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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1985

Cassazione n. 40623/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21405/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso nonché la memoria in data 24 ottobre 2025; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Catanzaro ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando l'irrilevanza sia della prossimità del luogo di arresto da quello di esecuzione della misura sia, in relazione all'elemento soggettivo, dei motivi posti a fondamento della condotta dell'imputato (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21405/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso nonché la memoria in data 24 ottobre 2025; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Catanzaro ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando l'irrilevanza sia della prossimità del luogo di arresto da quello di esecuzione della misura sia, in relazione all'elemento soggettivo, dei motivi posti a fondamento della condotta dell'imputato (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 40623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris