CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che jr le parti civili, con unico motivo, deducono l'errata applicazione dell'art. 328 cod. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero escluso il reato contestato, interpretando arbitrariamente la locuzione «senza ritardo» prevista dalla disposizione di legge, come riferita a provvedimenti giurisdizionali urgenti e cautelari; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito, con motivazione congrua, hanno rilevato che il ritardo nel deposito della relazione nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ. non può integrare il delitto di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen., in quanto questo procedimento non è cautelare e urgente; Ritenuto che, infatti, non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito è ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave . ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico (Sez. 6, n. 15642 del 07/02/2024, Cerasoli, Rv. 286300 - 01; in senso conforme Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 01, con riferimento all'idoneità a integrare il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della relazione da parte del consulente d'ufficio incaricato di un accertamento tecnico preventivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M