CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umIDeroO re gistro generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026PASQUETTI; Numero di raccolta generale 23108/2026- controricorrente - ricorrente incidentaleD -at a pubblicazione 13/07/2026nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 191/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 77 del 2021,accertava il diritto dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] -iscritta allaGestione separata INPS dal 1996 al 2001 e, dal 27 luglio 2001, aInarcassa- a ricongiungere presso Inarcassa la contribuzioneversata alla Gestione separata.2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 191 del 2022,rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS.Respinte le eccezioni preliminari di improcedibilità e di difettodi legittimazione passiva, osservava, conformemente alladecisione di primo grado, che la l. n. 45 del 1990 disciplinava invia generale l’istituto della ricongiunzione e che la normativarelativa alla Gestione separata – in particolare, l. n. 335 del 1995e il d.m. n. 282 del 1996- non conteneva una disposizione primariao regolamentare idonea a escluderne l’applicabilità ai periodimaturati nella Gestione separata.Valorizzava, altresì, il precedente di legittimità n. 26039 del2019, reputando infondato l’assunto dell’INPS secondo cui, per gliassicurati soggetti al sistema contributivo, sarebbNuem eros retgaisttroo generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026utilizzabile soltanto il cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997.Numero di raccolta generale 23108/20263. Avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorsoD atap peubrb licazione 13/07/2026cassazione, affidato a un unico motivo.4. Hanno resistito, con separati controricorsi, Inarcassa el’architetto [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale, affidato a ununico motivo, avverso il capo della sentenza relativo allacompensazione delle spese del giudizio di appello, cui l’Inps haresistito con mandato. Ha altresì depositato memoria illustrativain prossimità dell’udienza.5. All’esito dell’adunanza camerale del 26 maggio 2026, ilCollegio si è riservato il deposito della decisione nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale, l’INPS denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della l. n. 45del 1990, dell’art. 2, commi 26 e ss., e dell’art. 1, comma 19, dellal. n. 335 del 1995, dell’art. 1 del d.m. n. 282 del 1996 e dell’art. 1del d.lgs. n. 184 del 1997.Deduce, in sintesi, che, poiché la controricorrente nonpossedeva al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva dialmeno diciotto anni, i contributi versati alla Gestione separatadovevano essere assoggettati esclusivamente al sistemacontributivo ed erano valorizzabili soltanto mediante cumulo opensione supplementare, ma non tramite ricongiunzione, onerosapresso una cassa professionale. Assume, inoltre, che la Corteterritoriale aveva errato nel richiamare Cass. n. 26039 del 2019,reputando inconferente il riferimento alla sentenza della Cortecostituzionale n. 61 del 1999, la quale riguardava soltantol’introduzione di meccanismi alternativi alla ricongiunzione e nonl’estensione di quest’ultima ai contributi accreditati nellaN Gumeersot rieoginstreo generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026separata.Numero di raccolta generale 23108/20262. Il ricorso principale non è fondato. Data pubblicazione 13/07/2026La questione devoluta attiene alla possibilità di ricondurre allafacoltà di ricongiunzione, prevista dall’art. 1, comma 2, della l. n.45 del 1990, anche i periodi contributivi maturati nella Gestioneseparata INPS anteriormente all’iscrizione del professionista allacassa di categoria.Sul punto questa Corte, con la sentenza n. 26039 del 2019, hagià affermato, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, chenell’interpretazione dell’art. 1, comma 2, della l. n. 45 del 1990non vengono in rilievo limiti ostativi derivanti dalla disomogeneitàdel metodo di calcolo o dalla pretesa specialità della Gestioneseparata, dovendo la ricongiunzione porsi come opzione rispettoad altri istituti – quali cumulo, totalizzazione e pensionesupplementare – che pure consentono l’utilizzazione dellacontribuzione pregressa.Tale principio è stato successivamente ribadito da Cass. ord.n. 3635 del 2023, la quale ha confermato che, in difetto diun’espressa previsione normativa di segno contrario, ilprofessionista iscritto alla cassa di categoria può chiedere laricongiunzione presso di essa anche dei contributi maturati nellaGestione separata, non essendo sufficiente, per escludere talefacoltà, né la natura integralmente contributiva di quella gestionené la presenza di strumenti alternativi di valorizzazione dellacontribuzione. Il precedente, lungi dall’essere inconferente, è statodunque correttamente valorizzato dalla Corte territoriale, poichéaffronta proprio il tema della trasferibilità presso una cassaprofessionale dei contributi accreditati nella Gestione separata.3. Non coglie nel segno la deduzione dell’INPS secondo cui ilcombinato disposto dell’art. 1, comma 19, della l. n. 335 del 1995e dell’art. 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, applicabile ai lavoratori ilcui trattamento pensionistico sia liquidato interamenNteum ercoo rengi striol generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026sistema contributivo, comporterebbe l’esclusività del cumulo e, perNumero di raccolta generale 23108/2026ciò solo, l’inapplicabilità della ricongiunzione. Data pubblicazione 13/07/2026Tale assunto postula, infatti, una incompatibilità normativa cheil dato positivo non esprime. Il d.lgs. n. 184 del 1997 introduceuna facoltà di cumulo per il conseguimento delle prestazionipensionistiche nel sistema contributivo, ma non contiene alcunadisposizione che abroghi o limiti espressamente l’ambitosoggettivo della l. n. 45 del 1990.3.1. Né tale esclusione può desumersi dal silenzio della l. n.335 del 1995 e del d.m. n. 282 del 1996, atteso che il mancatorichiamo di un istituto già disciplinato da fonte primaria nonequivale, di per sé, a una scelta legislativa incompatibile con la suapersistente operatività. Proprio in questa prospettiva, Cass. ord.n. 3635 del 2023 ha ribadito che la coesistenza di rimedi diversi diutilizzo della contribuzione non si traduce in un rapporto dinecessaria esclusione, ma lascia ferma, in assenza di derogaespressa, la facoltà di ricongiunzione prevista dalla l. n. 45 del1990.3.2. In coerenza con tale rilievo, la Corte d’appello hacorrettamente evidenziato che, se il legislatore avesse intesosottrarre i contributi della Gestione separata alla regola generaledella ricongiunzione, avrebbe dovuto prevederlo in modoespresso, tanto più a fronte di un istituto destinato, per sua natura,a operare tra gestioni diverse.La Corte territoriale non si è limitata a richiamare Cass. n.26039 del 2019, ma ha autonomamente fondato la decisione suuna duplice premessa: da un lato, l’assenza di una disposizione dirango primario idonea a escludere la ricongiunzione dei contributidella Gestione separata; dall’altro, la natura generale dell’istitutodisciplinato dalla l. n. 45 del 1990 e la conseguente irrilevanza delmero silenzio serbato dalla normativa successiva sul punto.Il motivo di ricorso si risolve, in larga parte, neNlulmae rom regeisrtrao generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026riproposizione della tesi già disattesa dal giudice d’appello e giàNumero di raccolta generale 23108/2026scrutinata da questa Corte nei richiamati precedenti del 2019D eat ad peublb licazione 13/07/20262023, senza addurre elementi idonei a giustificarne ilsuperamento.4. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Resta fermo chela contribuzione accreditata nella Gestione separata può esserevalorizzata anche mediante gli istituti del cumulo, dellatotalizzazione o della pensione supplementare, ma la previsione ditali strumenti non esclude, in difetto di espressa deroga normativa,la facoltà di ricongiunzione riconosciuta dall’art. 1, comma 2, dellal. n. 45 del 1990 al libero professionista che intenda accentrarepresso la cassa di categoria la propria posizione assicurativa.5. Venendo ora all’esame del ricorso incidentale, si rileva chel’architetto [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4e 5, cod. proc. civ..Lamenta che la Corte d’appello di Firenze ha compensatointegralmente le spese del grado con motivazione apparente ocontraddittoria, affermando che «in ogni caso, la complessità dellamateria del contendere legittima una compensazione integrale tratutte le parti delle spese del grado», mentre la questione era giànota e risolta in senso uniforme dalla giurisprudenza costituzionalee di legittimità.5.1. La censura, che investe la legittimità della statuizione dicompensazione delle spese alla luce dei criteri posti dall’art. 92cod. proc. civ. e, correlativamente, la congruità dell’apparatomotivazionale esplicitato, è fondata.L’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile rationetemporis – risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costitNuumzeioron reagilsetro, generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026trattandosi di procedimento iniziato dopo l’11 dicembre 2014 –Numero di raccolta generale 23108/2026consente la compensazione delle spese, in mancanzDaa ta pdubib licazione 13/07/2026soccombenza reciproca, soltanto in presenza di assoluta novitàdella questione trattata, di mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti o di altre ragioni analoghe, gravied eccezionali, desunte dalla peculiarità del caso concreto.5.2. Questa Corte ha chiarito che le gravi ed eccezionaliragioni, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificarela compensazione totale o parziale delle spese ex art. 92, comma2, cod. proc. civ., non possono essere illogiche o erronee,altrimenti configurandosi un vizio di violazione di leggedenunciabile in sede di legittimità. È pur vero che, trattandosi dinozione elastica, tra tali ragioni possono rientrare l’incertezzagiurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epocadella sua introduzione o una situazione di obiettiva incertezza suldiritto controverso; ma è necessaria, anche in tal caso, unamotivazione effettiva ed esauriente circa la sussistenza di dettipresupposti, pena la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il sindacato di legittimitàsulla compensazione è infatti volto a verificare, in negativo, che leragioni poste a fondamento del provvedimento non sianomeramente apparenti, né illogiche o erronee.5.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, puravendo rigettato l’impugnazione dell’INPS, ha disposto lacompensazione integrale delle spese del grado, in ragione della«complessità della materia del contendere».Tale formula si risolve in una clausola di stile inidonea, di persé, a integrare il paradigma delle gravi ed eccezionali ragionirichiesto dall’art. 92 cod. proc. civ., poiché non esplicita qualispecifici profili della controversia avrebbero reso oggettivamenteincerta la soluzione della lite, né si confronta con il rilievo che lastessa sentenza impugnata ha attribuito a un preceNdumeenrot reeg isdtroi generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026legittimità – Cass. n. 26039 del 2019 –, emesso prima dellaNumero di raccolta generale 23108/2026proposizione dell’originario ricorso (definito in primo gradDoa tad paublb licazione 13/07/2026Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 77/2021 e, in grado diappello, dalla Corte di Appello di Firenze, con la sentenzaimpugnata nella presente sede n. 191/2022), reputatosovrapponibile alla fattispecie e posto a sostegno della declaratoriadi infondatezza dell’appello.In tale contesto, il generico richiamo alla complessità dellamateria non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione enon consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudiceper derogare al principio di soccombenza.6. Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere accolto, concassazione della sentenza impugnata limitatamente al capoconcernente la compensazione delle spese del giudizio di appelloe rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione,perché proceda a nuovo esame sul punto, facendo applicazione deiprincipi sopra richiamati, e provveda altresì sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale;accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo di ricorso incidentale accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso principalea norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Numero registro generale 19788/2022Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 maggNiuom ero sezionale 2631/2026Numero di raccolta generale 23108/20262026.Data pubblicazione 13/07/2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19788/2022Numero sezionale 2631/2026Numero di raccolta generale 23108/2026Data pubblicazione 13/07/2026