CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 1962
Cassazione n. 07411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti in qualità di "amministratore di fatto" dell'impresa "Edilemme" formalmente intestata alla sorella dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dichiarata fallita il 10 ottobre 2012. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo denuncia la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al mancato accoglimento delle richieste di escussione di testimoni, cui era stata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta ascrittagli. In sintesi la sentenza impugnata non avrebbe offerto alcuna risposta ai motivi di appello con i quali si contestava, in maniera specifica, la qualifica dell'imputato, la sussistenza delle distrazioni, nonché la manipolazione delle scritture contabili. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo di contesta il mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e il diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non indicata in maniera specifica le prove non raccolte né ne chiarisce la valenza decisiva sull'impianto argomentativo della sentenza impugnata. Peraltro è stato l'imputato stesso a rinunciare alle prove richieste in sede di abbreviato condizionato, quanto ha optato, poi, per il giudizio abbreviato c.d. "ordinario". 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Va ricordato che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). Se è vero che in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) è, però, necessario che di integrazione si tratti nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, cit.). 3.2. Nella specie a fronte di analitici e specifici motivi di appello (riprodotti nella stessa sentenza impugnata) - che si appuntavano su qualifica dell'imputato, effettiva sussistenza delle distrazioni e della manipolazione delle scritture contabili- il giudice di secondo grado si è limitato a fornire una risposta generica e apodittica che si esaurisce in un'unica proposizione: «Quanto al motivo riguardante la responsabilità dell'imputato correttamente il GIP presso il Tribunale l'ha ritenuta sussistente rilevato che la bancarotta sia distrattiva che documentale era integrata nei suoi estremi oggettivi e soggettivi e che dalla relazione ex art.33 legge fallimentare del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] e dalle indagini di PG risulta che l'amministratore di fatto della società era l'imputato, interessato a proseguire l'attività precedentemente svolta con Bonedil 2009, mentre la sorella [OSCURATO:PERSONA] era nella Edilemme una mera testa di legno che nulla gestiva e decideva, ma era stata collocata nella carica di amministratore di diritto in quanto incensurata mentre il Bona dei non poteva più esercitare alcuna attività imprenditoriale attesa la pregressa condanna per bancarotta fraudolenta" (cfr. settima pagina della sentenza). Ricorre, pertanto, il denunciato vizio motivazionale.4. Questo collegio rileva, inoltre, che la motivazione della sentenza non lascia comprendere se venga in rilievo il fallimento dell'impresa Edilemme di [OSCURATO:PERSONA], formalmente individuale ma integrante una "società di fatto", e quindi il fallimento sia stato esteso all'odierno imputato quale socio occulto o se fallimento abbia riguardato la società Edilemme, persona giuridica, che ha visto l'imputato assumere la veste di "amministratore di fatto". Si tratta di profilo decisivo, mai illuminato dalla doppia conforme di condanna (e poco chiaro anche nel capo di imputazione). Difatti se si vertesse, come sembra, nell'ipotesi della bancarotta commessa in relazione al fallimento dell'impresa individuale di Edilemme di [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità penale di soggetti diversi da quest'ultima non potrebbe essere ravvisata in considerazione della qualifica di "amministratore di fatto" attribuita a [OSCURATO:PERSONA] nell'imputazione e nel corpo della motivazione (cfr. Sez. 5 n. 48321 del 28/06/2018, Dazzi, non massimata). La rilevanza della posizione dell'amministratore di fatto trova invero il suo fondamento giuridico nell'estensione a tale posizione del titolo di responsabilità previsto dall'art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, relativo al fallimento delle società (Sez. 5, n. 14103 del 19/10/1999, Sgro, Rv. 215878); e l'attribuzione della responsabilità ad un soggetto quale socio occulto di un'impresa individuale presuppone che il fallimento sia stato esteso a tale soggetto (Sez. 5, n. 23044 del 11/04/2016, Napoletano, Rv. 267012). 5. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il giudice di rinvio verificherà anche la legalità della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo