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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08124/2026

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ORDINANZASul ricorso n. 2825-2024 R.G., proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 951/2022, pronunciata dalla Commissionetributaria regionale del Veneto, depositata il 17 agosto 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,L’Agenzia delle entrate notificò alla società un avviso d’accertamento, concui rideterminò il reddito relativo all’anno d’imposta 2013, disconoscendo iRGN 2825/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 2825/2024Numero sezionale 6729 6/2025Numero di raccolta generale 8124/2026Data pubblicazione 01/04/2026costi dichiarati per spese di sponsorizzazione sopportate dalla contribuenteper automobili partecipanti a gare di Formula

2. Ritenne che le spese nonpotessero rientrare in quelle di pubblicità, ma di rappresentanza, ex art. 108comma 2 T.U.I.R., come tali deducibili parzialmente, e non integralmente.La società, che contestava le conclusioni cui era pervenuto l’ufficio, adì laCommissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 331/2019annullò l’atto impositivo.

La CTR del Veneto respinse l’appello erariale consentenza n. 951/2022.Il giudice d’appello ha ritenuto che le spese di sponsorizzazione sostenutedalla società fossero da qualificarsi come di pubblicità, sia in considerazionedel rapporto di sinallagmaticità tra i costi sostenuti e l’esposizione del nomee del marchio sociale durante le gare di Formula 2, pacificamente riscontratasulla parte anteriore della carrozzeria, sia gli effetti benefici conseguiti sottoil profilo economico, considerato il ritorno sul fatturato.

Ha inoltre apprezzatol’ampio margine di discrezionalità dell’impresa nella scelta di eseguire unaspesa per pubblicità, «restando in ogni caso escluso che il contribuente debbaindicare i criteri secondo cui è stato quantificato il corrispettivo dellasponsorizzazione, ove esso resti nell’ambito della ragionevolezza».Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato ad un motivo, cui la società ha resistito con controricorso,ulteriormente illustrato da memoria illustrativa.All’esito della adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è statadiscussa e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo la difesa erariale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 108 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c.La pronuncia in esame appare viziata per contrasto con la normativaindicata nella rubrica del presente motivo di ricorso, per aver erroneamenteconsiderato le spese sostenute dalla società quali spese pubblicitarie,valorizzando semplicemente il “rapporto di sinallagmaticità esistente nel casodi specie fra il pagamento di un corrispettivo in denaro e l’impegno a esporreil proprio nome e il marchio durante le gare di Formula 2”.

In tal modo,sostiene la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso ogni indagine sullaRGN 2825/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 2832 5/2024Numero sezionale 6796/2025Numero di raccolta generale 8124/2026sussistenza della diretta aspettativa di ritorno commerciale che deveData pubblicazione 01/04/2026caratterizzare le spese di pubblicità.Il motivo è infondato.Questa Corte ha in passato affermato che ai fini della determinazione delreddito d’impresa costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate adiniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed apotenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o dipropaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte allapubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta,con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spesedi rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 74,comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente -poi art. 108TUIR- (cfr. Cass., 10 ottobre 2018, n. 25021; 24 gennaio 2019, n. 1922).La giurisprudenza, tuttavia, in particolare in tema di costi disponsorizzazione sopportati da associazioni sportive dilettantistiche, haaffermato che, per le detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cuiall'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una"presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non dirappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo dispesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodottidello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto inessere una specifica attività promozionale (ex multis, Cass., 7 giugno 2017,n. 14232; 14 febbraio 2023, n. 4612; 23 febbraio 2026, n. 4030).Con richiamo in generale alle attività di impresa, si è peraltro ancheaffermato che i costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione delmarchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sono deducibilidal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa, ossia voltial suo potenziale incremento (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24046, in unafattispecie in cui la S.C. ha ritenuto deducibili le spesedi sponsorizzazione effettuate da una società in occasione di gareautomobilistiche all'estero, potendo il prodotto essere acquistato anche dapersone residenti fuori dal territorio nazionale).In realtà con il termine sponsorizzazione non possono intendersiesclusivamente le spese correlate all’accrescimento del prestigio eRGN 2825/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 2825/2024Numero sezionale 6749 6/2025Numero di raccolta generale 8124/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell'immagine dell'impresa, qualificandosi per sponsorizzazioni soprattuttoquelle spese volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, ocomunque dell'attività svolta.

Comunemente, chi sponsorizza una squadra ocomunque una società sportiva, lo fa nell’intento di pubblicizzare il propriomarchio perché possa essere meglio conosciuto, creando i presupposti perpenetrare sul mercato, con ricadute, immediate o mediate, sui ricavi.

Rispettoa questa finalità al più deve porsi un problema di inerenza.In questa prospettiva si è avvertito come, in rapporto alle imposte suiredditi e sul valore aggiunto, l'inerenza dei costi di sponsorizzazione rispettoall'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale eindiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramentequantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento dellastessa (Cass. 7 aprile 2022, n. 11324); oppure che i costidi sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultinoinerenti all'attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezionefutura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio o potenzialeincremento per l'attività medesima (26 ottobre 2021, n. 34024).E ancora, rovesciando i rapporti, si è affermato che ai fini del vagliod'inerenza dei costi sostenuti nell'esercizio di attività d'impresa, lacui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concretoesercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e nonquantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque neltempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nellapromozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioninazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline moltoseguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazioneconseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità oantieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con ilprogetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo chel'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità edessa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attivitàd'impresa (Cass., 11 agosto 2025, n. 23095, relativa ad una fattispecie nellaquale la decisione dei giudici di merito, senza verificare l'esistenza o meno diun rapporto di coerenza tra costi ed attività economica, non avevanoconsiderato i potenziali benefici che l'iniziativa imprenditoriale della societàRGN 2825/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 2825/2024Numero sezionale 6759 6/2025Numero di raccolta generale 8124/2026Data pubblicazione 01/04/2026ricorrente, tesa ad armare una barca in grado di competere nel mondodell'agonismo velistico, avrebbe potuto avere quale ritorno di "reputazione",al fine di attrarre clientela per la conclusione di contratti di sponsorizzazione).In realtà tra costi di pubblicità, in cui rientrano anche le sponsorizzazioni,e i costi di rappresentanza, vi è una diversità ontologica, con conseguentedifferenza materiale delle ragioni a supporto della pretesa fiscale.Ebbene, nel caso di specie, i costi di sponsorizzazione sostenuti dallasocietà controricorrente erano obiettivamente finalizzati a pubblicizzare ipropri prodotti.

Dal suo canto l’ufficio ha contestato l’eccessiva onerosità deicosti di sponsorizzazione sostenuti, ponendo di fatto in discussionel’adeguatezza dei medesimi rispetto al ritorno in termini commerciali e in taleottica ha pertanto deciso di riqualificare i suddetti costi in spese dirappresentanza, così riconoscendoli nei limiti di cui all’art. 108, comma 2,TUIR.

Sennonché è la stessa agenzia che, in ricorso, richiama il contrattostipulato dalla contribuente con il team automobilistico competitore inla controversia si riduce alla adeguatezza/inerenza delle spesecomplessivamente sostenute dalla società a titolo di sponsorizzazione.Esula invece del tutto, per quanto chiarito, dalla effettiva natura dei costisostenuti, che vanno di certo esclusi da quelli di rappresentanza.Sotto i profili chiariti la sentenza del giudice regionale ha deciso secondoi principi di diritto applicabili al caso di specie, valorizzando i beneficiconseguiti dallo sponsor e la natura qualitativa e non meramente quantitativadei costi rispetto all’attività commerciale.In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.

All’esito del giudizio lespese seguito la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusionedelle spese sostenute dalla controricorrente, che si liquidano nella misura di€ 5.900,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generalinella misura del 15%, e accessori come per legge.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 14 ottobre2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 2825/2024Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso n. 2825-2024 R.G., proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 951/2022, pronunciata dalla Commissionetributaria regionale del Veneto, depositata il 17 agosto 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,L’Agenzia delle entrate notificò alla società un avviso d’accertamento, concui rideterminò il reddito relativo all’anno d’imposta 2013, disconoscendo iRGN 2825/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 2825/2024Numero sezionale 6729 6/2025Numero di raccolta generale 8124/2026Data pubblicazione 01/04/2026costi dichiarati per spese di sponsorizzazione sopportate dalla contribuenteper automobili partecipanti a gare di Formula 2. Ritenne che le spese nonpotessero rientrare in quelle di pubblicità, ma di rappresentanza, ex art. 108comma 2 T.U.I.R., come tali deducibili parzialmente, e non integralmente.La società, che contestava le conclusioni cui era pervenuto l’ufficio, adì laCommissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 331/2019annullò l’atto impositivo. La CTR del Veneto respinse l’appello erariale consentenza n. 951/2022.Il giudice d’appello ha ritenuto che le spese di sponsorizzazione sostenutedalla società fossero da qualificarsi come di pubblicità, sia in considerazionedel rapporto di sinallagmaticità tra i costi sostenuti e l’esposizione del nomee del marchio sociale durante le gare di Formula 2, pacificamente riscontratasulla parte anteriore della carrozzeria, sia gli effetti benefici conseguiti sottoil profilo economico, considerato il ritorno sul fatturato. Ha inoltre apprezzatol’ampio margine di discrezionalità dell’impresa nella scelta di eseguire unaspesa per pubblicità, «restando in ogni caso escluso che il contribuente debbaindicare i criteri secondo cui è stato quantificato il corrispettivo dellasponsorizzazione, ove esso resti nell’ambito della ragionevolezza».Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato ad un motivo, cui la società ha resistito con controricorso,ulteriormente illustrato da memoria illustrativa.All’esito della adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è statadiscussa e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo la difesa erariale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 108 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c.La pronuncia in esame appare viziata per contrasto con la normativaindicata nella rubrica del presente motivo di ricorso, per aver erroneamenteconsiderato le spese sostenute dalla società quali spese pubblicitarie,valorizzando semplicemente il “rapporto di sinallagmaticità esistente nel casodi specie fra il pagamento di un corrispettivo in denaro e l’impegno a esporreil proprio nome e il marchio durante le gare di Formula 2”. In tal modo,sostiene la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso ogni indagine sullaRGN 2825/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 2832 5/2024Numero sezionale 6796/2025Numero di raccolta generale 8124/2026sussistenza della diretta aspettativa di ritorno commerciale che deveData pubblicazione 01/04/2026caratterizzare le spese di pubblicità.Il motivo è infondato.Questa Corte ha in passato affermato che ai fini della determinazione delreddito d’impresa costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate adiniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed apotenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o dipropaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte allapubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta,con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spesedi rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 74,comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente -poi art. 108TUIR- (cfr. Cass., 10 ottobre 2018, n. 25021; 24 gennaio 2019, n. 1922).La giurisprudenza, tuttavia, in particolare in tema di costi disponsorizzazione sopportati da associazioni sportive dilettantistiche, haaffermato che, per le detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cuiall'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una"presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non dirappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo dispesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodottidello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto inessere una specifica attività promozionale (ex multis, Cass., 7 giugno 2017,n. 14232; 14 febbraio 2023, n. 4612; 23 febbraio 2026, n. 4030).Con richiamo in generale alle attività di impresa, si è peraltro ancheaffermato che i costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione delmarchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sono deducibilidal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa, ossia voltial suo potenziale incremento (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24046, in unafattispecie in