Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1305/2021
ECLI:EU:C:2021:100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0830
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 4 febbraio 2021 (
1
)
Causa C‑830/19
C.J.
contro
[OSCURATO:PERSONA] wallonne
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Agricoltura – FEASR – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori – Giovane agricoltore che si insedia con altri agricoltori non giovani – Condizioni – Calcolo della soglia massima – Principio di uguaglianza»
1.
Il regime degli aiuti allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (
2
) contempla la loro concessione, tra l’altro, ai giovani agricoltori che, disponendo delle adeguate qualifiche e competenze professionali, si insediano per la prima volta in qualità di capi di un’azienda agricola (
3
).
2.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre condizioni per l’accesso a tali aiuti all’insediamento. In particolare, il regolamento n. 1305/2013 li autorizza a fissare una soglia massima di produzione, di modo che i capi delle aziende agricole che la superano non possono beneficiare del sostegno.
3.
[OSCURATO:PERSONA], le norme della [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) hanno fissato tale soglia massima in EUR 1 milione di produzione lorda standard (in prosieguo: la «PLS») per le aziende agricole situate sul suo territorio, «nel caso in cui si insedi un giovane agricoltore» (
4
).
4.
Nella presente causa, un giovane agricoltore ha chiesto un sostegno all’insediamento in relazione ad un’azienda agricola la cui PLS superava la soglia massima, ma della quale egli era contitolare pro indiviso (per un terzo) insieme al padre e alla madre. Egli ha sostenuto di far parte di un’«associazione di fatto» con il padre e che entrambi gestivano l’azienda agricola sulla quale esercitavano il controllo effettivo.
5.
[OSCURATO:PERSONA] per l’agricoltura della [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) ha negato il sostegno, adducendo che l’azienda superava la soglia massima di PLS. Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che, nel fissare tale soglia massima, tiene conto dell’azienda agricola nel suo complesso e non della quota detenuta dal giovane agricoltore.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Regolamento n. 1305/2013
6.
Il considerando 17 enuncia quanto segue:
«(…) Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l’adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all’avviamento. (…) Si dovrebbe incentivare inoltre lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. (…) Il sostegno all’avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. (…)
(…)».
7.
A tenore dell’articolo 2 («Definizioni»), paragrafo 1, lettera n) (
5
), è definito «giovane agricoltore» una «persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda».
8.
L’articolo 2, paragrafo 3, così recita:
«Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento, per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore stabilita al paragrafo 1, lettera n), alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati (…) riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l’acquisizione di competenze professionali».
9.
Ai sensi dell’articolo 5 («Priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale»):
«Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC [Quadro strategico comune]:
(…)
2)
potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
(…)
b)
favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;
(…)».
10.
L’articolo 19 («Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese»), stabiliva quanto segue:
«1. Il sostegno nell’ambito della presente misura copre:
a)
aiuti all’avviamento di imprese per:
i)
i giovani agricoltori;
(…)
iii)
lo sviluppo di piccole aziende agricole;
(…)
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.
(…)
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(…)
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.
Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.
[OSCURATO:PERSONA] membri fissano le soglie minima e massima per l’ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.
(…)
8. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 83 che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli [OSCURATO:PERSONA] membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo».
2.
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 (
6
)
11.
Il considerando 2 di detto regolamento enuncia quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire ed applicare condizioni specifiche che consentano l’accesso al sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui essi non si insedino nell’azienda come unici capi della medesima. Allo scopo di garantire pari trattamento ai beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica che essi prescelgono per insediarsi in un’azienda agricola, occorre prevedere che le condizioni alle quali una persona giuridica può essere considerata “giovane agricoltore” siano equivalenti a quelle di una persona fisica. Occorre prevedere un periodo di grazia sufficientemente lungo da consentire ai giovani agricoltori di acquisire le necessarie qualificazioni».
12.
A tenore del considerando 5:
«(...) Onde poter garantire la parità di trattamento ai beneficiari in tutto il territorio dell’Unione ed agevolarne il monitoraggio, il criterio da adoperare per fissare le soglie di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del [regolamento n. 1305/2013] dovrebbe essere il potenziale produttivo dell’azienda agricola».
13.
L’articolo 2 («Giovani agricoltori») dispone quanto segue:
«1. Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell’azienda come unico capo della stessa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l’accesso al finanziamento. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell’azienda.
2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un’azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.
Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un’altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
(...)».
14.
L’articolo 5 («Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese»), paragrafo 2, stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri definiscono i massimali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008
[
(
7
)
]
, articolo 5 o equivalente».
3.
Regolamento (UE) 2017/2393 (
8
) (regolamento omnibus)
15.
Il considerando 1 enuncia quanto segue:
«(...) l’esperienza tratta dalle negoziazioni dei programmi ha dimostrato che è opportuno chiarire le norme relative all’insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l’ammissibilità al sostegno di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale».
16.
Ai sensi dell’articolo 1, la definizione della nozione di «giovane agricoltore» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento n. 1305/2013 è modificata come segue:
«(...) una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda; l’insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica».
17.
L’articolo 1 modifica inoltre l’articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 1305/2013, che diventa quinto comma con la seguente formulazione:
«[OSCURATO:PERSONA] membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l’ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa».
4.
Regolamento delegato (UE) 2019/94 (
9
)
18.
L’articolo 1 modifica l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 807/2014, il cui nuovo contenuto così recita:
«Le condizioni per l’accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che si insedia in un’azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell’azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro».
B.
Diritto nazionale
1.
Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l’investissement dans le secteur agricole (
10
)
19.
L’articolo 25 prevede, per quanto riguarda la concessione di aiuti, quanto segue:
«L’azienda agricola trasferita o avviata soddisfa le seguenti condizioni:
(…)
6. la sua produzione lorda standard ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1242/2008 (...) è compresa tra le soglie minima e massima stabilite dal Ministro. (...)
(…)».
2.
Arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l’AGW (
11
)
20.
L’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, nella versione applicabile al caso di specie, così recita:
«La soglia massima di cui all’articolo 25, primo comma, punto 6, del [DGV] è di EUR 1 milione nel caso in cui si insedi un giovane agricoltore e di EUR 1,5 milioni nel caso in cui si insedino contemporaneamente due o più giovani agricoltori».
C.
Fatti, controversia e questione pregiudiziale
21.
C.J. ha rilevato un terzo dell’azienda agricola fino ad allora appartenuta interamente ai genitori.
22.
Mediante tale acquisizione, C.J. intendeva proseguire l’azienda familiare, in qualità di giovane agricoltore, gestendola in «associazione di fatto» con il padre.
23.
Gli altri due terzi dell’azienda agricola erano di proprietà del padre e della madre di C.J.
24.
Il 27 gennaio 2016 C.J. ha presentato domanda al [OSCURATO:PERSONA] dell’agricoltura della [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere un sostegno all’insediamento (primo insediamento) in nome dell’associazione di fatto costituita con il padre.
25.
Il 28 ottobre 2016 la domanda è stata respinta in quanto la PLS dell’azienda agricola superava la soglia massima autorizzata dalla normativa nazionale (EUR 1 milione).
26.
Il 2 novembre 2016 C.J. ha proposto un ricorso contro la decisione di diniego del sostegno, sostenendo che, per fissare la soglia massima della PLS, si doveva considerare che l’azienda era detenuta da tre persone e che il calcolo della PLS non teneva conto del fattore manodopera. A suo avviso, sarebbe più logico interpretare la soglia massima in funzione del numero di unità di lavoro presenti nell’azienda.
27.
Con decisione del 17 febbraio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] dell’agricoltura (Direzione delle strutture agricole) della [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto detto ricorso.
28.
C.J. ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunal de première instance de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo che la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) fosse condannata al pagamento di EUR 70000 a titolo di sostegno all’insediamento, maggiorati degli interessi.
29.
In tale contesto, detto giudice sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 2, 5 e 19 del [regolamento n. 1305/2013], in combinato disposto con l’articolo 2 del [regolamento n. 807/2014], ostino a che, nell’ambito dell’attuazione di tali disposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto dell’intera azienda agricola e non della sola quota detenuta dal giovane agricoltore in quest’ultima e/o delle unità di lavoro (UL) per determinare le soglie minime e massime nel caso in cui l’azienda agricola sia organizzata sotto forma di un’associazione di fatto di cui il giovane agricoltore acquisisca una parte indivisa e divenga capo dell’azienda, sebbene non come unico capo».
30.
Nella decisione di rinvio, il giudice a quo espone i suoi dubbi in ordine:
–
all’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014, per quanto riguarda le condizioni particolari per l’accesso al sostegno di un giovane agricoltore che non si sia insediato in qualità di unico capo dell’azienda e alla nozione di «condizioni equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda»;
–
alla compatibilità con tale disposizione di una norma nazionale (l’articolo 7 del DMA) che «non preveda di tenere conto della sola quota del giovane agricoltore nell’azienda agricola o delle unità di lavoro al fine di determinare la PLS da tenere in considerazione per la soglia massima».
II.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
31.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 15 novembre 2019.
32.
Hanno presentato osservazioni scritte C.J., la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza del 25 novembre 2020 sono comparse solo la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA].
III.
Posizioni delle parti
33.
C.J. sostiene, in primo luogo, che, nella valutazione delle condizioni particolari di cui all’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014, la forma scelta dagli agricoltori per gestire la loro azienda – nella fattispecie, un’associazione di fatto – non dovrebbe penalizzarli né comportare differenze di trattamento. A sostegno della sua tesi egli richiama la sentenza della Corte del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (
12
).
34.
Egli afferma, inoltre, che l’articolo 7 del DME non distingue tra la situazione di un giovane agricoltore che non si insedia come unico capo di un’azienda e quella di un altro giovane agricoltore che gestisce un’azienda in qualità di capo esclusivo.
35.
Secondo C.J., l’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014 impone di adeguare le condizioni del sostegno a ciascuna situazione. Poiché egli ha acquisito una quota dell’azienda familiare, la soglia massima dovrebbe essere fissata tenendo conto solo della PLS corrispondente a tale quota.
36.
A suo avviso, quand’anche l’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014 non ostasse alla formula prevista dalla disposizione nazionale controversa, quest’ultima sarebbe in contrasto con il diritto primario dell’Unione, in quanto nel calcolo della PLS dell’azienda si tiene conto delle «unità di lavoro» effettive per determinare la soglia minima, ma non la soglia massima.
37.
Egli sostiene, infine, che nel caso di specie ricorrerebbe una duplice discriminazione: quella derivante dall’impiego di tale metodo di calcolo della soglia e quella che egli subirebbe rispetto a qualsiasi altro giovane agricoltore che abbia scelto, nelle medesime circostanze, di dividere l’azienda familiare.
38.
[OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) afferma, anzitutto, di non avere negato il sostegno a motivo della forma giuridica scelta (associazione di fatto), bensì in quanto l’azienda supera la PLS indicata dalla norma nazionale.
39.
Essa aggiunge che lo scopo della normativa europea non è concedere aiuti incondizionatamente ai giovani agricoltori, a prescindere dalla PLS dell’azienda agricola, ma solo a quelli che si insediano in aziende che, per la loro struttura, soddisfino il criterio della PLS.
40.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]), il sostegno all’insediamento di un giovane agricoltore non costituisce un diritto acquisito indipendentemente dalla struttura dell’azienda agricola.
41.
In tale contesto, il riferimento alle unità di lavoro sarebbe incompatibile con la nozione di PLS, che viene stabilita sulla base delle caratteristiche proprie dell’azienda agricola e non di tali unità di lavoro.
42.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]), suggerendo di fare riferimento al criterio delle unità di lavoro, il ricorrente tenta di dividere artificialmente un’azienda agricola indivisibile.
43.
[OSCURATO:PERSONA] argomenta che, sebbene il regolamento omnibus sia entrato in vigore dopo la domanda oggetto della controversia, le sue disposizioni devono essere prese in considerazione per interpretare quelle menzionate nell’ordinanza di rinvio (
13
).
44.
A suo avviso, gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014, non ostano a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, per fissare le soglie minima e massima, tengano conto dell’intera azienda agricola e non solo della quota appartenente al giovane agricoltore o delle unità di lavoro, qualora tale azienda sia organizzata sotto forma di associazione di fatto nella quale il giovane agricoltore acquisisca una quota indivisa e divenga un capo dell’azienda, ma non in via esclusiva.
45.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non considerare la quota acquisita pro indiviso da un giovane agricoltore con altri agricoltori non giovani potrebbe, teoricamente, violare il principio di uguaglianza. Il giovane agricoltore che si insedia pro indiviso con un agricoltore non giovane si troverebbe in una situazione equiparabile a quella del giovane agricoltore che si insedia, parimenti pro indiviso, con un altro giovane agricoltore (
14
).
IV. Analisi
A.
Precisazioni preliminari
46.
Prima di entrare nel merito delle questioni, si impongono due precisazioni.
47.
La prima riguarda il riferimento del giudice del rinvio alla soglia minima applicabile alle aziende agricole. Dal momento che la discussione verte unicamente sull’incidenza della soglia massima della PLS dell’azienda agricola, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la risposta della Corte deve essere incentrata su tale elemento e non sulla soglia minima.
48.
La seconda precisazione riguarda le norme del diritto dell’Unione applicabili.
49.
Le questioni del giudice del rinvio sono circoscritte all’interpretazione del regolamento n. 1305/2013 e del regolamento delegato n. 807/2014. Entrambi erano in vigore alla data (27 gennaio 2016) in cui è stata presentata la domanda il cui rigetto ha dato origine alla controversia.
50.
[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene che i due regolamenti debbano essere interpretati alla luce dei «chiarimenti» forniti riguardo al primo di essi dal regolamento omnibus, entrato in vigore il 1
o
gennaio 2018 (vale a dire dopo la decisione di diniego del sostegno).
51.
Il considerando 1 del regolamento omnibus enuncia che «è opportuno
chiarire
le norme relative all’insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l’ammissibilità al sostegno di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013» (
15
).
52.
Tuttavia, il regolamento omnibus, lungi dal limitarsi a «chiarire» le disposizioni del regolamento n. 1305/2013, vi ha introdotto modifiche sostanziali, tra cui le seguenti:
–
il regolamento n. 1305/2013 prevedeva solo la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre i limiti massimi e minimi per
azienda
, mentre il regolamento omnibus dà ora loro la possibilità di introdurli anche per
beneficiario
;
–
il regolamento omnibus riformula la definizione di «giovane agricoltore» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento n. 1305/2013, ammettendo che l’insediamento di quest’ultimo possa avvenire «individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica».
53.
È vero che tali modifiche non hanno un’incidenza significativa sulla presente controversia, in quanto:
–
la normativa nazionale controversa aveva adottato il criterio oggettivo dell’azienda (e non quello soggettivo del beneficiario), come le consentiva il regolamento n. 1305/2013 e continua a consentirle il regolamento omnibus. Da questo punto di vista, quindi, la norma nazionale è conforme al disposto di entrambi i regolamenti;
–
l’innovazione relativa alla nozione di giovane agricoltore era già contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 807/2014. Su questo punto, il regolamento omnibus ha fatto propria la modifica di «determinati elementi non essenziali» del regolamento n. 1305/2013 introdotta dal regolamento delegato n. 807/2014 (
16
).
54.
A prescindere dalla concordanza sostanziale tra il regolamento n. 1305/2013 e il regolamento omnibus, in relazione all’oggetto della presente controversia, la normativa che risulta ad essa applicabile ratione temporis è quella contenuta nel primo di tali regolamenti e, per delega, nel regolamento delegato n. 807/2014.
B.
Nel merito
1.
Finalità e oggetto del regolamento n. 1305/2013
55.
Il regolamento n. 1305/2013 introduce una serie di norme generali che devono disciplinare gli aiuti allo sviluppo rurale finanziati mediante il FEASR. Inoltre, esso definisce gli obiettivi ai quali deve contribuire la politica di sviluppo rurale e le corrispondenti priorità dell’Unione, prevedendo le misure adeguate per attuarla.
56.
In tale contesto, l’articolo 5, del regolamento n. 1305/2013 fissa sei priorità dello sviluppo rurale. Tra esse, la seconda, relativa al potenziamento della redditività delle aziende agricole, è quella che interessa nel caso di specie.
57.
Tale priorità, come prescritto dall’articolo 5, punto 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1305/2013, deve avere «particolare riguardo» a due obiettivi:
–
«migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole (...)», e
–
«favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale».
58.
Dopo avere definito le priorità dello sviluppo rurale dell’Unione, il titolo III del regolamento n. 1305/2013 prevede gli aiuti che devono contribuire specificamente alla realizzazione di una o più di tali priorità (articolo 13).
a)
Aiuti allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
59.
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 disciplina le misure dirette allo «sviluppo delle aziende agricole e delle imprese», che coprono, tra l’altro, le misure destinate all’«avviamento di imprese per (...) i giovani agricoltori (...) [o] lo sviluppo di piccole aziende agricole» (
17
).
60.
Il sostegno controverso nella presente causa è quello relativo all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori.
61.
Dalla lettura dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 emerge che tale modalità di sostegno non è concessa per promuovere, in maniera indiscriminata, l’avviamento di qualsiasi impresa agricola, ma solo di quelle che soddisfino una serie di condizioni relative ai loro titolari, alle loro attività o alle loro dimensioni.
62.
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 riserva espressamente tale modalità di sostegno: i) ai giovani agricoltori, ii) alle attività extra‑agricole nelle zone rurali, e iii) allo sviluppo di piccole aziende agricole.
63.
Il medesimo articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, in fine, prevede che siffatta modalità di sostegno «è limitat[a] alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa» (
18
).
64.
In realtà, tutti gli aiuti previsti all’articolo 19 del regolamento n. 1305/2013 sono riservati alle piccole aziende. Ciò vale, chiaramente e per definizione, nel caso degli aiuti che si traducono in pagamenti a piccoli agricoltori, ma anche in quello degli aiuti che consistono in investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra‑agricole, che sono concessi alle microimprese e alle piccole imprese, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento n. 1305/2013 (
19
).
65.
Ad ogni modo, e per quanto qui rileva, l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013 è tassativo nel disporre che il sostegno destinato all’avviamento di imprese è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimprese o piccole imprese (
20
).
66.
Muovendo da questa premessa, si può dedurre che le piccole aziende agricole sono le uniche destinatarie degli aiuti previsti dal regolamento n. 1305/2013 nel quadro della politica di potenziamento della redditività delle aziende agricole.
b)
In particolare, aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
67.
Dalla struttura dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013 emerge che gli aiuti ai giovani agricoltori sono configurati in funzione degli aiuti alle aziende agricole.
68.
Attenendosi a tale orientamento generale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono determinare soglie minime e massime per l’ammissibilità delle aziende agricole agli aiuti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento n. 1305/2013 (aiuti in favore dei giovani agricoltori).
69.
Il legislatore dell’Unione ha scelto, in definitiva, di promuovere l’accesso dei giovani all’attività agricola come elemento della politica di incentivo all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole.
70.
Ciò si evince dai termini in cui l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013 condiziona la libertà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di definire le soglie minime e massime per l’accesso a questo tipo di aiuti.
71.
In base a tale disposizione, la soglia minima per poter accedere al sostegno, in qualità di giovane agricoltore, deve essere superiore alla soglia massima stabilita per poter accedere al sostegno a titolo di sviluppo delle piccole aziende agricole.
72.
L’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013 promuove l’insediamento di giovani agricoltori, garantendo loro che, se del caso, la soglia minima per ottenere il sostegno sarà superiore a quella massima fissata per le microimprese e le piccole aziende agricole. In altri termini, esso garantisce loro che, qualora si insedino in una piccola azienda agricola, potranno accedere ad un sostegno a condizioni più favorevoli di quelle previste per gli agricoltori non giovani.
73.
Concordo pertanto con la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) che il regolamento n. 1305/2013 consente che le normative nazionali non prevedano un sostegno autonomo e incondizionato per i giovani agricoltori solo in ragione delle loro condizioni personali (di età e competenze), bensì in funzione delle caratteristiche delle aziende nelle quali si insediano.
74.
Il regime di aiuti previsto dal regolamento n. 1305/2013, che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare soglie massime come limite degli aiuti, può quindi tradursi in una normativa nazionale che, per quanto riguarda i giovani agricoltori, colleghi il sostegno alle caratteristiche delle aziende agricole in cui essi si insediano.
75.
Sostenere il contrario equivarrebbe a negare che le condizioni determinanti per la concessione degli aiuti ai giovani agricoltori si configurino sulla base dei dati
oggettivi
(superfici, produzione e altri fattori) delle aziende, imponendo come unico criterio quello delle qualità
soggettive
dei beneficiari. Il regolamento n. 1305/2013, ripeto, consente, al contrario, che la normativa nazionale si basi esclusivamente sul criterio (oggettivo) dell’azienda (
21
).
76.
Prescindere dalle caratteristiche oggettive consentirebbe di concedere aiuti a tutti i tipi di aziende agricole, sia a quelle che, rientrando nella definizione di microimpresa o piccola impresa, superino la PLS (con la quale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014, viene misurato il potenziale produttivo al fine di stabilire la soglia massima indicata all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013), sia a quelle che non ricadano affatto in tale definizione.
77.
In questo caso, per le piccole aziende agricole – del cui sviluppo, in definitiva, si tratta – diminuirebbe il volume degli aiuti disponibili, che esse dovrebbero condividere con aziende agricole meno bisognose.
78.
Riassumendo, dal complesso delle disposizioni del regolamento n. 1305/2013 si evince che il legislatore dell’Unione ha inteso collegare gli aiuti destinati ai giovani agricoltori all’avviamento e allo sviluppo di piccole aziende agricole.
79.
Si coniuga in tal modo la risposta a due domande: quelle che sono proprie di questo tipo di aziende, per le loro dimensioni economiche, e quelle che accompagnano, in generale, i giovani che decidono di intraprendere un’attività economica, in particolare nel settore dell’agricoltura.
80.
Da quanto sopra esposto discende che la norma nazionale (nella fattispecie l’articolo 7, paragrafo 2, del DME, in combinato disposto con l’articolo 25, primo comma, punto 6, dell’AGW) è conforme al regolamento n. 1305/2013 nella parte in cui adotta come criterio oggettivo la PLS dell’azienda nella quale il giovane agricoltore intende insediarsi.
c)
Incidenza del fattore «unità di lavoro»
81.
Nel suo ricorso dinanzi all’Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]), C.J. sosteneva che «sarebbe più logico interpretare la soglia [massima] dell’azienda come il numero di UL [unità di lavoro] presenti nella stessa» (
22
).
82.
Nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, C.J. insiste sul fatto che la normativa regionale non tiene conto delle unità di lavoro ai fini del calcolo della soglia massima basata sulla PLS dell’azienda agricola. Tuttavia, tali unità di lavoro sono utilizzate per fissare la soglia minima.
83.
La disparità nella fissazione dei fattori che contribuiscono a definire le soglie massime e minime può essere eventualmente criticabile sotto altri profili, ma non viola il regolamento n. 1305/2013, il cui articolo 19, paragrafo 4, lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la libertà di stabilire i fattori che determinano le soglie minime e massime entro cui devono rientrare le aziende nelle quali si insediano i giovani agricoltori.
2.
Il giovane agricoltore che non si insedia come unico capo di un’azienda agricola
84.
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 807/2014 dispone che, «[a]llorché un giovane agricoltore (...) non si insedia nell’azienda come unico capo della stessa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l’accesso al finanziamento. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda».
85.
Sull’
equivalenza
delle condizioni verte una delle questioni di interpretazione sollevate dal giudice del rinvio, che si traduce, in ultima analisi, in una questione di uguaglianza. Il presupposto della sua analisi deve quindi essere l’individuazione dei soggetti la cui situazione è posta a confronto.
86.
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 807/2014 riguarda, da un lato, il giovane agricoltore che si insedia insieme ad altre persone e, dall’altro, il giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda, da solo.
87.
L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1305/2013 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di stabilire le condizioni alle quali una persona giuridica può essere considerata un «giovane agricoltore». Su tale base, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014 ammette che, se la domanda di sostegno riguarda un’azienda agricola di proprietà di una persona giuridica, «un giovane agricoltore (...) deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari».
88.
Nel caso di specie, il soggetto che ha chiesto il sostegno non era una persona giuridica che può essere considerata un «giovane agricoltore», bensì una persona fisica che esercita la sua attività nell’azienda agricola, attraverso un’associazione di fatto con il padre.
89.
Qualora tale associazione di fatto potesse essere qualificata, secondo il diritto belga, come persona giuridica – ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] respingono –, essa dovrebbe essere proprietaria dell’azienda e C.J. dovrebbe esercitare il «controllo efficace» di detta (presunta) persona giuridica.
90.
Sebbene si tratti di elementi la cui verifica spetta, in definitiva, al giudice del rinvio, dalle informazioni contenute nel fascicolo sembra emergere che: a) la proprietà dell’azienda agricola non è detenuta da una persona giuridica, bensì da tre persone fisiche, e b) che C.J. non esercita su di essa il controllo efficace, bensì è uno dei tre capi di detta azienda (
23
).
91.
Ad ogni modo, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]), la domanda di sostegno non è stata respinta in ragione della forma giuridica scelta da C.J. per insediarsi nell’azienda agricola con i suoi genitori, bensì perché la PLS di tale azienda superava la soglia massima prestabilita.
92.
La questione si ridurrebbe quindi a un confronto tra due serie di condizioni:
–
quelle richieste a un giovane agricoltore (persona fisica) che, come nel caso di specie, si insedia con altri agricoltori;
–
quelle richieste a un giovane agricoltore che si insedia da solo.
93.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 807/2014, le due serie di condizioni devono essere
equivalenti
. È quindi necessario analizzare se il sistema adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) sia conforme a tale obbligo di equivalenza.
94.
Come si è già ripetuto, la soglia massima prevista dalla norma nazionale per accedere al sostegno è quella di EUR 1 milione della PLS dell’azienda in cui si insedia un giovane agricoltore (fatto salvo quanto aggiungerò immediatamente).
95.
Tale criterio oggettivo, che riguarda unicamente la produzione dell’azienda, prescinde dalla persona e dal numero dei capi dell’azienda per la quale viene chiesto il sostegno. Di conseguenza, esso non esclude che i beneficiari del sostegno siano vari capi, in qualsiasi forma giuridica, anche se il criterio di riferimento per fissare la soglia sarà sempre la PLS dell’azienda.
96.
Pertanto, ad un giovane agricoltore che non si insedia come unico capo di un’azienda (è il caso di C.J.) viene richiesto il medesimo requisito imposto a un giovane agricoltore che si insedia da solo: in entrambi i casi, la soglia massima per accedere al sostegno sarà la PLS dell’azienda agricola nella quale si insedia l’uno o l’altro.
97.
Le condizioni richieste a C.J. non sono quindi «equivalenti» a quelle richieste a un giovane agricoltore che si insedia da solo, bensì uguali.
98.
La posizione sostenuta da C.J. si fonda sull’assunto secondo cui l’equivalenza voluta dal legislatore dell’Unione impone di prescindere dal criterio unitario dell’azienda e di sostituirlo, allorché un giovane agricoltore si insedia insieme ad altri, con quello della quota di quest’ultimo nel totale dell’azienda.
99.
Adottare tale approccio significherebbe sostituire il criterio dell’azienda con quello del beneficiario. Indipendentemente dalla PLS dell’azienda nella quale C.J. si è insediato, egli avrebbe diritto al sostegno se la sua quota di proprietà nella stessa non superasse la PLS fissata dalla normativa nazionale.
100.
Siffatto approccio – che viene respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) e dalla [OSCURATO:PERSONA] – non è in linea né con la norma nazionale né con la finalità del regolamento n. 1305/2013 cui ho fatto riferimento in paragrafi precedenti delle presenti conclusioni.
101.
È vero, tuttavia, che la disciplina vigente nella [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]) prevede una deroga per il caso in cui un giovane agricoltore si insedi con un altro o con altri giovani agricoltori. In tal caso, la soglia massima non è di EUR 1 milione, bensì di EUR 1,5 milioni.
102.
Si tratta di un’eccezione relativa, in quanto la soglia massima non aumenta in proporzione al numero di giovani agricoltori che si insediano nella medesima azienda; che siano due o cinque, l’aumento è limitato a EUR 500000 (vale a dire, non si moltiplica per il numero di beneficiari). Di nuovo, il criterio dell’azienda costituisce la base del sistema, sebbene venga corretto in considerazione della pluralità dei beneficiari.
103.
Dalle informazioni contenute nel fascicolo risulta che la PLS dell’azienda agricola (un terzo della quale è detenuto dal ricorrente) supera ampiamente EUR 1,5 milioni. Pertanto, non sarebbe necessario esaminarne l’applicazione al caso di specie.
104.
Ciò indurrebbe a terminare qui le presenti conclusioni, in quanto il diniego del sostegno controverso deriva dall’applicazione di una norma nazionale che, sul fondamento del diritto dell’Unione, ha legittimamente optato per il criterio oggettivo della PLS dell’azienda agricola.
105.
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] aveva portato i termini della discussione su un terreno più astratto, facendo riferimento all’eventuale esito discriminatorio in cui detta norma nazionale potrebbe sfociare in varie ipotesi, nessuna delle quali, tuttavia, corrisponde al caso di specie.
106.
Nondimeno, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in udienza quanto aveva già dichiarato per iscritto: il criterio oggettivo assunto dall’articolo 25 del DGV (e dalle relative disposizioni di attuazione del DME) è compatibile con il diritto dell’Unione e conduceva direttamente, nelle circostanze del caso di specie, alla soluzione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione [OSCURATO:PERSONA]).
107.
Le considerazioni che seguono avranno quindi carattere meramente sussidiario, per l’ipotesi in cui la Corte ritenesse che, sebbene la stessa [OSCURATO:PERSONA] concordi sulla soluzione univoca della controversia, valga la pena di addentrarsi nella discussione (ripeto, di carattere piuttosto teorico) sollevata nella seconda parte delle sue osservazioni scritte.
108.
Tale discussione riguarda il giudizio di uguaglianza relativo al diverso trattamento applicato (1) a un giovane agricoltore che si insedia con agricoltori non giovani, rispetto a quello applicato (2) a un giovane agricoltore che si insedia con giovani agricoltori. La sua soluzione richiede che venga chiarito se le situazioni degli uni e degli altri siano equivalenti.
109.
A mio avviso, non lo sono, sicché la norma nazionale può applicare loro trattamenti diversi.
110.
Un giovane agricoltore che si insedia con altri agricoltori non giovani (che, come nel caso di specie, gestiscono già un’azienda agricola) gode di una serie di vantaggi dei quali non beneficia un giovane agricoltore che si insedia con un altro giovane agricoltore.
111.
Il vantaggio principale consiste nell’assistenza che può ottenere dagli agricoltori non giovani, dalla loro conoscenza del mercato e dalla loro presenza nei circuiti commerciali. Per contro, il giovane agricoltore che si insedia, per la prima volta, con un altro giovane agricoltore è privo, in linea di principio, di tale assistenza come punto di partenza, il che giustifica la deroga (limitata) in suo favore alle condizioni richieste per la concessione del sostegno.
112.
Insisto, anche a tale proposito, sul fatto che il sostegno previsto all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013 è finalizzato all’avviamento di imprese. Come enunciato dal considerando 17 di detto regolamento, esso deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento.
113.
L’obiettivo, in definitiva, è aiutare il giovane agricoltore e, se la normativa azionale lo prevede, aiutarlo maggiormente qualora si insedi con un altro giovane agricoltore. Tale maggiore aiuto consente di distinguere la sua situazione da quella del giovane agricoltore che si insedia con agricoltori non giovani, poiché questi ultimi compensano con la loro esperienza la situazione iniziale (
24
).
114.
L’insediamento con agricoltori non giovani, ripeto, comporta per il giovane agricoltore una serie di vantaggi dei quali non gode quello che si insedia con altri giovani agricoltori. Nella stessa misura, la quota di proprietà detenuta dal giovane agricoltore in un’azienda nella quale esercitano la loro attività altri agricoltori non giovani concorre alla sinergia generata da tutte le parti che compongono la totalità di detta azienda.
115.
Tale quota della proprietà che appartiene, pro indiviso, a un giovane agricoltore non è, in definitiva, del tutto autonoma. Pertanto, non sarebbe irragionevole né contrario al principio di uguaglianza prescinderne per fissare la soglia massima alla quale è subordinata la concessione del sostegno controverso.
V.
Conclusione
116.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Tribunal de première instance de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini:
«Gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie, devono essere interpretati nel senso che:
non ostano a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri utilizzino il fattore “produzione lorda standard” di un’azienda agricola per determinare la soglia massima per l’ammissibilità agli aiuti destinati all’insediamento di giovani agricoltori, e
non ostano a che, al fine di determinare la menzionata soglia massima, la norma nazionale tenga conto dell’intera azienda agricola e non della relativa quota di proprietà detenuta dal giovane agricoltore né delle unità di lavoro».
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (
GU 2013, L 347, pag. 487
; rettifica in
GU 2016, L 130, pag. 1
).
(
3
) Riferita ai giovani agricoltori, l’espressione «capo di un’azienda», ai sensi del regolamento n. 1305/2013, indica colui che possiede il controllo effettivo e duraturo sia dell’azienda agricola che della sua gestione.
(
4
) La soglia è aumentata a EUR 1,5 milioni nel caso in cui si insedino contemporaneamente due o più giovani agricoltori.
(
5
) Nella versione applicabile al momento della presentazione della domanda proposta nel presente procedimento.
(
6
) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (
GU 2014, L 227, pag. 1
).
(
7
) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (
GU 2008, L 335, pag. 3
).
(
8
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (
GU 2017, L 350, pag. 15
; in prosieguo: il «regolamento omnibus»).
(
9
) Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA], del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (
GU 2019, L 19, pag. 5
).
(
10
) Decreto del governo vallone del 10 settembre 2015 sui sostegni allo sviluppo e all’investimento nel settore agricolo (Moniteur del 25 ottobre 2015); in prosieguo: il «DGV»).
(
11
) Decreto ministeriale del 10 settembre 2015 di esecuzione del DGV (in prosieguo: il «DME»), nella versione introdotta con decreto ministeriale del 21 marzo 2016. Moniteur del 4 aprile 2016.
(
12
)
C‑61/09
,
EU:C:2010:606
.
(
13
) A sostegno di questa tesi deduce che, secondo il considerando 1 del regolamento omnibus, le sue modifiche si limitano a «chiarire» l’applicazione della normativa per l’insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l’accesso al finanziamento di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013.
(
14
) In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che tali argomentazioni non riguardavano, in realtà, la risposta da dare alla questione pregiudiziale. V. infra, paragrafi 105 e 106 delle presenti conclusioni.
(
15
) Il corsivo è mio.
(
16
) Nell’adottare il regolamento delegato n. 807/2014, la [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta alla delega espressamente conferitale dal regolamento n. 1305/2013, ai sensi dell’articolo 290 TFUE.
(
17
) Rientrano in tale modalità di sostegno gli aiuti che promuovono gli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole e i pagamenti ai piccoli agricoltori che cedono le proprie aziende ad altri agricoltori.
(
18
) Tale definizione figura all’articolo 2 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (
GU 2001, L 10, pag. 33
), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 febbraio 2004 (
GU 2004, L 63, pag. 22
). Ai sensi di tale disposizione, «[l]a categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR» (paragrafo 1). Nell’ambito della categoria delle PMI, il paragrafo 2 di detto articolo definisce piccola impresa quella che «occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR». Infine, il paragrafo 3 della disposizione qualifica la microimpresa come quella che «occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR».
(
19
) Questi ultimi aiuti sono inoltre concessi, in generale, a «persone fisiche nelle zone rurali» e «agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari», come indicato nella medesima disposizione. Orbene, il considerando 17 del regolamento n. 1305/2013 pone particolare enfasi sulla necessità di promuovere «la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali», così evidenziando, a mio avviso, la volontà del legislatore di concentrare anche sulle piccole aziende agricole gli sforzi di finanziamento nel campo della creazione e dello sviluppo di attività non agricole.
(
20
) Norma che è stata mantenuta dopo la modifica della disposizione ad opera del regolamento omnibus.
(
21
) Il regolamento 2017/2393, inapplicabile al caso di specie, consente di adottare il criterio del beneficiario, ma senza escludere il criterio dell’azienda, per il quale ha optato il legislatore nazionale nella normativa controversa.
(
22
) L’articolo 1, punto 26, del DGV definisce l’unità di lavoro come «il rapporto tra, da un lato, il numero di ore di lavoro prestate annualmente nell’azienda – numero pari, al massimo, a 1800 ore, senza computare le ore di lavoro prestate nel medesimo periodo al di fuori dell’azienda – e, dall’altro, il valore di 1800 ore di lavoro».
(
23
) Osservazioni scritte di C.J., punto 1, nelle quali egli fa riferimento agli addenda, del 22 dicembre 2015, all’accordo concluso con suo padre il 1
o
marzo 2015.
(
24
) In circostanze come quelle di C.J., il giovane agricoltore gode del vantaggio che la sua quota nel complesso dell’azienda agricola si inserisce in un insieme dalla cui rendita non può essere esclusa nessuna delle sue parti.