CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 36424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 settembre 1958; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 maggio 1946; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 1966; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 ottobre 1966; avverso la sentenza del 14 aprile 2022, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRAN- [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, per il loro rigetto; letta la memoria depositata il 4 maggio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Atti, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per raccoglimento dei ri- spettivi ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] La complessa vicenda all'interno della quale si inseriscono i fatti oggetto di questo giudizio attiene ad una pluralità di reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro rispettive qualità di presidente (il [OSCURATO:PERSONA]) e componenti (gli altri) del consiglio di amministrazione della Servizi on [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 21 febbraio 2008. Le contestazioni riguardavano, in particolare: - Capo A: fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di somme quantificabili in almeno 617 mila euro (Al); fatti di bancarotta fraudolen- ta documentale, perché, al fine di procurare a sé e ad altri lin ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori, occultavano o comunque tenevano i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari (A2); causazione del dissesto della società e abusivo ricorso al cre- dito indicando nel bilancio al 31/12/2005 il valore del patrimonio netto in 819.693 euro anziché perdite per euro 1.644.168 ed esponendo fatti materiali non corrispondenti al vero con riferimento a varie voci (A3); causazione del dis- sesto attraverso le operazioni dolose sub B) (A4). - Capo B): truffa pluriaggravata e continuata, per aver promosso, nelle qua- lità sopra indicate e in concorso con altri, un articolato sistema di frode in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con la stessa e inerenti alla fornitura del sevizio di assistenza ai clienti; sistema basato sulla fatturazione di prestazioni inesistenti e su molteplici artifici e raggiri, così inducendo in errore H.P. circa l'effettivo volume delle prestazioni effettuate da S.O.S. e procurandosi un ingiusto profitto pari ad almeno 3.988.857 euro. La prospettazione accusatoria è stata integralmente accolta dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d'appello (limitatasi a rilevare la so- pravvenuta prescrizione della truffa e l'assorbimento dei fatti di bancarotta con- testata ai sensi dell'art. 223, comma 1 n. 1 in quelli di bancarotta fraudolenta documentale), ma, proposto ricorso per cassazione, la decisione resa dalla Corte territoriale è stata annullata (con sentenza di questa Corte n. 45672 del 10 otto- bre 2015) con rinvio, per nuovo esame, in relazione ai fatti di bancarotta impro- pria per operazioni dolose e a quelli di bancarotta fraudolenta per distrazione (quest'ultimo reato con riguardo ai soli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, quanto, in particola- re, alla sussistenza, sotto il profilo soggettivo, delle operazioni dolose integranti la fattispecie di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall. e all'attribuzione delle condotte distrattive anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello confermava nuovamente la sentenza di primo grado, ma anche questa decisione veniva 0arzialmente annul- lata (sentenza n. 14783 del 9 marzo 2018), in relazione: - alla sussistenza, nei quattro ricorrenti, dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose in termini di astratta prevedibilità del dissesto di SOS quale conseguenza della prosecuzione delle attività truffaldi- ne ai danni di HP in ipotesi vantaggiose, sotto il profilo patrimoniale, per la SOS; - al concorso di [OSCURATO:PERSONA] ed Osté nella commissione del delitto di banca- rotta fraudolenta per distrazione (relativamente alla complessiva somma di euro 617.394,24), dovendosi accertare se fosse da affermare in relazione all'inadempimento di costoro all'obbligo (semplici amministratori senza deleghe) di impedire le distrazioni; - al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del delitto di bancarotta fraudo- lenta per distrazione (relativamente alla differenza fra euro 617.394,24, com- plessivamente distratti da [OSCURATO:PERSONA], ed euro 54.180,86, complessivamente di- stratti da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per effetto della percezione di indebiti rimborsi), dovendosi accertare, anche in questo caso, se fosse da affermare in relazione all'inadempimento di costui al medesimo obbligo già indicato in prece- denza. Celebrato il secondo giudizio di rinvio, l'originaria decisione assunta dal Tri- bunale veniva confermata per la terza volta e avverso questa decisione propon- gono, nuovamente, ricorso per cassazione tutti i predetti imputati. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce, sotto il profilo dell'inosservanza ci norma processua- le, la violazione dell'art. 598 cod. proc. pen. e lamenta l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. ViZiO da cui discende- rebbe la nullità del decreto di citazione per il (primo) giudizio di appello e di tutti gli atti consequenziali. 