CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15917 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], INTIMATO avverso la sentenza numero 1518/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 1518/21, pubblicata in data 16 dicembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 464/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, con la quale -preso atto di un accordo conciliativo raggiunto dalle parti- era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamento emessa in seguito alla notifica della cartella esattoriale numero 087/2015/0015081911/000, inerente alle imposte ipotecaria e catastale da versare in relazione alla dichiarazione di successione presentata per il decesso della moglie, al quale, in prime cure, era stato riunito, per ragioni di connessione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -oltre che dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] la cartella esattoriale numero 087/2016/0018751245/000, emessa in seguito alla notifica di un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ente impositore aveva provveduto a rideterminare il valore dei beni caduti in successione, reputato maggiore rispetto a quello dichiarato. 2. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato. 4. La causa, alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con il primo motivo di gravame l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] si è doluta, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, della violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, per avere l’autorità giudiziaria adita in secondo grado reputato ricompresa una cartella esattoriale - numero 087/2015/0015081911/000-nella conciliazione intervenuta tra il contribuente e l’Ente impositore, in virtù di un travisamento dei dati fattuali emergente dagli atti di causa. 3. Il motivo è fondato. 3.1. L’accordo conciliativo del 10 maggio 2018, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] -nonché [OSCURATO:PERSONA] - e l’Agenzia delle Entrate non attiene all’imposta principale, dovuta in virtù della dichiarazione di successione e confluita, a causa dell’omesso pagamento, nella cartella esattoriale numero 087/2015/0015081911/000, avendo ad oggetto, invece, la cartella esattoriale numero 087/2016/0018751245/000, emessa in seguito all’accertamento del maggior valore dei beni caduti in successione ed all’iscrizione a ruolo di un terzo (1/3) della maggiore imposta. In altre parole, l’accordo conciliativo raggiunto dall’Ente impositore con i contribuenti riguarda la maggiore imposta calcolata in seguito all’avviso di rettifica e liquidazione, con il quale era stato rideterminato il valore dichiarato dei cespiti ricompresi nella successione, e non anche l’imposta principale, dovuta “a monte” -e, cioè, in relazione alla dichiarazione di successione presentata per la morte della de cuius- e non versata. 3.2. Né è possibile discettare, come fa il giudice regionale, di un accordo conciliativo “novativo”, non ravvisandosi alcun elemento di carattere testuale (ma nemmeno, invero, altrimenti desumibile dagli atti di causa), che permetta di ritenere che le parti -ed, ancor più, l’Agenzia delle Entrate- abbiano inteso conciliare in toto la controversia, inerente, non è superfluo ribadirlo, per un verso, all’imposta principale, dovuta in dipendenza della mera dichiarazione di successione, e, per altro verso, alla maggiore imposta calcolata in seguito all’emissione dell’avviso di rettifica e liquidazione poc’anzi menzionato, in relazione alla quale - e solo alla quale - si riferisce la conciliazione intervenuta tra le parti. 3.3. Non è lecito nutrire alcun dubbio, d’altronde, riguardo all’ammissibilità del motivo di gravame in esame, giacché, attraverso la sua formulazione, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non ha meramente prospettato un cattivo apprezzamento del materiale probatorio, non suscettibile di denuncia né ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, né ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, che dà rilievo, in relazione all’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 23940/17, Cass. n. 27458/18 e Cass. n. 7090/22). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, ha denunciato un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali -in relazione al fatto, controverso tra le parti, inerente all’estensione oggettiva dell’accordo conciliativo- che implica non già una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, ma la constatazione o l’accertamento che l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dall’autorità giudiziaria di merito per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella emergente dagli atti di causa specificamente indicati e rappresentati nel ricorso o addirittura non esista: il giudizio di legittimità, in tali casi, non è destinato a dispiegarsi in virtù della valutazione di una prova, ma dell’accertamento del travisamento, sussistendo un dato probatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi (cfr. Cass. n. 10749/15, Cass. n. 1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22). 3.4. Non osta all’ammissibilità di un motivo di gravame, d’altro canto, nemmeno un eventuale errore nella sua intitolazione, laddove possa essere correttamente sussunto in una delle altre tipologie di vizi contemplati dall’articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile, qualora dalla sua formulazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass. n. 759/25). Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ancorato il primo motivo di gravame ad un travisamento delle risultanze processuali, che, a dispetto di quanto indicato nel ricorso (in cui è richiamato l’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile), deve essere sussunto nell’ambito applicativo dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile (cfr. Cass., sez. un., n. 5792/24), circostanza che, tuttavia, non è destinata ad avere alcuna incidenza sul piano - qui riguardato - dell’ammissibilità del suddetto motivo di gravame, essendo immediatamente ed incontrovertibilmente enucleabile, in ragione della sua formulazione, il tipo di vizio prospettato. 4. Con il secondo motivo di gravame l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile, non essendosi la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana pronunciata sull’istanza di estinzione del giudizio (veicolata nel vaso processuale di seconde cure attraverso uno specifico motivo di impugnazione), conseguente alla presentazione, da parte del contribuente ed in relazione al carico fiscale portato dalla cartella di pagamento numero 087/2015/0015081911/000 (quella, cioè, non ricompresa nell’accordo conciliativo), di una richiesta di adesione alla cosiddetta rottamazione ter , disciplinata dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 119 del 2018. 5. Il motivo è fondato. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha effettivamente omesso qualsivoglia pronuncia riguardo alla questione relativa all’estinzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, presumibilmente reputandola assorbita, avendo considerato l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti omnicomprensivo e, quindi, inerente anche alla cartella esattoriale numero 087/2015/0015081911/000. 5.2. A tal proposito, è opportuno rammentare, innanzi tutto, che l’assorbimento, sia proprio (che ricorre allorquando la decisione sulla domanda assorbita divenga superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, abbia conseguito la tutela richiesta in modo pieno), sia improprio (che ricorre allorquando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, comportando un implicito rigetto di altre domande), equivale, allorché sia erroneamente o malamente dichiarato o motivato, ad un’omessa pronuncia (cfr. Cass. n. 28663/13, Cass. n. 28995/18, Cass. n. 12193/20 e Cass. n. 26507/23). Inoltre, l’accordo conciliativo raggiunto dalle parti -vale la pena ribadirlo ancora una volta- non aveva in alcun modo riguardato la succitata cartella di pagamento, per cui l’autorità giudiziaria adita in seconde cure avrebbe dovuto valutare, diversamente da quanto è avvenuto, se sussistessero o meno i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’estinzione del giudizio. 6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; 2)rinvia alla Corte di Giustizia Tributari