Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 03107/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21332/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. D'AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2645/2020 depositata il 05/06/2020. letta la rinuncia del 20.12.2024 al ricorso de l la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]e la contestuale accettazione del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la successiva istanza della ricorrente in data 17.1.2025; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato la rinuncia; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spesenei rapporti tra Risorse per Roma e [OSCURATO:PERSONA], stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee gli accordi tra loro intercorsi; ritenuto, viceversa, che occorre provvedere sulle spese nei rapporti fra la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non accettante; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione; Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese processuali, liquidate nella somma di € 5.500,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 6.2.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21332/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. D'AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2645/2020 depositata il 05/06/2020. letta la rinuncia del 20.12.2024 al ricorso de l la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]e la contestuale accettazione del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la successiva istanza della ricorrente in data 17.1.2025; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato la rinuncia; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spesenei rapporti tra Risorse per Roma e [OSCURATO:PERSONA], stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee gli accordi tra loro intercorsi; ritenuto, viceversa, che occorre provvedere sulle spese nei rapporti fra la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non accettante; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione; Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese processuali, liquidate nella somma di € 5.500,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,il 6.2.20
Decreto Cassazione n. 03107/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris