corretta esecuzione dell’addebito diretto. La DSP2 presuppone pertanto che, oltre al PSP del pagatore, anche il PSP del beneficiario debba intervenire nel servizio di addebito diretto. La partecipazione del PSP del beneficiario non è semplicemente un’azione tecnica volta a far sì che i fondi giungano al conto di pagamento del beneficiario.
48.
In terzo luogo, l’intervento nell’addebito diretto del pagatore, del suo PSP, del beneficiario e del suo PSP si desume anche dal capitolo 7 del [OSCURATO:PERSONA] relativo al sistema (
21
) di base dell’addebito diretto SEPA (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») (
22
), adottato dal Consiglio europeo per i pagamenti.
49.
[OSCURATO:PERSONA] definisce l’operazione di addebito diretto come la «procedura di esecuzione di un pagamento mediante l’utilizzo dell’addebito diretto, che va dall’avvio dell’incasso da parte del creditore fino alla sua conclusione, che è la normale esecuzione [i fondi sono trasferiti sul conto di pagamento del beneficiario] oppure il rifiuto, la restituzione o il rimborso dell’incasso [previa ricezione dell’istruzione del pagatore di rimborsare i fondi ad esso addebitati]» (
23
).
50.
Dalla descrizione della natura degli addebiti diretti SEPA contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] (
24
) si deduce che:
– un addebito diretto SEPA è uno strumento di pagamento disciplinato dal [OSCURATO:PERSONA] per effettuare incassi in euro in tutta la SEPA a partire dai conti designati per accettare incassi;
– le operazioni di incasso di fondi da debitore con un conto presso il proprio PSP sono avviate da un creditore tramite il suo PSP, conformemente all’accordo concluso tra il debitore e il creditore. Tale accordo si basa su un’autorizzazione ai PSP creditore e debitore, conferita al creditore dal debitore per l’addebito sul suo conto, denominata mandato;
– sia il debitore che il creditore devono essere titolari di un conto presso un PSP ubicato nella SEPA;
– gli incassi eseguiti conformemente al [OSCURATO:PERSONA] sono operazioni distinte dal contratto sottostante sul quale si basano (
25
).
51.
Nell’ambito del sistema SEPA, l’addebito diretto è un’operazione di pagamento complessa nella quale interagiscono i PSP sia del pagatore che del beneficiario.
52.
Riassumendo, l’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 260/2012 e l’articolo 4, punto 23, della DSP2 devono essere interpretati nel senso che il servizio di addebito diretto è prestato sia dal PSP del pagatore sia dal PSP del beneficiario.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
53.
Con la sua seconda questione, strettamente connessa alla prima, il giudice del rinvio chiede se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il PSP del beneficiario presti il servizio di addebito diretto.
54.
Fra tali circostanze, il giudice del rinvio sottolinea, nel testo della questione, che il PSP del beneficiario «trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso direttamente operazioni di addebito, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori e li trasferisce su conti con funzionalità limitata».
55.
Le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione sono le stesse della questione pregiudiziale precedente.
56.
La risposta a tale questione richiede di tenere conto della dinamica delle operazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] descritta nella decisione di rinvio:
– il pagatore (consumatore, acquirente) dà il proprio consenso mediante mandato all’esercente (beneficiario) ad effettuare incassi dal suo conto di pagamento;
– l’esercente, cliente dell’[OSCURATO:PERSONA], è il beneficiario finale dei fondi e dispone l’addebito diretto sul conto del pagatore (acquirente);
– l’[OSCURATO:PERSONA] trasmette le istruzioni dei suoi clienti (esercenti, beneficiari) al sistema di addebito diretto SEPA, utilizzando i servizi del sistema di pagamento CENTROlink, gestito dalla Banca di Lituania. Gli addebiti diretti si basano sul previo consenso (mandato) prestato dai pagatori agli esercenti per addebitare fondi periodicamente sui propri conti di pagamento;
– l’addebito dei fondi sul conto del pagatore è effettuato dal PSP del pagatore che apre e gestisce tale conto;
– i fondi incassati sono trasferiti sui conti di pagamento limitati aperti per i clienti (esercenti, beneficiari) presso l’[OSCURATO:PERSONA]. Ciascun cliente dispone di un conto aperto in formato IBAN e riceve un codice identificativo, benché la funzionalità di tali conti sia limitata e i clienti (esercenti) non abbiano accesso agli stessi e non possano disporre pagamenti;
– i fondi incassati dall’[OSCURATO:PERSONA] sono successivamente trasferiti da tale società sui conti di pagamento specificati dai clienti (esercenti, beneficiari) presso altri PSP.
57.
Sulla base degli elementi in parola, si chiede alla Corte di fornire una risposta che tenga conto delle specifiche circostanze dei contratti conclusi dall’[OSCURATO:PERSONA] e dei suoi rapporti con le autorità di vigilanza (
26
). Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare tali circostanze e tali rapporti.
58.
La Corte può offrire al giudice del rinvio alcune indicazioni per facilitargli l’interpretazione del diritto dell’Unione, senza sostituirlo nelle sue funzioni.
59.
Anzitutto, si deve ricordare che, secondo la decisione di rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] «fornisce un servizio di incasso di addebiti diretti SEPA ai propri clienti» (
27
). Mi risulta difficile ammettere che un PSP che aderisce al sistema di addebito diretto SEPA possa, nel contempo, essere considerato estraneo alla prestazione del servizio di addebito diretto.
60.
Se ho inteso correttamente, l’[OSCURATO:PERSONA] interviene nell’incasso degli addebiti diretti con i quali i consumatori pagano gli esercenti. La società in parola fornisce agli esercenti che hanno concluso contratti con la medesima un servizio diretto a semplificare l’incasso dei loro addebiti diretti. Essa centralizza la gestione di tali incassi, ma senza che gli esercenti abbiano accesso ai loro conti presso l’[OSCURATO:PERSONA], poiché ricevono il denaro sui conti di pagamento che detengono presso i loro PSP abituali.
61.
Un intervento con siffatte caratteristiche rientra nella gestione dei servizi di pagamento di addebito diretto, senza che la funzionalità limitata dei conti dei clienti (esercenti) osti a tale qualificazione, come esporrò di seguito.
62.
In primo luogo, gli esercenti (clienti dell’[OSCURATO:PERSONA]) dispongono presso tale società di conti di pagamento in formato IBAN, con un codice identificativo e un’operatività nel sistema di pagamento CENTROlink analoghi a quelli di qualsiasi altro PSP che fornisce il servizio di addebito diretto in forma «ordinaria».
63.
In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] deve rispettare l’articolo 81, paragrafo 3, della DSP2, in quanto PSP del beneficiario (esercente). Essa deve garantire che quest’ultimo riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e incassi i fondi corrispondenti. Nella sua qualità di PSP del beneficiario, deve trasmettere l’ordine di pagamento al PSP del pagatore (consumatore) «(…) entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il [PSP], in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l’addebito diretto, alla data di scadenza convenuta» (articolo 83, paragrafo 3, della DSP2).
64.
In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] deve accettare la restituzione dei fondi incassati mediante addebito diretto SEPA e non può opporvisi, se il PSP del pagatore lo richiede entro otto settimane dall’incasso dei fondi.
65.
Il fatto che i beneficiari non possano accedere ai conti detenuti presso l’[OSCURATO:PERSONA], con funzionalità limitata, non toglie che l’intervento di detta società consente ai beneficiari di ricevere i pagamenti mediante addebiti diretti SEPA e facilita il trasferimento di tali fondi dal pagatore al beneficiario in esecuzione di un ordine di domiciliazione, che può essere unico o ricorrente.
66.
L’azione dell’[OSCURATO:PERSONA] così descritta pone in evidenza che essa interviene in qualità di prestatore di un servizio di addebito diretto, per il quale deve disporre della necessaria autorizzazione amministrativa.
67.
L’[OSCURATO:PERSONA] adduce in sua difesa che essa semplicemente «presenta le istruzioni di addebito ai sistemi bancari che li eseguiranno» (
28
). Tuttavia, come sostengono unanimemente la Commissione (
29
) e i governi ceco, italiano e lituano (
30
), le funzioni svolte dai due PSP (del beneficiario e del pagatore) nell’ambito dei servizi di addebito diretto possono essere diverse, senza che per questo risultino estranee al metodo di pagamento di cui trattasi.
68.
Concordo con il governo lituano sul fatto che il PSP, quando emette le istruzioni di addebito, svolge funzioni necessarie per l’avvio dell’intera procedura di pagamento mediante addebito diretto nell’ambito dello schema SEPA, a prescindere dalla circostanza che il PSP non procede esso stesso, direttamente, all’addebito dei fondi (
31
).
69.
Riassumendo, l’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 260/2012 e l’articolo 4, punto 23, della DSP2 nonché l’allegato I, punti 3, lettera a), e 4, lettera a), di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che il PSP del beneficiario che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso direttamente operazioni di addebito, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori e li trasferisce su conti con funzionalità limitata, fornisce un servizio di addebito diretto.
D.
Sulle questioni pregiudiziali terza e quarta
70.
La terza e la quarta questione pregiudiziale vengono sollevate per il caso in cui la risposta alle prime due questioni fosse negativa. Poiché ho suggerito alla Corte che tale risposta dovrebbe essere affermativa, non sarebbe necessario esaminarle. Tuttavia, lo farò in via subordinata.
71.
Con questi due interrogativi, il giudice del rinvio chiede se, in circostanze come quelle del caso di specie, il PSP del beneficiario (ossia l’[OSCURATO:PERSONA]):
– fornisca «un servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento» (terza questione pregiudiziale);
– qualora ciò non avvenisse, fornisca un «servizio di ordine di pagamento» (quarta questione pregiudiziale).
1.
Servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento
72.
L’articolo 4, punto 44, della DSP2 definisce il servizio di «convenzionamento di operazioni di pagamento» [nella versione in lingua spagnola di detta direttiva: «adquisición de operación de pago» (acquisizione di operazioni di pagamento)] nei termini che ho riportato in precedenza (
32
). Tale servizio è inoltre menzionato tra i servizi di pagamento rientranti nell’allegato I, punto 5, della DSP2.
73.
Con il servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento, il PSP fornisce gli strumenti necessari affinché un esercente possa offrire l’accettazione del pagamento tramite carte (di credito o di debito) o altri metodi di pagamento virtuali (
33
).
74.
Il servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento si basa su un previo contratto tra il soggetto che lo presta (il PSP) e il suo cliente (esercente, beneficiario). Le due parti convengono che il PSP accetterà e tratterà le operazioni di pagamento a favore del beneficiario, il «che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario». Si tratta quindi di un servizio fornito al lato ricevente dell’operazione di pagamento, perché l’utente di tale servizio di pagamento agisce sempre come beneficiario (
34
).
75.
È pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] sia autorizzata a fornire servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento. Se i servizi di cui trattasi nel procedimento principale potessero essere classificati in tale categoria, rientrerebbero nell’autorizzazione di cui dispone detta società.
76.
Il problema che si pone, secondo la decisione di rinvio, è «
se l’addebito diretto possa essere utilizzato come soluzione tecnica per la prestazione di un servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento
e se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un istituto di pagamento trasmette istruzioni di addebito diretto e incassa fondi, trasferendo successivamente tali fondi su conti dei clienti detenuti presso altri [PSP], si possa ritenere che la società (istituto di pagamento) fornisca un servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento» (
35
).
77.
A mio avviso, l’attività descritta dalla decisione di rinvio non rientra nella nozione di servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento ai sensi della DSP2, anche se a prima vista potrebbe sembrare il contrario.
78.
In primo luogo, l’addebito diretto è un servizio di pagamento diverso da quello di convenzionamento di operazioni di pagamento e quest’ultimo non può essere fornito utilizzando come strumento addebiti diretti SEPA. Gli addebiti diretti non sono una «soluzione tecnica» per fornire servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento. Se così fosse, i PSP potrebbero effettuare addebiti diretti dissimulati come convenzionamento di operazioni di pagamento. In tal modo, essi potrebbero eludere l’obbligo previsto agli articoli 76 e 77 della DSP2 per lo schema paneuropeo di addebito diretto, equiparabile a un diritto di rimborso incondizionato(
36
) per un periodo di otto settimane a decorrere dalla data di addebito dei fondi, che garantisce un livello elevato di protezione dei consumatori all’interno della SEPA.
79.
In secondo luogo, il servizio di addebito diretto si basa sull’esistenza di un mandato conferito dal debitore a favore del creditore, che si estende all’esecuzione di pagamenti ricorrenti. Per contro, nel servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento è necessaria un’autorizzazione specifica per convalidare ogni operazione di pagamento da parte del cliente, anche se quest’ultimo ha un contratto in corso di esecuzione con il suo prestatore del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento.
80.
Secondo la sua definizione, ai fini del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento è stato «stipula[to] un contratto» tra l’esercente (beneficiario) e il suo prestatore del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento, cosicché, per quest’ultimo, il rapporto con i debitori che dispongono i pagamenti non si basa su un mandato come quello che dà luogo agli addebiti diretti.
81.
In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso allo strumento dell’addebito diretto SEPA per fornire il suo servizio agli esercenti, il che implica che essa ha dovuto rispettare i requisiti e le prescrizioni tecniche previsti per tali casi nell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, nonché nell’allegato, punti 1 e 3, del regolamento n. 260/2012. Tali requisiti e prescrizioni tecniche sono differenti da quelli applicabili ai servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento.
82.
In definitiva, l’articolo 4, punto 44, della DSP2 e l’allegato I, punto 5, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che il PSP del beneficiario (esercente) che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso direttamente operazioni di addebito diretto, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (esercenti, beneficiari) da parte dei pagatori (consumatori), e trasferisce in seguito tali fondi sui conti dei clienti detenuti presso altri PSP, non fornisce un servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento.
2.
Servizi di disposizione di ordine di pagamento
83.
Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio evoca la possibilità di ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA] fornisca un servizio di disposizione di ordine di pagamento.
84.
L’articolo 4, punto 15, della DSP2 definisce il servizio di «disposizione di ordine di pagamento» nei termini che ho già riportato (
37
). La disposizione di ordine di pagamento è parimenti identificata come servizio di pagamento nell’allegato I, punto 7, della DSP2.
85.
Nell’operatività dei servizi di disposizione di ordine di pagamento:
– il consumatore che intende acquistare beni o un servizio da un esercente mette a disposizione di un prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento, che utilizza la propria interfaccia, le credenziali di sicurezza del conto di pagamento che il consumatore stesso detiene presso il suo PSP abituale (generalmente un istituto bancario) (
38
);
– il prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento informa il PSP dell’esercente che il consumatore è disposto a effettuare il pagamento e conferma all’esercente, in modo praticamente istantaneo, che è stata avviata l’operazione di pagamento;
– previa convalida dell’operazione da parte dell’acquirente, l’esercente fornisce i beni all’acquirente o gli presta il servizio.
86.
Il servizio di disposizione di ordine di pagamento è particolarmente rilevante nell’ambito del commercio elettronico, giacché fornisce un supporto che funge da
ponte
tra il sito web dell’impresa e la piattaforma online del PSP dell’utente, al fine di disporre pagamenti tramite Internet e agevolare la circolazione di beni e servizi.
87.
Il servizio di disposizione di ordine di pagamento consente a coloro che non posseggono carte di pagamento di effettuare acquisti tramite Internet, per i quali devono semplicemente disporre di un conto di pagamento online, il che non era fattibile prima della comparsa di questo nuovo metodo di pagamento (
39
).
88.
Il considerando 31 della DSP2 chiarisce che il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, se presta esclusivamente tale tipo di servizi, non detiene in alcuna fase della catena di pagamento i fondi dell’utente (
40
). Aggiunge che, se intende prestare altri servizi di pagamento per i quali detenere fondi dell’utente è necessario, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe essere pienamente autorizzato per quei servizi.
89.
Dal canto suo, l’articolo 66, paragrafo 3, lettera a), della DSP2 indica che il prestatore di tale servizio «non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento».
90.
Dalle informazioni contenute nel fascicolo emerge che l’[OSCURATO:PERSONA] detiene i fondi durante il ciclo di vita dell’operazione. Tale circostanza non è compatibile con le caratteristiche del servizio di disposizione di ordine di pagamento al quale si riferisce l’articolo 4, punto 15, della DSP2, interpretato alla luce dei considerando della stessa, né con il divieto contenuto nell’articolo 66, paragrafo 3, lettera a), della DSP2.
91.
L’[OSCURATO:PERSONA] ammette che la sua attività non soddisfa i requisiti per essere qualificata come servizio di disposizione di ordine di pagamento (
41
).
92.
In definitiva, il PSP di un beneficiario (esercente) che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso le operazioni di addebito diretto, incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (esercenti, beneficiari) da parte dei pagatori (consumatori) e trasferisce in seguito tali fondi sui conti dei suoi clienti detenuti presso altri PSP, non presta un servizio di disposizione di ordine di pagamento, quale definito all’articolo 4, punto 15, della DSP2 e nell’allegato I, punto 7, di tale direttiva.
V.
Conclusione
93.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nei seguenti termini:
«1) L’articolo 4, punto 23, nonché l’allegato I, punti 3, lettera a), e 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché l’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009,
devono essere interpretati nel senso che:
– nell’esecuzione di un servizio di addebito diretto intervengono sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
– il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso direttamente operazioni di addebito, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori e li trasferisce su conti con funzionalità limitata, fornisce un servizio di addebito diretto.
2) L’articolo 4, punto 44, e l’allegato I, punto 5, della direttiva 2015/2366 devono essere interpretati nel senso che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso direttamente operazioni di addebito, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori e li trasferisce su conti con funzionalità limitata, non fornisce un servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento.
3) L’articolo 4, punto 15, e l’allegato I, punto 7, della direttiva 2015/2366 devono essere interpretati nel senso che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che trasmette istruzioni di addebito diretto, senza effettuare esso stesso direttamente operazioni di addebito, e incassa fondi sulla base del previo consenso conferito ai clienti (beneficiari) da parte dei pagatori e li trasferisce su conti con funzionalità limitata, non presta un servizio di disposizione di ordine di pagamento.
1
Lingua originale: lo spagnolo.
2
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU 2012, L 94, pag. 22). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (GU L, 2024/886). Il regolamento 2024/886 non è applicabile al presente procedimento
ratione temporis
.
3
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35). In prosieguo: la «DSP2».
4
[OSCURATO:PERSONA] mokėjimų įstatymas Nr. VIII‑1370 (legge n. VIII‑1370 della Repubblica di Lituania sui pagamenti), del 28 ottobre 1999 (in prosieguo: la «legge sui pagamenti»).
5
[OSCURATO:PERSONA] mokėjimo įstaigų įstatymas Nr. XI‑549 (legge n. XI‑549 della Repubblica di Lituania sugli istituti di pagamento), del 10 dicembre 2009 (in prosieguo: la «legge sugli istituti di pagamento»).
6
SEPA è l’acronimo in inglese della
[OSCURATO:PERSONA]
(area unica dei pagamenti in euro). La SEPA è l’area in cui cittadini, imprese e altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro in Europa, all’interno e all’esterno dei confini nazionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Essa costituisce un elemento essenziale del mercato interno dei pagamenti.
