CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di CUI all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità perché le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione dì quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo è manifestamente infondato, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena non era concedibile in ragione dei plurimi precedenti ostativi ai sensi dell'art. 164, cod. pen., a nulla rilevando un eventuale giudizio prognostico favorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 20