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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42317/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/11/2020 della Corte di appello di Milano, che, nel prosciogliere gli imputati dai reati contravvenzionali contestati, in quanto estinti per prescrizione, ha confermato la condanna dei predetti pronunciata dal Tribunale di Lodi il 24/5/2019 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, non incidendo in senso contrario la memoria inviata dalla difesa.

Le deduzioni relative alla configurabilità del reato e del concorso dei due ricorrenti sono generiche e comunque volte a prospettare esiti valutativi inerenti al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato conto di una condotta fortemente oppositiva, tenuta da entrambi i ricorrenti, e consistita nel minacciare di morte, con urla e gesticolando, uno degli operanti, isolandolo dal collega fino ad avvicinarsi faccia a faccia al predetto, per ostacolare il completamento degli atti di denuncia per la violazione del foglio di via obbligatorio.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è parimenti generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte tutt'altro che arbitrariamente fatto leva sui notevoli precedenti penali e sulla mancanza di comportamenti denotanti resipiscenza.

3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/11/2020 della Corte di appello di Milano, che, nel prosciogliere gli imputati dai reati contravvenzionali contestati, in quanto estinti per prescrizione, ha confermato la condanna dei predetti pronunciata dal Tribunale di Lodi il 24/5/2019 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, non incidendo in senso contrario la memoria inviata dalla difesa. Le deduzioni relative alla configurabilità del reato e del concorso dei due ricorrenti sono generiche e comunque volte a prospettare esiti valutativi inerenti al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato conto di una condotta fortemente oppositiva, tenuta da entrambi i ricorrenti, e consistita nel minacciare di morte, con urla e gesticolando, uno degli operanti, isolandolo dal collega fino ad avvicinarsi faccia a faccia al predetto, per ostacolare il completamento degli atti di denuncia per la violazione del foglio di via obbligatorio. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è parimenti generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte tutt'altro che arbitrariamente fatto leva sui notevoli precedenti penali e sulla mancanza di comportamenti denotanti resipiscenza. 3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il