2.2. Il secondo deduce, sotto il medesimo profilo, la violazione degli artt. 161, 161, 163, 178, 179 e 601 cod. proc. peri., nonché dell'art. 15 -bis della leg- ge n. 118 del 2014 e lamenta l'invalidità della notifica della citazione a giudizio dell'imputato contumace per i giudizi di appello in sede di rinvio, effettuata, no- nostante l'originaria elezione di domicilio e l'inapplicabilità della disciplina intro- dotta dalla legge n. 118 del 2014, per il primo, presso il difensore fiduciario e, per il secondo, presso il difensore d'ufficio (essendo, nelle more, sopravvenuta la cancellazione dall'albo dell'originario difensore). 2.3. Il terzo deduce la violazione delle medesime disposizioni normative e lamenta l'inutilizzabilità delle prove assunte a fondamento della decisione impu- gnata, rappresentate da alcune mail che, in quanto contenute nel fascicolo del pubblico ministero, sarebbero state utilizzabili solo in virtù di espresso consenso delle difese. 2.4. Il quarto deduce, sotto i profili della violazione di legge, dell'inosser- vanza di norma processuale e del vizio di motivazione, l'erronea valutazione de- gli elementi probatori nonché la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione all'esito dell'annullamento del secondo giudizio di appello. Secondo la difesa, infatti, le argomentazioni offerte dalla Corte d'appello sa- rebbero semplici dati fattuali, neanche qualificabili in termini di indizi, inidonei a fondare un valido giudizio di responsabilità a carico dell'imputato ricorrente e, comunque, illogicamente valutati. Da queste potrebbe dedursi, al massimo, l'esistenza di mere irregolarità nel- la gestione delle richieste di intervento e non già la prova della concreta prevedi- bilità di eventuali successivi accertamenti da parte della HP. Tanto più che quest'ultima società avrebbe proseguito deliberatamente i rapporti commerciali con la SOS senza sollevare alcuna minima contestazione sul sedicente macro- scopico raggiro e che le pretese condotte illecite sarebbero state denunciate non dalla HP, ma dalla stessa SOS, in persona del nuovo consiglio di amministrazio- ne. Né, in ultimo, verrebbe data motivazione alcuna in ordine al nesso causale che avrebbe dovuto esserci tra la pretesa condotta truffaldina, che per definizio- ne distrattiva non è, e la successiva insolvenza. 2.5. Il quinto motivo, in ultimo, deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che la Corte d'appello, in sede di rinvio, si sarebbe limitata a confermare, senza verificare in alcun modo quale fosse la reale entità del danno cagionato e in che termini tale danno fosse con- seguenza delle condotte contestate. 2.6. Con successiva memoria del 4 maggio 2023, il ricorrente ha proposto ulteriori tre motivi aggiunti con i quali deduce: l'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, dovendosi il tempus commissi delicti individuare nel maggio 2006, al momento in cui è stato com- messo il reato presupposto (la truffa ai danni della HP); l'erronea valutazione degli elementi probatori, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, con parti- 4 ru colare riferimento all'astratta prevedibilità del dissesto; l'erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione relativamente alla mancata conces- sione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, con conseguente errore nella quantificazione della pena. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.1. Il primo, parzialmente sovrapponibile al quarto motivo di censura sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], deduce l'inidoneità probatoria degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale. Premette la difesa che la sentenza impugnata elencherebbe, quali elementi suscettibili di individuare la consapevolezza da parte degli imputati della probabi- lità di un futuro accertamento da parte della HP, la corrispondenza informatica del [OSCURATO:PERSONA] (nella quale sarebbero presenti anche gli altri computati) e, generi- camente, ulteriori condotte assunte da questi ultimi. Ebbene, non solo le mail indicate dalla Corte (peraltro relative esclusiva- mente al tema dei sospetti di HP circa il cosiddetto response time, circostanza del tutto estranea alle condotte fraudolente contestate e delle quali una non di- retta al ricorrente) non sarebbero di per sé idonee a fungere da prova della con- creta prevedibilità di eventuali successivi accertamenti da parte della HP, ma, anzi, esse stesse darebbero conto del contrario: proprio il fatto che la HP avesse svolto, fin da epoca remota e periodicamente, le previste verifiche a campione e che, ciononostante, il rapporto fosse proseguito per anni, sarebbe indice della ragionevole imprevedibilità di un successivo accertamento delle pretese irregola- rità. Quanto alle ulteriori condotte, la Corte, sostiene la difesa, avrebbe fatto rife- rimento, in via esclusiva, alle dichiarazioni rese dalla teste Vasile, dipendente della SOS dal 2000 al 2004 (secondo cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in occasione di alcuni controlli effettuati da ispettori HP, avrebbe fatto trasferire apparecchiature presso la filiale di Pistoia). Ebbene, tali dichiarazioni non solo si riferirebbero al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma non avrebbero neanche alcuna forza inferenzia- le rispetto al dato che la Corte avrebbe inteso dedurre, provando, invece, il con- trario. Anche sotto tale profilo, infatti, il fatto che vi fosse la necessità di aggirare l'attività investigativa di HP lascerebbe dedurre proprio l'assoluta inconsapevo- lezza, da parte di quest'ultima, delle condotte fraudolente asseritamente com- messe dalla SOS. In ultimo, si continua, nello sviluppo argonnentativo offerto, non si darebbe conto degli ingenti investimenti effettuati nel 2005 attraverso un aumento di ca- pitale di 600.000 euro e di un parallelo finanziamento soci di 900.000, circostan- za che, secondo la difesa, darebbe conto non solo della mancanza di previsione di un eventuale successivo dissesto, ma delle specifiche intenzioni del ricorrente di proseguire proficuamente l'attività economica. 