Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 12062/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27572/2017proposto da: Comune di Riomaggiore, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 23, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresenta ta e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 261 /201 7 , pubblicata il 19 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: erastata assunta dal Comune di Riomaggiore con contratto di collaborazione del 23 gennaio 2013; con deliberazione G.C. n. 31 del 21 marzo 2013 il Comune di Riomaggiore avevadeliberato di assumerla con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi; con determina n. 2 del 23 ottobre 2013 il Responsabile del Personale aveva prorogato la sua assunzione a tempo determinato per 24 mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; il nuovo contratto di lavoro era stato sottoscritto il 23 ottobre 2013 e, immutatele mansioni, conteneva solo una modifica dell’orario di lavoro da 30 a 36 ore; il Segretario comunale, con determina n. 264 del 13 dicembre 2013, aveva revocato la determina n. 2 del 23 ottobre 2013 del Responsabile del Personale; lo stesso Segretario comunale, con determina n. 265 del 13 dicembre 2013, le aveva assegnato incarichi e mansioni per tutto il 2014, come pure la Giunta comunale con delibera n. 83 del 16 dicembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il 19 giugno 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo fosse accertata l’avvenuta proroga del contratto a termine e l’illegittimo recesso del Comune dal rapporto di lavoro, con condanna dell’ente pubblico a risarcire i danni.

Il Comune di Riomaggiore si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’importo di € 2.618,68, per avere la lavoratrice goduto, nel periodo marzo-dicembre 2013, dello stipendio pieno, corrispondente a 36 ore a fronte di un contratto di 30 ore.

Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 751/2016, ha rigettato il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appellocontro la sola parte della decisione di primo grado di rigetto del suo ricorso originario.

La Corte d’appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 261/2017, ha accolto il gravame.

Il Comune di Riomaggiore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dalla controricorrente sul presupposto che parte ricorrente non avrebbe impugnato la sentenza di appello nella parte ove afferma che, nel caso in esame, vi sarebbe stata una proroga tacita del termine del contratto oggetto di lite.

Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], tale statuizione della corte territoriale costituirebbe un’autonoma ratio decidendidella decisione.

La doglianza non è condivisibile.

Innanzitutto, parte ricorrente ha specificamente contestato questo passaggio della motivazione con il secondo motivo di ricorso, nel quale è espressamente riportato.

Inoltre, si sottolinea che il Comune di Riomaggiore ha fondato la sua impugnazione sulla negazione dell’esistenza e della legittimità di una proroga tout court nella presente controversia e , quindi, ha contestato nel suo complesso l’intero impianto decisorio della pronuncia di secondo grado. 2) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1423 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la P.A. non aveva il potere di annullare in via di autotutela i suoi atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, stante il rapporto paritetico fra P.A. e lavoratori.In particolare, la Corte d’appello di Genova non avrebbe considerato che il contrattoera invalido.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla validità o meno della proroga del rapporto di lavoro in esame dopo l’anno 2013, atteso che il giudice di appello non avrebbe valutato se la DGC n. 7/13 potesse legittimare l’adozione di una determina di proroga e la stipula del contratto di lavoro del 23 ottobre 2013.

Le due doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, sono fondate.

Infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. (Cass., Sez.L, n. 32263 del 5 novembre 2021 ; Cass., Sez.

L , n. 23645 del 21 novembre 2016).

In particolare, deve osservarsi che la proroga di un rapporto di lavoro può avvenire solo in seguito all’adozione di un provvedimento scritto formale ad opera dell’organo della P.A. a ciò competente.

La Corte d’appello di Genova, invece, ha ritenutoinvalido il provvedimento di revoca del Comune ricorrente perché la proroga del contratto in questione era stata formalizzata dalle parti con la stipula di un nuovo contratto e in quanto, dopo la revoca della proroga, la P.A. aveva continuato ad affidare alla controricorrente degli incarichi relativi ai settori di sua competenza, con l’effetto che si sarebbe verificata una proroga tacita del termine.

Queste conclusioni non sono condivisibili.

Infatti, innanzitutto, la semplice sottoscrizione di un nuovo contratto non poteva, di per sé, formalizzare la proroga de qua, occorrendo, al contrario, come evidenziato, una manifestazione di volontà espressa dell’organo competentedell’ente pubblico interessato.