7
Si tratta della delibera n. 03‑126 del consiglio di amministrazione della Banca di Lituania, del 26 agosto 2022, sull’applicazione di una misura di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «delibera impugnata»).
8
L’IBAN è il numero identificativo di un conto di pagamento internazionale che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro.
9
Punto 11 della decisione di rinvio.
10
[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio europeo per i pagamenti) è l’organo decisionale e di coordinamento del settore bancario europeo per quanto riguarda i pagamenti, il cui obiettivo dichiarato è sostenere e promuovere la creazione della SEPA.
11
Il punto 4, lettera a), dell’allegato I menziona l’esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento. Fra tali operazioni rientra anche l’esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum.
12
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).
13
Sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portugal) – Agentes de Navegação (C‑295/18, EU:C:2019:320), punto 38: «(...) l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di cui non è titolare ricade nella nozione di “servizi di pagamento” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, anche in assenza di qualsivoglia obbligo sottostante tra il pagatore e il beneficiario, ove il pagatore, titolare del conto di pagamento in tal modo addebitato, abbia acconsentito a tali ordini di addebito. (...)».
14
Sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portugal) – Agentes de Navegação (C‑295/18, EU:C:2019:320), punto 48: «(...) l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 va interpretato nel senso che ricade nella nozione di “servizi di pagamento”, ai sensi di detta disposizione, l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito».
15
Il mandato (che può essere denominato anche
ordine di domiciliazione
) contiene l’autorizzazione data dal pagatore affinché, a partire da una data, si possa disporre l’addebito degli incassi sul suo conto.
16
I requisiti applicabili agli addebiti diretti SEPA sono stabiliti principalmente nell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e nell’allegato, punti 1 e 3, del regolamento n. 260/2012. Le loro caratteristiche sono descritte nel documento SEPA, PreguntasFrecuentes, Adeudosdirectos SEPA [FAQ -domande poste frequentemente, addebiti diretti], disponibile all’indirizzo https://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/sdd/. Va notato che tale documento utilizza l’espressione «adeudodirecto» («directdebit») per riferirsi agli addebiti diretti.
17
Paragrafi 3 e 4 delle presenti conclusioni.
18
V. nello stesso senso le osservazioni scritte della Commissione, punto 24, e quelle del governo lituano, punto 15.
19
Tale società richiama a sostegno della sua tesi, ancorché, a mio avviso, infondatamente, la sentenza del 22 febbraio 2024, ABC Projektai (C‑661/22, EU:C:2024:148) punto 39. Detto punto si limita a dichiarare che «(...) l’articolo 4, punto 23, di tale direttiva prevede espressamente l’esecuzione di addebiti diretti da un conto di pagamento, disposti dal beneficiario in base al consenso dato a quest’ultimo dal pagatore. Orbene, la corretta esecuzione di una tale operazione di pagamento presuppone la disponibilità anticipata dei fondi necessari a tale operazione sul conto di pagamento del pagatore».
20
Paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni.
21
Un sistema o schema SEPA è un insieme di norme, pratiche e standard volti a garantire l’interoperabilità nella prestazione e nel funzionamento di uno strumento di pagamento SEPA concordato a livello interbancario.
22
[OSCURATO:PERSONA]:
SEPA [OSCURATO:PERSONA]
, EPC016‑06/ 2025, versione 1.0, data di pubblicazione: 28 novembre 2024, data di applicazione: 5 ottobre 2025, https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2024-11/EPC016-06%202025%20SDD%20Core%20Rulebook%20version%201.0.pdf. [OSCURATO:PERSONA] contiene un insieme di norme, pratiche e standard interbancari per l’esecuzione di addebiti diretti in euro all’interno della SEPA da parte dei partecipanti allo schema. L’obiettivo consiste nel fornire un trattamento di operazioni diretto, end‑to‑end e completamente elettronico. Tale obiettivo si applica anche alle diverse procedure di gestione delle eccezioni, quali rifiuti, restituzioni, retrocessioni, rimborsi, dinieghi e revoche. Tra i partecipanti è consentita solo la gestione elettronica delle informazioni su ordini di domiciliazione. Il debitore e il creditore possono scambiarsi un ordine di domiciliazione in formato cartaceo o elettronico.