3.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, attiene alla condotta distrattiva contesta- ta (anche) al [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la difesa che la decisione assunta della Corte territoriale si fonde- rebbe su elementi logicamente inidonei a fondare l'accertamento imposto da questa Corte e comunque processualmente inutilizzabili. Ed in primo luogo le di- chiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarazioni non solo del i:utto irrilevanti (alla luce del loro contenuto generico e valutativo), ma anche radicalmente inutilizza- bili, in quanto rese durante la fase delle indagini preliminari. E la circostanza che tali dichiarazioni fossero state acquisite al fascicolo dibattimentale non autorizze- rebbe, in assenza di adeguata motivazione, il loro utilizzo in preferenza rispetto alle dichiarazioni rese in dibattimento. Altro elemento valorizzato dalla Corte territoriale sarebbe l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dei bilanci relativi agli anni precedenti il fallimento, dai quali, in ipotesi, sarebbero emerse notevoli sproporzioni dei costi (circostanza che, secondo la Corte territoriale, avrebbe dovuto far insospettire anche gli amministratori non operativi). Ebbene, in primo luogo il compito di ap- provare i bilanci spetterebbe all'assemblea e non al consiglio di amministrazione; in ogni caso nessuno degli organi societari (né il collegio sindacale, né l'assemblea dei soci) avrebbe individuato le asserite irregolarità, per il cui accer- tamento, invece, sarebbe stata necessaria una consulenza postuma. D'altronde l'evidenza della sproporzione e la conoscenza di tale dato da parte dei coimputati sarebbe un dato (valutativo) che troverebbe il relativo supporto probatorio nelle dichiarazioni del già indicato teste [OSCURATO:PERSONA] rese nel corso delle indagini preli- minari. E, così, anche per queste, varrebbe la stessa eccezione di inutilizzabilità. Ulteriore elemento utilizzato dalla Corte sarebbe, poi, uno stralcio del verba- le dell'assemblea del 14 novembre 2006, nel quale si sarebbe discusso dell'azio- ne di responsabilità da promuovere nei confronti dei sindaci e si sarebbe parlato di irregolarità macroscopiche, anche contabili. Cosicché, secondo la Corte territo- riale, gli imputati, partecipando a tale assemblea, avrebbero avuto conoscenza di tali irregolarità e, quindi, avrebbero potuto (e dovuto) notare i segnali d'allarme delle distrazioni e intervenire rifiutando l'approvazione delle spese. Ma anche tale motivazione, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe manifestamente illo- gica, in quanto non terrebbe conto del fatto che all'epoca dell'assemblea men- zionata, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati si erano già dimessi. Ed evidentemente la ri- cerca dei segnali peculiari di distrazione aventi caratteri di anormalità (richiesti con la sentenza di annullamento), andrebbe collocata ex ante, all'epoca dei fatti, e non ex post. La Corte, poi, avrebbe fatto riferimento anche ad una prassi diffusa, in ipo- tesi nota a tutti, consistente nel pagare premi ai dipendenti attraverso rimborsi chilometrici per viaggi mai effettuati. Ma ancora una volta si porrebbero a soste- gno di tale affermazione dichiarazioni inutilizzabili, in quante rese (da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]) durante la fase delle indagini preliminari. E anche per queste varrebbe la già evidenziata inutilizzabilità. Quanto, poi, alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] (istituzionalmente estraneo alla gestione della cassa), la Corte territoriale avrebbe desunto la piena consape- volezza delle irregolarità gestionali dal fatto che il consigliere delegato a tanto sarebbe stata la [OSCURATO:PERSONA], la quale, in quanto scelta proprio dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe messo a conoscenza quest'ultimo di ogni circostanza rilevante. Ma, ancora una volta, tale dato discenderebbe dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], inutilizza- bili in quanto rese durante la fase delle indagini preliminari. Altro elemento portato a sostegno della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] consiste- rebbe nel rimborso spese dallo stesso percepito, per il quale la relativa statuizio- ne di condanna era divenuta definitiva). Ma tale argomentazione sarebbe già stata censurata da questa Corte con la sentenza del 2018, in quanto di per sé non idonea a provare la piena consapevolezza delle residue distrazioni. In ultimo, l'argomento relativo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla società Oikonet, alla quale la SOS avrebbe pagato fatture per circa 300.000 euro nono- stante si fosse avvalsa già di Telecom per iii medesimo servizio. Ebbene, la moti- vazione, secondo la difesa, sarebbe ancora una volta illogica. In primo luogo perché la duplicazione del servizio si sarebbe potuta riferire alla sola limitata somma di 52.000 euro, pari a circa 1'8% del totale delle distrazioni; in secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] non era né amministratore, né socio di maggioranza della Oiko- net, ma solo titolare di una quota minoritaria del 13%. 