cui la S.C. ha ritenuto deducibili le spesedi sponsorizzazione effettuate da una società in occasione di gareautomobilistiche all'estero, potendo il prodotto essere acquistato anche dapersone residenti fuori dal territorio nazionale).In realtà con il termine sponsorizzazione non possono intendersiesclusivamente le spese correlate all’accrescimento del prestigio eRGN 2825/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 2825/2024Numero sezionale 6749 6/2025Numero di raccolta generale 8124/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell'immagine dell'impresa, qualificandosi per sponsorizzazioni soprattuttoquelle spese volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, ocomunque dell'attività svolta. Comunemente, chi sponsorizza una squadra ocomunque una società sportiva, lo fa nell’intento di pubblicizzare il propriomarchio perché possa essere meglio conosciuto, creando i presupposti perpenetrare sul mercato, con ricadute, immediate o mediate, sui ricavi. Rispettoa questa finalità al più deve porsi un problema di inerenza.In questa prospettiva si è avvertito come, in rapporto alle imposte suiredditi e sul valore aggiunto, l'inerenza dei costi di sponsorizzazione rispettoall'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale eindiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramentequantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento dellastessa (Cass. 7 aprile 2022, n. 11324); oppure che i costidi sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultinoinerenti all'attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezionefutura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio o potenzialeincremento per l'attività medesima (26 ottobre 2021, n. 34024).E ancora, rovesciando i rapporti, si è affermato che ai fini del vagliod'inerenza dei costi sostenuti nell'esercizio di attività d'impresa, lacui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concretoesercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e nonquantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque neltempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nellapromozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioninazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline moltoseguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazioneconseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità oantieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con ilprogetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo chel'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità edessa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attivitàd'impresa (Cass., 11 agosto 2025, n. 23095, relativa ad una fattispecie nellaquale la decisione dei giudici di merito, senza verificare l'esistenza o meno diun rapporto di coerenza tra costi ed attività economica, non avevanoconsiderato i potenziali benefici che l'iniziativa imprenditoriale della societàRGN 2825/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 2825/2024Numero sezionale 6759 6/2025Numero di raccolta generale 8124/2026Data pubblicazione 01/04/2026ricorrente, tesa ad armare una barca in grado di competere nel mondodell'agonismo velistico, avrebbe potuto avere quale ritorno di "reputazione",al fine di attrarre clientela per la conclusione di contratti di sponsorizzazione).In realtà tra costi di pubblicità, in cui rientrano anche le sponsorizzazioni,e i costi di rappresentanza, vi è una diversità ontologica, con conseguentedifferenza materiale delle ragioni a supporto della pretesa fiscale.Ebbene, nel caso di specie, i costi di sponsorizzazione sostenuti dallasocietà controricorrente erano obiettivamente finalizzati a pubblicizzare ipropri prodotti. Dal suo canto l’ufficio ha contestato l’eccessiva onerosità deicosti di sponsorizzazione sostenuti, ponendo di fatto in discussionel’adeguatezza dei medesimi rispetto al ritorno in termini commerciali e in taleottica ha pertanto deciso di riqualificare i suddetti costi in spese dirappresentanza, così riconoscendoli nei limiti di cui all’art. 108, comma 2,TUIR. Sennonché è la stessa agenzia che, in ricorso, richiama il contrattostipulato dalla contribuente con il team automobilistico competitore inla controversia si riduce alla adeguatezza/inerenza delle spesecomplessivamente sostenute dalla società a titolo di sponsorizzazione.Esula invece del tutto, per quanto chiarito, dalla effettiva natura dei costisostenuti, che vanno di certo esclusi da quelli di rappresentanza.Sotto i profili chiariti la sentenza del giudice regionale ha deciso secondoi principi di diritto applicabili al caso di specie, valorizzando i beneficiconseguiti dallo sponsor e la natura qualitativa e non meramente quantitativadei costi rispetto all’attività commerciale.In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato. All’esito del giudizio lespese seguito la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusionedelle spese sostenute dalla controricorrente, che si liquidano nella misura di€ 5.900,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generalinella misura del 15%, e accessori come per legge.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 14 ottobre2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 2825/2024Consigliere rel. Federici
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