CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 07418/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Calragirone, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 99 DPR n.115/2002 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del GIP del Tribunale di Caltagirone con il quale era stata respinta la domanda di ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Riteneva il Tribunale che il Faragona, terzo proprietario di un mezzo sequestrato nel contesto di una indagine per traffico illecito di rifiuti, richiedente l'ammissione al patrocinio al fine di impugnare il decreto di sequestro ai sensi dell'art. 322 bis cod proc pen, non rivestiva alcuna delle qualifiche soggettive previste dall'art.74 DPR n.115/2002, non suscettibile di applicazione analogica. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Faragone, a mezzo del difensore, elevando due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione e falsa applicazioni degli art. 99 e 74 DPR 115 del 2002. Il Tribunale aveva errato nel non procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 74 cit, posto che, per le controversie civili, amministrative, tributaria e contabili non era prevista alcuna restrizione soggettiva, ostando solo la non manifesta infondatezza del ricorso che, nella specie, doveva escludersi, dal momento che in sede di riesame era stata accolta l'istanza di dissequestro del mezzo appartenente al Faragone. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, se interpretato nel senso restrittivo che portava alla esclusione del terzo contro interessato destinatario di un provvedimento di sequestro del bene emesso in sede penale. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 Deve precisarsi che, nella specie, oggetto della impugnazione è un provvedimento con il quale è stato definito un procedimento di opposizione instaurato avverso il decreto del giudice penale di rigetto di una domanda di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Orbene, a norma dell'art. 99, d.P.R. n. 115/2002, avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro venti giorni dalla notizia del p ro vv ed i m en to davanti N al presidente del Tribunale o al presidente della Corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Nel caso in esame, l'opposizione avente a oggetto l'ammissione al beneficio è stata trattata da parte del Presidente con il rito civile sommario secondo l'art. 170, d.P.R. n. 115/2002, norma tuttavia richiamata dall'art. 84 d.P.R. n. 115/2002 solo riguardo al decreto di pagamento degli onorari del difensore.Questa Corte ha infatti definitivamente chiarito, con riferimento al riparto della competenza tra il giudice civile e quello penale in materia di impugnazioni inerenti a provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che la competenza a decidere apparteneva al giudice penale in tutti i casi in cui l'istanza di ammissione o liquidazione inerisse a un procedimento penale, ritenendo invece la competenza del giudice civile per le opposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 84 e 170, d.P.R. n. 115/2002, restando al giudice penale la cognizione di quelle proposte a norma dell'art. 99 stesso d.P.R. sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01). 2. Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento oggetto del presente ricorso, adottato con il rito civile ai sensi dell'art. 702 bis cod. civ, è stato tempestivamente impugnato davanti alle Sezioni Penali di questa Corte, nelle forme dell'art. 606 cod. proc. pen, per vizio di violazione di legge. L'adozione di un diverso rito nella fase di opposizione non ha determinato né decadenze processuali, né violazione del diritto di difesa, né - secondo lo schema del provvedimento cd abnorme - la insuperabile stasi del procedimento. Può dunque applicarsi il generale principio della conservazione degli atti (Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022, Shirrer, Rv. 284403 01; Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01). 3. Ciò posto, il ricorso è infondato. 4. Lamenta il ricorrente la erronea esclusione, da novero degli aventi diritto al beneficio, dei terzi coinvolti in un procedimento penale. A mente dell'ad 74 DPR 115/ 2002, sono infatti ammessi al patrocinio a spese dello stato solo l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Si tratta di una categoria di potenziali beneficiari di carattere tassativo, per cui non è certamente sostenibile la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe ammissibile una interpretazione estensiva della citata disposizione. 5. Anche la prospettata questione di costituzionalità risulta manifestamente infondata. Va rilevato, in primo luogo, che il legislatore ha esteso nel tempo le categorie dei beneficiari, inserendo nella elencazione normativa l'indagato e il condannato e prevedendo inoltre, sempre nel processo penale, la possibilità che alcune categorie di persone offese dai reati possano fruire del beneficio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito (art. 76, comma 4 ter, quater e quinquies DPR n.115/ 2002). Nel compiere determinate scelte nel tempo ( le modifiche citate, come noto, sono intervenute con la L. 29 marzo 2001, n.134, con L.23 aprile 2009, n.38, con la L.7 aprile 2017, n.47, e con la L. 11 gennaio 2018, n.4) il legislatore, pur ampliando la categoria dei beneficiari addirittura prescindendo dai limiti reddituali, non ha mai inteso uscire dal perimetro di c:hi è parte in un procedimento penale o, come persona offesa, può costituirsi parte civile e può, comunque, esercitare precise facoltà di impulso all'interno del procedimento, come previsto dall'art. 90 cod .proc. pen. 6. Detta scelta, come peraltro sottolineato nella ordinanza impugnata, non è irragionevole ed ha avuto autorevole avallo nella giurisprudenza della Consulta. [OSCURATO:PERSONA], ha invero in più occasioni rilevato che nel procedimento penale il principio di cui all'art 24 della Costituzione ha particolare pregnanza con riguardo alla posizione dell'imputato, in ordine alla quale può giustificarsi una interpretazione costituzionalmente orientata (sentenza n.139 del 1998 e n. 144 del 1992), e ha chiarito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore. Come esposto, tale non è certamente il caso di specie, in cui il ricorrente non riveste la qualità di imputato, né tantomeno di parte del procedimento penale. L'attuazione del principio di cui all'art. 24 della [OSCURATO:PERSONA], così come interpretato riguardo al processo penale, non risulta però effettivamente compromesso, poiché, come rilevato anche nella ordinanza impugnata, la posizione quale quella dell'odierno ricorrente può trovare adeguata tutela nel processo civile. Come noto, in base all'art. 74, comma 2, DPR n.115/2002 ciascun proponente l'azione civile, nei limiti della non manifesta infondatezza delle proprie ragioni, può beneficiare della ammissione al patrocinio. Orbene, il terzo destinatario di misure cautelari reali di cui sia accertata la illegittimità - come nel caso in esame - può certamente ottenere in sede civile il risarcimento del danno subito ( comprensivo anche degli oneri sostenuti nel procedimento di riesame della misura cautelare reale), fruendo del patrocinio a spese dello Stato, cui è consentito l'accesso in base alla citata disposizione di cui all'art. 74, comma 2, DPR n.115/2002. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 14 dicembre 2023. Consigliere est. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] redana Miccishè rmpicc,„„i