CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39675/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso, di furto aggravato di tre griglie in ferro per la raccolta delle acque piovane, commesso con violenza su cose esposte alla pubblica fede. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale si duole del vizio motivazionale relativamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sostenendo la mancanza del dolo specifico finalizzato al conseguimento del profitto in ragione dello scarso valore della merce sottratta. 3. Il ricorso è inammissibile. E' manifestamente infondata la doglianza prospettata, in quanto sostanzialmente orientata a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. 3.1. Il ricorrente omette di confrontarsi, infatti, con l'analisi puntuale svolta dalla Corte di appello, a confutazione delle doglianze difensive, laddove, allineandosi a consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha spiegato bene come, per il valore intrinseco della merce, facilmente rivendibile, e per i danni ulteriori cagionati alla persona offesa dalla violenza che ha connotato la azione criminosa, non sono ravvisabili gli estremi della invocata circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la quale presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). Trattasi di valutazione discrezionale propria del giudice di merito, non sindacabile in questa sede, perché esente da incongruenze logiche. ( 3.2. A decretare la inammissibilità del ricorso vale ricordare come le Sezioni Unite, con sentenza del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbiano di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore aria Teresa onte [OSCURATO:PERSONA]