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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05929/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI_GlettrEMStratte-pertif--, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 20 comma 1 e 2 L. 18 aprile 1975, n. 110, perché estinto per prescrizione.

Residuava la confisca che il giudice aveva, comunque, disposto.

L'appello era trasmesso a questa Corte di cassazione ex art. 579 cod. proc. pen., trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale.

L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], (non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione, innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 08 settembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente ntoni&CAiro [OSCURATO:PERSONA] , A.A.-0-4/n-(2 DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI_GlettrEMStratte-pertif--, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 20 comma 1 e 2 L. 18 aprile 1975, n. 110, perché estinto per prescrizione. Residuava la confisca che il giudice aveva, comunque, disposto. L'appello era trasmesso a questa Corte di cassazione ex art. 579 cod. proc. pen., trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale. L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], (non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione, innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ntoni&CAiro [OSCURATO:PERSONA] , A.A.-0-4/n-(2 DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 05929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris