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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30202/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ENNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA - sez. riesame misure cautelari.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata oppure, in subordine, la sua riforma "in senso favorevole all'imputato", e "conseguentemente, dichiarare la cessazione degli effetti della misura cautelare". [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per ì reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 59), detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 78 ed 83) e coltivazione illegittima di sostanze stupefacenti (capo 84), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.)], lamentando (con distinti ricorsi, a firma l'uno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagato, desunti dai giudici del merito, essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata), il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate.

Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena".

2.1. Dalle intercettazioni dì conversazioni (inclusi colloqui in carcere) e messaggistica valorizzate dal Tribunale è emerso che il Gesualdo (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) svolge nell'ambito dell'enucleato sodalizio mansioni di pusher, occupandosi della vendita al dettaglio di droga e della coltivazione dì marijuana da destinare allo spaccio (cfr. pag. 18 ss. dell'ordinanza impugnata, ed, in particolare, pag. 20 quanto all'individuazione dell'indagato come interlocutore o comunque il soggetto cui gli interlocutori fanno riferimento; pag. 20 ss. quanto al suo inserimento nell'ambito dell'enucleato sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti; pag. 23 ss. quanto alla puntuale confutazione della correttezza dei contrari rilievi difensivi; pag. 30 s quanto ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai tre reati fine; pag. 31 s. quanto alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) .

L'affidabilità dell'interpretazione di quanto intercettato è stata corroborata dagli esiti dei controlli investigativi eseguiti in data 22/03/2018, 26/09/2018 e 02/11/2018.

2.2. Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale (pag. 32 s. dell'ordinanza impugnata) ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati e la non episodicità dei reati fine, motivatamente concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, e conseguentemente la necessità della misura coercitiva estrema, in difetto di elementi concreti, atti a vincere la presunzione di adeguatezza di quest'ultima, sussistente in forza della ritenuta configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.

In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei due ricorsi presentati nell'interesse dell'indagato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di .6- _ euro tremila.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ENNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA - sez. riesame misure cautelari. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata oppure, in subordine, la sua riforma "in senso favorevole all'imputato", e "conseguentemente, dichiarare la cessazione degli effetti della misura cautelare". [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per ì reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 59), detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 78 ed 83) e coltivazione illegittima di sostanze stupefacenti (capo 84), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.)], lamentando (con distinti ricorsi, a firma l'uno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. 1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagato, desunti dai giudici del merito, essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata), il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". 2.1. Dalle intercettazioni dì conversazioni (inclusi colloqui in carcere) e messaggistica valorizzate dal Tribunale è emerso che il Gesualdo (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) svolge nell'ambito dell'enucleato sodalizio mansioni di pusher, occupandosi della vendita al dettaglio di droga e della coltivazione dì marijuana da destinare allo spaccio (cfr. pag. 18 ss. dell'ordinanza impugnata, ed, in particolare, pag. 20 quanto all'individuazione dell'indagato come interlocutore o comunque il soggetto cui gli interlocutori fanno riferimento; pag. 20 ss. quanto al suo inserimento nell'ambito dell'enucleato sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti; pag. 23 ss. quanto alla puntuale confutazione della correttezza dei contrari rilievi difensivi; pag. 30 s quanto ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai tre reati fine; pag. 31 s. quanto alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) . L'affidabilità dell'interpretazione di quanto intercettato è stata corroborata dagli esiti dei controlli investigativi eseguiti in data 22/03/2018, 26/09/2018 e 02/11/2018. 2.2. Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale (pag. 32 s. dell'ordinanza impugnata) ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati e la non episodicità dei reati fine, motivatamente concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concreto pericolo di recidiva, e conseguentemente la necessità della misura coercitiva estrema, in difetto di elementi concreti, atti a vincere la presunzione di adeguatezza di quest'ultima, sussistente in forza della ritenuta configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei due ricorsi presentati nell'interesse dell'indagato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di .6- _ euro tremila. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.
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