3.3. Il terzo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la continuazione fallimentare, nonché la configurabilità e il relativo bilanciamento operato con riferimento all'aggravan- te del danno patrimoniale di rilevante gravità. La sentenza impugnata, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe com- pletamente omesso di motivare in ordine alla mancata mitigazione del tratta- mento sanzionatorio, senza prendere in considerazione le analitiche eccezioni sollevate dalla difesa. Invero: la disposizione di cui all'articolo 219, comma 2, numero 1, I. fall. rappresenterebbe un'ipotesi speciale di cumulo giuridico delle pene e non una circostanza aggravante e, quindi, non potrebbe essere soggetta al giudizio di bilanciamento; il danno di rilevante gravità non potrebbe essere correlato all'entità del passivo (come ipotizzato dalla Corte), ma esclusivamente all'effettivo pregiudizio arrecato ai creditori; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato ingenti somme sia nei confronti della HP, sia in favore della curatela fallimentare (che a fronte di ciò avrebbe revocato la costituzione di parte civile) e tanto avrebbe do- vuto essere valutato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi d'impugnazione. 4.1. Il primo riguarda la contestazione di bancarotta impropria per opera- zioni dolose e deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, gli elementi di riscontro utilizzati dalla Corte d'appello sarebbero manifestamente illogici e, comunque, inidonei a fonda- re l'accertamento richiesto all'esito dell'annullamento disposto da questa Corte: le mail (peraltro non inviate direttamente al ricorrente) farebbero riferimento so- lo ad una astratta possibilità di eventuali accertamenti e le dichiarazioni della Va- sile si riferirebbero a fatti ampiamente risalenti e, comunque., sarebbero viziate dalla significativa acredine che avrebbe caratterizzato i rapporti tra quest'ultima e il ricorrente. 4.2. Il secondo riguarda la contestazione di bancarotta fraudolenta di- strattiva e deduce violazione di legge nella parte in cui non risulterebbero rico- struite in termini univoci le posizioni dei ricorrenti e le relative attribuzioni eserci- tate all'interno del consiglio di amministrazione. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe tenuto conto né delle funzioni con- cretamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] (solo formalmente consigliere d'amministrazione, ma in realtà semplice dipendente della società) e della con- seguente impossibilità di ipotizzare una diretta riconducibilità del verificarsi dei fatti distrattivi ad una sua ipotetica inerzia; né del fatto che, al momento dell'approvazione del bilancio 2006, il ricorrente non aveva più alcun ruolo all'in- terno della società; né, in ultimo, delle non ingenti proporzioni delle ipotizzate distrazioni rispetto al patrimonio sociale. 4.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e censura il mancato ri- conoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle ag- gravanti contestate e l'eccessività della pena irrogata, nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della distanza temporale delle condotte, della transazione intercorsa con la società fallita, dell'assoluta incensuratezza del ricorrente, e, in ultimo, dell'irreprensibile sua condotta processuale.5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi di censura. 5.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell'inos- servanza di norma processuale e del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale, violando le prescrizioni imposte da questa Corte, si sarebbe limitata ad una semplice disamina atomistica degli elementi raccolti in giudizio, offrendo argomentazioni meramente ipotetiche e intrinsecamente inidonee a fondare l'accertamento richiesto. Quanto alla bancarotta impropria, la Corte, da un canto, non avrebbe consi- derato la logica giustificazione dell'aumento, pur consistente, dei costi sostenuti per il personale, esso stesso riconducibile ad un imponente aumento di fatturato; dall'altro non avrebbe tenuto conto che i rapporti contrattuali con la HP prosegui- rono, nonostante le condotte contestate. Quanto alle asserite attività distrattive„ la Corte si sarebbe limitata a richia- mare le affermazioni meramente ipotetiche del Cenati e la deposizione del fratel- lo dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ripercorrendo ancora una volta la questione relativa ai rimborsi chilometrici e facendo entrare nel processo atti processuali mai acqui- site al fascicolo del dibattimento. E ciò senza considerare l'assoluta inidoneità delle condotte fraudolente asseritamente commesse a causare il dissesto, in quanto intrinsecamente redditizie e, sotto il profilo soggettivo, le effettive inten- zioni degli imputati, finalizzate a perseguire il maggior utile possibile e non già a causare il dissesto. 5.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla valutazione dell'invoc:ata decorrenza del termine prescrizionale e deduce che, risultando impossibile configurare l'ipotesi aggravata ai sensi dell'articolo 219 I. fall.„ sarebbe stato necessario applicare l'art. 157 cod. pen. a tutte le ipotesi oggetto di imputazione, facendo riferimento alle date delle condotte e non alla fictio iuris del momento dell'emissione della sentenza di fallimento. 5.3. Il terzo motivo, formulato anch'esso sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce l'omesso esame delle censure sollevate in relazione a questo aspetto con l'originario atto di appello. Tanto più che la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità non sarebbe in concreto applicabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le questioni processuali. Per come si è detto, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce (primo, secondo e terzo motivo): l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado; la nullità della notifica della citazione a giudizio in favore dell'imputato contumace per i giudizi di appello in sede di rinvio; l'inutilizzabilità delle prove assunte a fondamento della decisione impugnata. Ebbene le prime due censure sono infondate e la terza inammissibile. 1.1. Quanto alla notifica dell'estratto contumaciale, e sufficiente rilevare come, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 13803 del 17/2/2020; Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019; Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014), che questo Collegio condivide, l'omessa notifica dell'estratto con- tumaciale in favore dell'imputato integra una nullità a regime intermedio che de- ve essere tempestivamente eccepita entro i termini di cui all'art. 180. Per cui la relativa eccezione, proposta solo in questa sede, all'esito del secondo giudizio di appello, deve ritenersi francamente tardiva. D'altronde, la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informa- re l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli possa conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione. Per cui, qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impu- gnabile (perché ha conferito specifico incarico ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto che necessariamente presuppone l'esi- stenza di una sentenza di condanna di primo grado: nella specie, la rituale cita- zione in appello, secondo quanto già ritenuto da questa Corte nella prima sen- tenza di annullamento), ben può ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione e, conseguentemente, con conseguente sanatoria dell'eventuale nullità. 1.2. Analoghe considerazioni anche con riferimento al secondo profilo. Invero, il decreto di citazione per il giudizio di appello, in sede di rinvio, è stato notificato, il primo, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, e, il se- condo, presso il difensore d'ufficio (essendo, nelle more, sopravvenuta la cancel- lazione dall'albo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ciononostante, dall'esame degli atti proces- suali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del- la censura: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525) risulta la comunicazione, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia, di un de- creto presidenziale del 21 gennaio 2022 (a mezzo del quale veniva specificato l'oggetto della trattazione riservata alla prima udienza) e della fissazione della successiva udienza del 14 aprile 2022. Tanto permette di dedurre, con certezza, che il ricorrente, avendo nominato, nelle more della trattazione della prima u- dienza, un difensore di fiducia, fosse pienamente a conoscenza del giudizio e del- le relative scansioni processuali.In ogni caso: la rilevabilità di eventuali vizi afferenti alla procedura di notifi- ca del decreto di citazione relativo al primo giudizio di rinvio, è preclusa dal di- sposto di cui al quarto comma dell'art. 627 cod. proc. pen.; il decesso del domi- dilatano (e a tale evenienza ben può assimilarsi l'ipotesi della cancellazione dall'albo) è circostanza idonea, in sé, a dar conto dell'impossibilità della relativa notifica (Sez. 3, n. 10227 del 24/01/2013, Rv. 254422). Sicché, all'evidenza, nessun ulteriore accertamento era necessario per la successiva applicazione dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale. Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare una irregolarità procedurale, si ver- te, nel caso di specie, nell'area di operatività non già della nullità assoluta, ma in quella delle nullità di ordine generale. Cosicché, verificatasi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello,, essendo deducibile nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., avrebbe dovuta essere tempestivamente eccepita nel corso del giudi- zio di appello (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002). Rilievo che, pacifi- camente, non è avvenuto. 1.3. Residua la valutazione relativa all'utilizzabilità delle prove utilizzate ai fini della decisione. 1.3.1. Quanto alle mali, è sufficiente ribadire che, ai sensi dell'art.237 cod. proc. pen., la missiva inviata all'imputato è sempre acquisibile (Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Rv. 256918). D'altronde, come i messaggi 'whatsapp' e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare, anche le mail conser- vate nella memoria di un supporto informatico hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione median- te mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art.254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comu- nicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ex post di detti flussi (Sez. 3, n. 8332 del 05/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635). 1.3.2. Quanto alle dichiarazioni predibattimentali rese dai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente rilevare: - in primo luogo, che nessuno dei ricorrenti ha adempiuto all'onere di illu- strare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova, asseritamente ritenuta inutilizzabile, dal complessivo impianto motivazionale (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, del. 2015, Rv. 262011). E tanto rende la censura inammissibile, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano comunque irri- levanti ed ininfluenti (e, quindi, non idonei ad inficiare la validità della decisione) se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giu- stificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011); - in secondo luogo, che la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di un atto ha l'onere di curare la produzione dell'atto stesso e delle risultanze documentali ad- dotte a fondamento del vizio processuale (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 273261). Ebbene, la difesa si è limitata a rilevare il vizio, indi- cando l'atto e producendo l'informativa di polizia giudiziaria, senza, tuttavia, produrre altro. E tanto rende la censura inammissibile per difetto di autosuffi- cienza. 2. Ciò considerato, prima di valutare le ulteriori censure sollevate dai ricor- renti, appare opportuno delineare i confini della cognizione rimessa alla Corte d'appello, all'esito dell'annullamento disposto da questa Corte. Per come si è detto e per come chiarito esplicitamente nella stessa sentenza di annullamento, risulta definitivamente accertata: - la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al de- litto di bancarotta fraudolenta documentale; - la qualificazione delle condotte contestate al capo B) (per le quali è so- pravvenuta la dichiarazione di prescrizione) in termini di operazioni dolose ai sensi dell'art 223, secondo comma, n. 2), I.fall. e la derivazione causale del dis- sesto dal meccanismo truffaldino descritto al capo B), non inficiata dall'interve- nuta transazione fra SOS e HP, inidonea a neutralizzare i fattori che determina- rono il dissesto di SOS; - la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di bancarotta fraudolen- ta per distrazione per la complessiva somma di euro 67.394,20; - la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione della complessiva somma di euro 54.180,86. L'annullamento, invece, è stato disposto per accertare: - la sussistenza, per i quattro ricorrenti, dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose in termini di astratta prevedibilità del dissesto di SOS quale conseguenza della prosecuzione delle attività truffaldi- ne di SOS ai danni di HP; - il concorso di [OSCURATO:PERSONA] ed Osté nella commissione del delitto di banca- rotta fraudolenta per distrazione dal patrimonio di SOS di complessivi euro 617.394,24; - il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del delitto di bancarotta fraudo- lenta per distrazione dal patrimonio di SOS di complessivi euro 563.213,38.Ogni diversa questione (come quella sollevata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e re- lativa all'asserita carenza di motivazione in ordine al nesso causale che avrebbe dovuto esserci tra la pretesa condotta truffaldina e la successiva insolvenza) non solo è estranea al perimetro della cognizione rimessa alla Corte territoriale nel giudizio di rinvio, ma è anche, in questa sede inammissibile, perché preclusa dal- la progressiva formazione del giudicato sulle questioni non oggetti di annulla- mento. 3. Delineati i confini della cognizione rimessa alla Corte d'appello nel (se- condo) giudizio di rinvio, possono essere valutate le diverse censure sollevate dai ricorrenti alla luce proprio dei singoli accertamenti demandati alla Corte territo- riale. 3.1. Per quanto attiene alla bancarotta impropria, questa Corte, nell'annullare la (seconda) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano, ave- va invitato la Corte territoriale ad uniformarsi al seguente principio di diritto: "nel caso di fallimento di società di capitali derivato anche da operazioni dolose, pro- trattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della società come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell'accertamento delle pregresse attivi- tà illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attività". La Corte deduce tale dato sostanzialmente dalla corrispondenza informatica del [OSCURATO:PERSONA] e da uno specifico episodio riferito dal teste Vasile, dipendente della società fallita. In particolare: - una prima mail, inviata dal rappresentante di HP Italia (nella quale veniva- no segnalati alcuni plotter con numero seriale falso), che segnerebbe il momento in cui la HP prende consapevolezza della cattiva gestione delle chiamate gestite dalla SOS; - una seconda mail, inviata da tale Mairani, il 17 marzo 2004, a tutti gli amministratori in copia conoscenza, compresi gli imputati, che dà conto dei so- spetti nutriti dalla HP in conseguenza dei "risultati eccellenti" di SOS e conse- guenti controlli disposti; - una terza mail, inviata il 16 marzo 2004, sempre dal Mairani e indirizzata anche ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in copia conoscenza, con la quale il mittente, nel confermare i sospetti nutriti dalla HP, chiede istruzioni su cosa "rispondere" alla richieste avanzate dalla stessa HP;(.1 - una quarta mail, del medesimo giorno, inviata sempre dal Mairani in copia conoscenza ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale si avverte dei controlli disposti ed invita i destinatari a "fare attenzione" ai dati inseriti. A ciò si aggiunge lo specifico episodio riferito dal Vasile, dipendente della so- cietà fino al 2004, che avrebbe riferito di un trasferimento di apparecchiature di- sposto dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione di alcuni controlli effettuati dagli ispettori di HP nella filiale di Pistoia. Ebbene, continua la Corte, la mole delle chiamate false, di cui gli imputati erano sicuramente al corrente dal momento che erano loro stessi artefici di tale costruzione delittuosa, farebbe ritenere che vi fosse chiara consapevolezza da parte di questi del fatto che, una volta che HP si fosse avveduta delle truffe ai suoi danni, il risarcimento dei danni avrebbe assunto dimensioni tali da causare il dissesto societario. 3.2. Con riferimento alle condotte di bancarotta distrattiva (in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), veniva, invece, enunciato il seguen- te principio di diritto: "ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., degli amministratori senza deleghe ge- storie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto funzio- namento del consiglio di amministrazione della società, alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale e, eventualmente, da successive deliberazioni di organizzazione della gestione sociale adottate dall'assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione, la pro- va: che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano comunque avuto conoscenza; oppure che vi sia stata la pre- senza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori, dai quali è dato desumere la consapevole accet- tazione del rischio dell'evento illecito, in base allo statuto e secondo i principi af- fermati in relazione al dolo eventuale da Cass. 5. U., n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn. Solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concre- ta conoscibilità dello stesso anche mediante l'attivazione dei potere informativo di cui all'art. 2381, ultimo comma, cod. civ. in presenza di segnali specifici di di- strazione, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe ge- storie di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito: la volontaria, da dolo indiretto, mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso".Ebbene, la Corte territoriale, sotto tale profilo, nel ritenere sussistenti "se- gnali specifici di distrazione", ha evidenziato: - in generale: a) l'abitudine del [OSCURATO:PERSONA] di assumere le decisioni consultan- dosi preventivamente con i coimputati; b) l'evidenza della sproporzione, derivan- te proprio dagli ammanchi, dei costi previsti in bilancio; c) la prassi diffusa nella SOS, nota a tutti, di pagare dei premi ai dipendenti attraverso rimborsi chilome- trici per viaggi mai effettuati, tanto che era stato anche appositamente predispo- sto un foglio Excel per il calcolo; d) il ruolo apicale assunto dai ricorrenti; e) la macroscopicità delle distrazioni; - per il [OSCURATO:PERSONA], in particolare: a) che a capo dell'amministrazione finanzia- ria vi era la [OSCURATO:PERSONA], scelta proprio dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente logica circolarità delle informazioni della prima in favore del secondo, tanto più alla luce del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della gerarchia societaria; b) il pagamento di fattu- re della Oikonet (della quale il [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 13%) per cltre 200.000 euro e per un servizio, in realtà, già svolto dalla Telecom; c) la conoscenza della prassi di utilizzare il patrimonio societario per pagare ai dipendenti rimborsi chilometrici per viaggi mai effettuati, anche alla luce del fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse percepito oltre 50.000 euro a tale titolo, per spese mai sostenute; d) le dichiara- zioni del teste Carta, dalle quali emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] lion solo non impe- diva il verificarsi delle distrazioni, ma le incoraggiava in prima persona; - per l'[OSCURATO:PERSONA], in particolare: a) la specifica conoscenza dei lavori di ristruttu- razione irregolarmente effettuati a casa del [OSCURATO:PERSONA] (oggetto di parte delle di- strazioni); b) le dichiarazioni rese dai testi Maggioni e Gravira dalle quali emer- gerebbe non solo che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse informato della prassi di effettuare rimborsi chilometrici fasulli, ma che egli stesso li disponesse; - per Manigrassi: a) il ruolo assunto all'interno della gerarchia societaria (si presentava come amico personale del [OSCURATO:PERSONA] e veniva da tutti appellato come "vicepresidente"); b) le dichiarazioni rese dal teste Carta quanto alla conoscenza della prassi di effettuare distrazioni con il patrimonio societario e quanto ai collo- qui intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] relativi al pagamento dei rimborsi chilometrici da cor- rispondere allo stesso Carta. 