CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 03179/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per i delitti di cui agli artt. 385, comma 3, e 455 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20 febbraio 2024, con termine per il deposito della motivazione fissato in giorni sessanta; - la motivazione è stata tempestivamente depositata il 13 marzo 2024; - il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, nella specie, non deve essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché l'imputato era presente (cfr. verbale dell'udienza del 20 febbraio 2024); ed esso era già spirato (segnatamente in data 5 giugno 2024) allorché il ricorso è stato presentato (il 7 giugno 2024); ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il