Il contratto non poteva essere predisposto e firmato in assenza di una previa delibera, assunta nelle forme di legge, del soggetto competente ad autorizzarne la stipulazione per conto del Comune di Riomaggiore.

In secondo luogo, non è ammissibile, nel pubblico impiego privatizzato, una proroga tacita di un contratto di lavoro.

La corte territoriale non ha correttamente inteso il principio di diritto affermato dalla sentenza della IV Sezione della Corte di cassazione n. 8328 dell’8 aprile2010, posta a fondamento della sua decisione, e così massimata: “In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l’atto con cui l’Amministrazione revochi un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per inosservanza dell’ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro”.

Infatti, la pronuncia appena menzionata (e la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez.

L, n. 19626del 1° ottobre 2015 ; Cass., Sez.

L, n. 4057del 16 febbraio 2021 ), pur negando che sussista, tecnicamente, l’esercizio di un potere di autotutela nel contesto del lavoro privatizzato, nel quale gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, chiarisce che il comportamento dell’amministrazione che revoca un incarico sul presuppost o che il suo conferimento sia nullo equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.

Pertanto, non viene in rilievo la questione dello scioglimento unilaterale dal contratto,ma quella del comportamento con il quale si fa, concludentemente, valere l’assenza di un vincolo contrattuale.

Occorre valutare, quindi, se sussista o meno tale vincolo.

La corte territoriale ha, dunque, errato nell’affermare che la P.A. aveva posto inessere una revoca e nel rilevare, d’ufficio, l’invalidità della stessa, quando, invece, doveva limitarsi ad accertare se la proroga fosse o meno nulla e, in particolare, se fosse stata disposta con un provvedimento formale dell’organo della P.A. a ciò competente, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto, che fosse assunta tacitamente. 3) Il terzo ed il quarto motivo, con i quali è dedotta la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e del giudicato interno e la mancata considerazione che, nella specie, non vi era stata un’idonea delibera e non erano stati rispettati i limiti all’assunzione di lavoratori da parte degli enti locali imposti dalla legge non devono essere esaminati alla luce dell’accoglimento delle prime due doglianze. 4)Il ricorso è accolto quanto al primo ed al secondo motivo, assorbiti il terzo ed ilquarto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, - accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso , assorbiti il terzo ed il quarto; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27572/2017proposto da: Comune di Riomaggiore, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 23, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresenta ta e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 261 /201 7 , pubblicata il 19 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: erastata assunta dal Comune di Riomaggiore con contratto di collaborazione del 23 gennaio 2013; con deliberazione G.C. n. 31 del 21 marzo 2013 il Comune di Riomaggiore avevadeliberato di assumerla con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi; con determina n. 2 del 23 ottobre 2013 il Responsabile del Personale aveva prorogato la sua assunzione a tempo determinato per 24 mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; il nuovo contratto di lavoro era stato sottoscritto il 23 ottobre 2013 e, immutatele mansioni, conteneva solo una modifica dell’orario di lavoro da 30 a 36 ore; il Segretario comunale, con determina n. 264 del 13 dicembre 2013, aveva revocato la determina n. 2 del 23 ottobre 2013 del Responsabile del Personale; lo stesso Segretario comunale, con determina n. 265 del 13 dicembre 2013, le aveva assegnato incarichi e mansioni per tutto il 2014, come pure la Giunta comunale con delibera n. 83 del 16 dicembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il 19 giugno 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo fosse accertata l’avvenuta proroga del contratto a termine e l’illegittimo recesso del Comune dal rapporto di lavoro, con condanna dell’ente pubblico a risarcire i danni. Il Comune di Riomaggiore si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’importo di € 2.618,68, per avere la lavoratrice goduto, nel periodo marzo-dicembre 2013, dello stipendio pieno, corrispondente a 36 ore a fronte di un contratto di 30 ore. Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 751/2016, ha rigettato il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appellocontro la sola parte della decisione di primo grado di rigetto del suo ricorso originario. La Corte d’appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 261/2017, ha accolto il gravame. Il Comune di Riomaggiore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dalla controricorrente sul presupposto che parte ricorrente non avrebbe impugnato la sentenza di appello nella parte ove afferma che, nel caso in esame, vi sarebbe stata una proroga tacita del termine del contratto oggetto di lite. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], tale statuizione della corte territoriale costituirebbe un’autonoma ratio decidendidella decisione. La doglianza non è condivisibile. Innanzitutto, parte ricorrente ha specificamente contestato questo passaggio della motivazione con il secondo motivo di ricorso, nel quale è espressamente riportato. Inoltre, si sottolinea che il Comune di Riomaggiore ha fondato la sua impugnazione sulla negazione dell’esistenza e della legittimità di una proroga tout court nella presente controversia e , quindi, ha contestato nel suo complesso l’intero impianto decisorio della pronuncia di secondo grado. 2) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1423 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la P.A. non aveva il potere di annullare in via di autotutela i suoi atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, stante il rapporto paritetico fra P.A. e lavoratori.In particolare, la Corte d’appello di Genova non avrebbe considerato che il contrattoera invalido. Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla validità o meno della proroga del rapporto di lavoro in esame dopo l’anno 2013, atteso che il giudice di appello non avrebbe valutato se la DGC n. 7/13 potesse legittimare l’adozione di una determina di proroga e la stipula del contratto di lavoro del 23 ottobre 2013. Le due doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, sono fondate. Infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. (Cass., Sez.L, n. 32263 del 5 novembre 2021 ; Cass., Sez. L , n. 23645 del 21 novembre 2016). In particolare, deve osservarsi che la proroga di un rapporto di lavoro può avvenire solo in seguito all’adozione di un provvedimento scritto formale ad opera dell’organo della P.A. a ciò competente. La Corte d’appello di Genova, invece, ha ritenutoinvalido il provvedimento di revoca del Comune ricorrente perché la proroga del contratto in questione era stata formalizzata dalle parti con la stipula di un nuovo contratto e in quanto, dopo la revoca della proroga, la P.A. aveva continuato ad affidare alla controricorrente degli incarichi relativi ai settori di sua competenza, con l’effetto che si sarebbe verificata una proroga tacita del termine. Queste conclusioni non sono condivisibili. Infatti, innanzitutto, la semplice sottoscrizione di un nuovo contratto non poteva, di per sé, formalizzare la proroga de qua, occorrendo, al contrario, come evidenziato, una manifestazione di volontà espressa dell’organo competentedell’ente pubblico interessato. Il contratto non poteva essere predisposto e firmato in assenza di una previa delibera, assunta nelle forme di legge, del soggetto competente ad autorizzarne la stipulazione per conto del Comune di Riomaggiore. In secondo luogo, non è ammissibile, nel pubblico impiego privatizzato, una proroga tacita di un contratto di lavoro. La corte territoriale non ha correttamente inteso il principio di diritto affermato dalla sentenza della IV Sezione della Corte di cassazione n. 8328 dell’8 aprile2010, posta a fondamento della sua decisione, e così massimata: “In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l’atto con cui l’Amministrazione revochi un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per inosservanza dell’ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro”. Infatti, la pronuncia appena menzionata (e la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. L, n. 19626del 1° ottobre 2015 ; Cass., Sez. L, n. 4057del 16 febbraio 2021 ), pur negando che sussista, tecnicamente, l’esercizio di un potere di autotutela nel contesto del lavoro privatizzato, nel quale gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, chiarisce che il comportamento dell’amministrazione che revoca un incarico sul presuppost o che il suo conferimento sia nullo equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità. Pertanto, non viene in rilievo la questione dello scioglimento unilaterale dal contratto,ma quella del comportamento con il quale si fa, concludentemente, valere l’assenza di un vincolo contrattuale. Occorre valutare, quindi, se sussista o meno tale vincolo. La corte territoriale ha, dunque, errato nell’affermare che la P.A. aveva posto inessere una revoca e nel rilevare, d’ufficio, l’invalidità della stessa, quando, invece, doveva limitarsi ad accertare se la proroga fosse o meno nulla e, in particolare, se fosse stata disposta con un provvedimento formale dell’organo della P.A. a ciò competente, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto, che fosse assunta tacitamente. 3) Il terzo ed il quarto motivo, con i quali è dedotta la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e del giudicato interno e la mancata considerazione che, nella specie, non vi era stata un’idonea delibera e non erano stati rispettati i limiti all’assunzione di lavoratori da parte degli enti locali imposti dalla legge non devono essere esaminati alla luce dell’accoglimento delle prime due doglianze. 4)Il ricorso è accolto quanto al primo ed al secondo motivo, assorbiti il terzo ed ilquarto. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso , assorbiti il terzo ed il quarto; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in div
Sentenza Cassazione n. 12062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris