CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEidato avviso alle partill udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trieste ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 D.Lgs 286/1998 e si deduce l'illegalità della pena; Rilevato che la questione di legittimità costituzionale non risulta essere stata proposta avanti al giudice di merito e che il giudizio è stato definito con la richiesta di applicazione di pena e che comunque la sentenza Corte cost. n 63 del 2022 si è pronunciata incidentalmente in senso contrario a quello invocato dalla difesa; Rilevato che le censure in ordine alla pena non afferiscono all'illegalità della stessa quanto alla determinazione della stessa; Rilevato che le doglianze proposte non sono quindi previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos