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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16841/2026

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ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Chieti-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’Abruzzo n.587/2025 depositata il 22/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26191/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16841/2026Data pubblicazione 29/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Chieti-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’Abruzzo n.587/2025 depositata il 22/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26191/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16841/2026Data pubblicazione 29/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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