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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01181/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3666/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZANGRILLI STEFANIAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 72/2021 depositata il28/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto che aveva liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pregiudizio per irragionevole durata di un processo presupposto, avente ad oggetto una richiesta di indennizzo ex lege Pinto e la successiva esecuzione, svolta nelle forme del giudizio di ottemperanza e definita con sentenza del T.A.R.

Umbria n. 647/2019.

Per effetto del detto accoglimento, il giudice di merito rideterminava l’indennizzo dovuto, riducendo l’importo riconosciuto agli odierni intimati.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto che aveva liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pregiudizio per irragionevole durata di un processo presupposto, avente ad oggetto una richiesta di indennizzo ex lege Pinto e la successiva esecuzione, svolta nelle forme del giudizio di ottemperanza e definita con sentenza del T.A.R.

Umbria n. 647/2019.

Per effetto del detto accoglimento, il giudice di merito rideterminava l’indennizzo dovuto, riducendo l’importo riconosciuto agli odierni intimati.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo, il Ministero lamenta la violazione degli artt. 4 della legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione E.D.U., perché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda proposta dagli odierni intimati, in quantointrodotta oltre la data del 10.5.2020, in cui era passata in giudicato la sentenza del T.A.R.Umbria n. 647/2019, conclusiva del giudizio di ottemperanza.

La censura è fondata.

La Corte di Appello ha ritenuto compresa nell’ambito del giudizio di ottemperanza anche la fase successiva al deposito della sentenza conclusiva, durante la quale era stato nominato un commissario ad acta ed adottato l’impegno di spesa ed il pagamento del debito.

Ha dunque calcolato l’indennizzo dovuto agli odierni intimati tenendo conto che solo il 24.11.2020 erano state pagate a questi ultimi le somme riconosciute di loro spettanza.

In tal modo, la Corte distrettuale ha deciso in modo non coerente con il principio, che merita di essere ribadito, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all'art. 133, secondo comma, c.p.c.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 6312 del 19/03/2014, Rv. 630042; conf.

Cass. Sez. 6 - 1 , Senten za n. 27122 del 19/12/2014, Rv. 633612).

Di conseguenza, il tempo successivo alla sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, pur essendo in sé suscettibile di indennizzo, non poteva essere computato ai fini del calcolo dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 89 del 2001”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3666/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZANGRILLI STEFANIAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 72/2021 depositata il28/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto che aveva liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pregiudizio per irragionevole durata di un processo presupposto, avente ad oggetto una richiesta di indennizzo ex lege Pinto e la successiva esecuzione, svolta nelle forme del giudizio di ottemperanza e definita con sentenza del T.A.R. Umbria n. 647/2019. Per effetto del detto accoglimento, il giudice di merito rideterminava l’indennizzo dovuto, riducendo l’importo riconosciuto agli odierni intimati. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto che aveva liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pregiudizio per irragionevole durata di un processo presupposto, avente ad oggetto una richiesta di indennizzo ex lege Pinto e la successiva esecuzione, svolta nelle forme del giudizio di ottemperanza e definita con sentenza del T.A.R. Umbria n. 647/2019. Per effetto del detto accoglimento, il giudice di merito rideterminava l’indennizzo dovuto, riducendo l’importo riconosciuto agli odierni intimati. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Con l’unico motivo, il Ministero lamenta la violazione degli artt. 4 della legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione E.D.U., perché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda proposta dagli odierni intimati, in quantointrodotta oltre la data del 10.5.2020, in cui era passata in giudicato la sentenza del T.A.R.Umbria n. 647/2019, conclusiva del giudizio di ottemperanza. La censura è fondata. La Corte di Appello ha ritenuto compresa nell’ambito del giudizio di ottemperanza anche la fase successiva al deposito della sentenza conclusiva, durante la quale era stato nominato un commissario ad acta ed adottato l’impegno di spesa ed il pagamento del debito. Ha dunque calcolato l’indennizzo dovuto agli odierni intimati tenendo conto che solo il 24.11.2020 erano state pagate a questi ultimi le somme riconosciute di loro spettanza. In tal modo, la Corte distrettuale ha deciso in modo non coerente con il principio, che merita di essere ribadito, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all'art. 133, secondo comma, c.p.c.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 6312 del 19/03/2014, Rv. 630042; conf. Cass. Sez. 6 - 1 , Senten za n. 27122 del 19/12/2014, Rv. 633612). Di conseguenza, il tempo successivo alla sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, pur essendo in sé suscettibile di indennizzo, non poteva essere computato ai fini del calcolo dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 89 del 2001”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in
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