3.3. Ciò precisato, le difese contestano (quarto motivo e secondo motivo aggiunto del ricorso [OSCURATO:PERSONA], primo e secondo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- grasso, primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), sostanzialmente, la valenza probatoria delle argomentazioni offerte dalla Corte d'appello quanto: alla valutazione delle mail o delle dichiarazioni rese dai testi; alla rilevanza della prosecuzione dei rap- porti con la HP e degli investimenti profusi attraverso l'aumento di capitale e il finanziamento soci; all'approvazione (rectius, predisposizione) dei bilanci da par- te del consiglio di amministrazione e alla partecipazione dei singoli imputati all'assemblea del 2006. Ebbene, tutte le censure sollevate (analiticamente indicate nel "ritenuto in fatto"), seppur formulate sotto i profili della violazione di legge o dell'asserita il- logicità o contraddittorietà della prova, si risolvono in una rivalutazione dei dati probatori acquisiti e dell'attendibilità e credibilità dei testi esaminati. E la valuta- zione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e illogicità della motivazione, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, in quanto postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i sin- goli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza probatoria. Dedotto, infatti, il vizio di contraddittorietà processuale, la cognizione riser- vata al giudice di legittimità è comunque limitata alla verifica dell'esatta trasposi- zione nel ragionamento del giudice del dato probatorio acquisito (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Rv. 234167), rimanendo fuori dei del:ti confini ogni profi- lo di valutazione del significato del dato raccolto, nella sua individualità e all'interno del complessivo materiale raccolto. Parallelamente, dedotto il vizio lo- gico, il sindacato riservato a questa Corte attiene esclusivamente alla verifica della violazione di alcuno dei principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova cristallizzato nell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla eventuale invalidità o scorrettezza dell'argomentazione (per carenza di connes- sione tra le premesse della abduzione) o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012:, dep. 2013, Aquili- na, Rv. 255141-5). Viceversa, il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova e la comparazione tra i diversi possibili significati probatori da attribuire a ciascun elemento, invece, sono attività devolute in via esclusiva ai giudici di merito. E la scelta che essi compiono, per giungere la proprio libero convincimento, con ri- guardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad al- tri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche e illogiche, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277213). Inammissibilità che, in realtà, emerge anche sotto altro e parallelo profilo, in quanto censure dirette a sindacare la valenza probatoria del singolo elemento, isolandolo dal complesso argomentativo all'interno del quale è inserito. Laddove ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascuno dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compen- (/' dio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun sin- golo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 4. Residuano le censure relative al trattamento sanzionatorio (quinto moti- vo, primo e terzo motivo aggiunto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; terzo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; secondo e terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Appare opportuno premettere che questa Corte, con la sentenza da ultimo richiamata (del 9 marzo 2018), aveva precisato come l'accoglimento (parziale, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]) dei motivi di ricorso avesse determinato l'assorbimento delle questioni relative a) al trattamento sanzionatorio, tutte su- scettibili di rivalutazione a definizione dell'ulteriore giudizio di rinvio relativo all'affermazione di responsabilità; b) alla conseguente questione, sollevata dal solo [OSCURATO:PERSONA], relativa all'applicabilità dell'indulto concesso con legge n. 241 del 2006, specificando, sotto tale profilo, seppur in via incidentale, il principio di di- ritto affermato da Cass. Sez. 5, n. 13910 del 8 febbraio :2017, Santoro, Rv. 269389, relativo alla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta prefallimentare; con con- seguente refluenza di tale qualificazione anche ai fini, per quanto qui interessa, dei termini di efficacia dell'indulto. Ebbene, la sentenza impugnata si è limitata a rideterminare il trattamento sanzionatorio indicato nella sentenza di primo grado, sottraendo per tutti tre me- si di reclusione. Tanto, all'evidenza, è un'oggettiva carenza motivazionale, in quanto non dà conto delle specifiche censure sollevate dai ricorrenti. È pur vero, infatti, che, nella determinazione del trattamento sanzionato- rio, il giudice gode di un'ampia discrezionalità (seppur vincolata), ma ciò non e- sclude, in applicazione del generale obbligo di motivazione che assiste l'adozione di qualsiasi provvedimento giudiziale (art. 111, comma 6, Cost.), che il giudice dia ragione, in misura proporzionale all'entità della pena inflitta (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), dei criteri utilizzati per giungere alla de- terminazione del trattamento sanzionatorio irrogato, sia in termini retributivi (gravità complessiva di fatto), sia in termini di prevenzione sociale (capacità a delinquere) (Sez. 4, n. 12488 del 18