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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35009/2024

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a seguente 041) l iU4AJbA CZNIENZt_ sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione, Te rza Sezione Penale, in parziale accoglimento dei ricorsi ha parzialmente annullato la sentenza impugnata rigettando nel resto e dichiarando la irrevocabilità del a sentenza stessa in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imOutati. 2.In particolare, il dispositivo così recita: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto i ricorsi.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imputati». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accèssorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di, appello di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto i ricorsi.

Visto l'art. 624 cod. 'proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato».

4. Il dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza posto che il termine "imputati" è stato indicato al singolare invece che al plurale. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con ìl suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla deCisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che laddove è scritto «dell'imputato», deve leggersi e scriversi «degli imputati».

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del 20/03/204, relitivamente al procedimento R.G. n. 39891/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che laddove è scritto «dell'imputato» deve leggers e scriversi «degli imputati».

Si annoti in calce al ruolo d'udienza.

Così deciso in Roma, il 12/06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 041) l iU4AJbA CZNIENZt_ sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione, Te rza Sezione Penale, in parziale accoglimento dei ricorsi ha parzialmente annullato la sentenza impugnata rigettando nel resto e dichiarando la irrevocabilità del a sentenza stessa in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imOutati. 2.In particolare, il dispositivo così recita: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imputati». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accèssorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di, appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 cod. 'proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato». 4. Il dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza posto che il termine "imputati" è stato indicato al singolare invece che al plurale. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con ìl suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla deCisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che laddove è scritto «dell'imputato», deve leggersi e scriversi «degli imputati». P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del 20/03/204, relitivamente al procedimento R.G. n. 39891/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che laddove è scritto «dell'imputato» deve leggers e scriversi «degli imputati». Si annoti in calce al ruolo d'udienza. Così deciso in Roma, il 12/06/
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