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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09164/2026

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el legale rappresentante;-resistente-avversola sentenza n. 4055 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio in data 27/05/2024 e pubblicata il19/06/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

Con ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma il contribuente si opponeva ai ruoli esattoriali ed alle cartelle dipagamento n. 097 2006 0097145219 000, n. 097 2008 0075538550Numero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026000 e n. 097 2008 0091684360 000 per Irpef ed altro, in relazione aglianni d’imposta 2002 e 2003, eccependo l’intervenuta prescrizione deicrediti tributari e, comunque, tra la data di asserita notifica di ciascunadelle cartelle di pagamento e la data di estrazione del ruolo esattoriale,nonché l’omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiaraval’inammissibilità di tutte le contestazioni avverso le cartelle dipagamento, ritenute regolarmente notificate, poiché avrebbero dovutoessere dedotte entro i prescritti termini di decadenza, e ritenevainfondata l’eccezione di prescrizione stante la rituale notificazione di3.

Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rilevando la irritualitàdelle notifiche delle cartelle e la prescrizione del credito in assenza dicostituiva nel giudizio di appello rilevando, in particolare, come lacontroparte non avesse censurato la dichiarata inammissibilitàdell’impugnazione delle cartelle e, pertanto, l’affermata regolarità dellenotifiche, e ribadendo la corretta notifica dell’atto interruttivo costituitodall’intimazione di pagamento.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiaravainammissibile l’appello, richiamando la pronuncia n. 28283 resa asezioni unite dalla Corte di cassazione in data 6/09/2022, non essendostato dimostrato l’interesse ad agire, con conseguente originariainammissibilità del ricorso di primo grado.4.

Il contribuente ricorre per cassazione proponendo un solomotivo.

L’Agenzia delle Entrate, stante il decorso dei termini perproporre controricorso, ha depositato atto al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.Numero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/20265.

Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., laddove la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilitàdell’opposizione ad estratto di ruolo nonostante sul profilo della pienaammissibilità di detta opposizione si fosse formato giudicato interno.2.

Il motivo è fondato.2.1.

La censura ha ad oggetto l’impugnativa dei ruoli e degli attipresupposti non notificati.Al riguardo, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, conl'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dallal. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito ilcomma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quantodisposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, hastabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», maanche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione neicasi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizionea ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previstodal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficioNumero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delleprocedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dicui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».Questa Corte (Cass., Sez.

U., 06/09/2022, n. 26283) harecentemente affermato i seguenti principi di diritto:- in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.17/12/2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica aiprocessi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse allatutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata oinvalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questionidi legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;- in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n.146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionandospecifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di persé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire,condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, puòassumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta,fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incidesulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nellefasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado diNumero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc.civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio.

A tale pronuncia hanno fatto seguitopronunce conformi (Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425, Cass.20/04/2023, n. 10595).[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 190/2023, ha poi ritenutoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito.2.2 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] si èespressa sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e,quindi, ha deciso nel merito la controversia, in parte dichiarandoinammissibile il ricorso, in parte rigettandolo.

L’Agenzia delle Entratenon ha impugnato la statuizione di ammissibilità dell’impugnazione e,pertanto, deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato.In tal caso, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12,comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis deld.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e dellaconfigurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della normasopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino almomento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicatointerno sulla sussistenza dell'interesse (Cass. sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4448).Lo "ius superveniens" non può dunque superare il giudicatoformatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata e, quindi, dellasussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dalgiudice di primo grado in assenza di impugnazione di tale statuizione.2.3.

La formazione del giudicato interno non consentiva, quindi,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado la pronuncia diNumero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026inammissibilità del ricorso originariamente proposto per carenza diinteresse.3.

In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio per l’esame del merito dell’impugnazione, nonché perla regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio dilegittimità.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante;-resistente-avversola sentenza n. 4055 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio in data 27/05/2024 e pubblicata il19/06/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. Con ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma il contribuente si opponeva ai ruoli esattoriali ed alle cartelle dipagamento n. 097 2006 0097145219 000, n. 097 2008 0075538550Numero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026000 e n. 097 2008 0091684360 000 per Irpef ed altro, in relazione aglianni d’imposta 2002 e 2003, eccependo l’intervenuta prescrizione deicrediti tributari e, comunque, tra la data di asserita notifica di ciascunadelle cartelle di pagamento e la data di estrazione del ruolo esattoriale,nonché l’omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiaraval’inammissibilità di tutte le contestazioni avverso le cartelle dipagamento, ritenute regolarmente notificate, poiché avrebbero dovutoessere dedotte entro i prescritti termini di decadenza, e ritenevainfondata l’eccezione di prescrizione stante la rituale notificazione di3. Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rilevando la irritualitàdelle notifiche delle cartelle e la prescrizione del credito in assenza dicostituiva nel giudizio di appello rilevando, in particolare, come lacontroparte non avesse censurato la dichiarata inammissibilitàdell’impugnazione delle cartelle e, pertanto, l’affermata regolarità dellenotifiche, e ribadendo la corretta notifica dell’atto interruttivo costituitodall’intimazione di pagamento.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiaravainammissibile l’appello, richiamando la pronuncia n. 28283 resa asezioni unite dalla Corte di cassazione in data 6/09/2022, non essendostato dimostrato l’interesse ad agire, con conseguente originariainammissibilità del ricorso di primo grado.4. Il contribuente ricorre per cassazione proponendo un solomotivo. L’Agenzia delle Entrate, stante il decorso dei termini perproporre controricorso, ha depositato atto al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.Numero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/20265. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., laddove la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilitàdell’opposizione ad estratto di ruolo nonostante sul profilo della pienaammissibilità di detta opposizione si fosse formato giudicato interno.2. Il motivo è fondato.2.1. La censura ha ad oggetto l’impugnativa dei ruoli e degli attipresupposti non notificati.Al riguardo, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, conl'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dallal. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito ilcomma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quantodisposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, hastabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», maanche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione neicasi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizionea ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previstodal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficioNumero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delleprocedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dicui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) harecentemente affermato i seguenti principi di diritto:- in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.17/12/2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica aiprocessi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse allatutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata oinvalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questionidi legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;- in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n.146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionandospecifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di persé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire,condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, puòassumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta,fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incidesulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nellefasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado diNumero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc.civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio. A tale pronuncia hanno fatto seguitopronunce conformi (Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425, Cass.20/04/2023, n. 10595).[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 190/2023, ha poi ritenutoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito.2.2 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] si èespressa sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e,quindi, ha deciso nel merito la controversia, in parte dichiarandoinammissibile il ricorso, in parte rigettandolo. L’Agenzia delle Entratenon ha impugnato la statuizione di ammissibilità dell’impugnazione e,pertanto, deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato.In tal caso, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12,comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis deld.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e dellaconfigurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della normasopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino almomento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicatointerno sulla sussistenza dell'interesse (Cass. sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4448).Lo "ius superveniens" non può dunque superare il giudicatoformatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata e, quindi, dellasussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dalgiudice di primo grado in assenza di impugnazione di tale statuizione.2.3. La formazione del giudicato interno non consentiva, quindi,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado la pronuncia diNumero registro generale 19535/2024Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 9164/2026Data pubblicazione 11/04/2026inammissibilità del ricorso originariamente proposto per carenza diinteresse.3. In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio per l’esame del merito dell’impugnazione, nonché perla regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio dilegittimità.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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