23
[OSCURATO:PERSONA], pag. 115.
24
[OSCURATO:PERSONA], pag. 20.
25
Il contratto sottostante è concordato tra il debitore e il creditore. Tale contratto non riguarda né il PSP creditore né il PSP debitore, né è vincolante per essi, che sono interessati soltanto dall’accordo con i rispettivi clienti per quanto riguarda le condizioni della prestazione dei servizi relativi all’addebito diretto.
26
Nelle sue osservazioni scritte, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la Banca di Lituania l’aveva autorizzata ad effettuare i servizi di cui trattasi fino a quando ha revocato la sua autorizzazione nel 2022.
27
Punto 33,
in fine
, della decisione di rinvio. Un’affermazione analoga figura al punto 13.6 della medesima decisione, riportato al paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
28
Punto 4 delle osservazioni scritte dell’[OSCURATO:PERSONA]. La medesima affermazione è ribadita, con questi o altri termini, in altri punti delle sue osservazioni.
29
Punti da 35 a 38 delle osservazioni scritte della Commissione.
30
Punto 13 delle osservazioni scritte del governo ceco, punti da 24 a 26 delle osservazioni scritte del governo italiano e punti 22, 23 e da 26 a 34 delle osservazioni scritte del governo lituano.
31
Punto 26 delle osservazioni scritte del governo lituano.
32
Paragrafo 3 delle presenti conclusioni. Il termine [nella versione in lingua spagnola] «adquisición (acquisiszione)» è equivoco in tale contesto: in senso proprio, non si
acquisisce
(vale a dire, non si ottiene, non si riceve la proprietà) l’operazione di pagamento. Mi sembra più precisa la terminologia della versione tedesca «Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen (Acquiring)», che si potrebbe tradurre come accettazione e liquidazione di operazioni di pagamento.
33
L’esempio tipico di servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento è il pagamento tramite carta di credito, come risulta dal considerando 10 della DSP2: «[l]a presente direttiva introduce una definizione neutra di convenzionamento delle operazioni di pagamento al fine di ricomprendervi non solo i modelli di convenzionamento tradizionali strutturati attorno all’uso delle carte di pagamento, ma anche modelli commerciali diversi, compresi quelli che comportano la presenza di più di un convenzionatore. Si dovrebbe in tal modo assicurare che i commercianti godano della medesima protezione, indipendentemente dallo strumento di pagamento usato, allorché l’attività è identica al convenzionamento delle operazioni tramite carta (...)».
34
Sul lato emittente dell’operazione di pagamento (ad esempio, tramite carta) si trova generalmente un servizio di pagamento diverso, ossia il servizio di «emissione di strumenti di pagamento», definito dall’articolo 4, punto 45, della DSP2 come «un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore».
35
Punto 40 della decisione di rinvio. Il corsivo è mio.
36
Così lo definisce il considerando 76 della DSP2.
37
Paragrafo 3 delle presenti conclusioni.
38
Il consumatore acconsente a che il prestatore (esterno) del servizio di disposizione di ordine di pagamento acceda al suo conto bancario per disporre un pagamento a suo nome.
39
Considerando 29 della DSP2: «[i] servizi di disposizione di ordine di pagamento consentono al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi. Tali servizi offrono una soluzione a basso costo per i commercianti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti online anche senza carte di pagamento. (...)».
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Proprio per tale circostanza i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non disponendo dei fondi dei loro clienti, non sono soggetti ai requisiti (più rigorosi) applicabili agli operatori economici che invece dispongono di tali fondi.
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Punti 82 e 83 delle osservazioni scritte dell’[OSCURATO:PERSONA].