CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06478/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione già maturata prima della sentenza di appello è manifestamente infondata, attesa la presenza di 147 giorni di sospensione dovuti alle richieste di rinvio avanzate dalla difesa alle udienze del 10/05/2023 e del 13/09/2023, con conseguenti rinvii disposti -rispettivamente- alle udienze del 13/09/2023 e del 04/10/2024; considerato che alla luce di tali sospensioni la prescrizione sarebbe maturata il 16/11/2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello, in data 27/06/2024, con conseguente manifesta infondatezza della relativa eccezione; Considerato che i restanti motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di truffa, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 sulla responsabilità; pagg. 5 - 7 sulla causa di non punibilità; pagg. 7 e 8 sulle attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,