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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29888/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pp.uu. (da sostituirsi con la medesima pena accessoria temporanea, per la durata di anni cinque) e dell'interdizione legale (da eliminarsi), con declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto; lette, per l'imputato ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, limitatamente all'affermazione di responsabilità, la sentenza con la quale il Tribunale di Enna aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di tentata rapina e lesioni aggravate, unificati dal vincolo della continuazione, riformandola quanto al trattamento sanzionatorio, ovvero riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (sarebbe errata la valutazione delle prove acquisite; vi sarebbe incertezza sull'autore del reato; sarebbe errata la qualificazione giuridica del fatto accertato, che non integrerebbe il tentativo per inidoneità degli atti, ed inoltre l'imputato non avrebbe chiesto nulla, non vi sarebbero state lesioni, non vi sarebbe stato impiego del coltello; vi sarebbe "difetto di causalità" tra la condotta dell'imputato ed i reati contestati; non sarebbe configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen.) ed al complessivo trattamento sanzionatorio (per eccessività delle pene e diniego delle circostanze attenuanti generiche). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alle pene accessorie, che vanno rideterminate con irrogazione della sola interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ed è nel resto inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, connma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta.

1. I motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 s. della sentenza impugnata, quanto alla condotta dell'imputato, "riconosciuto dal Bonomo e ripreso dalle telecamere", integrante gli estremi del tentativo perché arrestatasi soltanto per le resistenze della p.o., "che, a viva voce, chiedeva aiuto"; il coltello impiegato è stato rinvenuto in loco).1.1.

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen. risulta già esclusa dal Tribunale: di ciò la difesa del ricorrente sembra non essersi avveduta.

1.2. Le modalità gravi della condotta, unitamente alle "innumerevoli condanne per reati eterogenei" legittimano senza dubbio le ulteriori statuizioni contestate.

1.3. Peraltro, la disposta riduzione della pena principale comportava per legge la rideterminazione delle pene accessorie, ed, in particolare, l'irrogazione della sola interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie, che ridetermina nella sola interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Dichiara inammissibile ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pp.uu. (da sostituirsi con la medesima pena accessoria temporanea, per la durata di anni cinque) e dell'interdizione legale (da eliminarsi), con declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto; lette, per l'imputato ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, limitatamente all'affermazione di responsabilità, la sentenza con la quale il Tribunale di Enna aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di tentata rapina e lesioni aggravate, unificati dal vincolo della continuazione, riformandola quanto al trattamento sanzionatorio, ovvero riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (sarebbe errata la valutazione delle prove acquisite; vi sarebbe incertezza sull'autore del reato; sarebbe errata la qualificazione giuridica del fatto accertato, che non integrerebbe il tentativo per inidoneità degli atti, ed inoltre l'imputato non avrebbe chiesto nulla, non vi sarebbero state lesioni, non vi sarebbe stato impiego del coltello; vi sarebbe "difetto di causalità" tra la condotta dell'imputato ed i reati contestati; non sarebbe configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen.) ed al complessivo trattamento sanzionatorio (per eccessività delle pene e diniego delle circostanze attenuanti generiche). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alle pene accessorie, che vanno rideterminate con irrogazione della sola interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ed è nel resto inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, connma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta. 1. I motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 s. della sentenza impugnata, quanto alla condotta dell'imputato, "riconosciuto dal Bonomo e ripreso dalle telecamere", integrante gli estremi del tentativo perché arrestatasi soltanto per le resistenze della p.o., "che, a viva voce, chiedeva aiuto"; il coltello impiegato è stato rinvenuto in loco).1.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen. risulta già esclusa dal Tribunale: di ciò la difesa del ricorrente sembra non essersi avveduta. 1.2. Le modalità gravi della condotta, unitamente alle "innumerevoli condanne per reati eterogenei" legittimano senza dubbio le ulteriori statuizioni contestate. 1.3. Peraltro, la disposta riduzione della pena principale comportava per legge la rideterminazione delle pene accessorie, ed, in particolare, l'irrogazione della sola interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie, che ridetermina nella sola interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Dichiara inammissibile ne
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