CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Concordato-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 506/2024depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 20158/2024Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9423/2026Data pubblicazione 14/04/20261) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avversola sentenza del Tribunale di Spoleto n. 513 del 3.8.2021, che ne avevarigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dellaRicci [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e del [OSCURATO:PERSONA] e del Proietti nella loroveste di garanti.Con un unico motivo di appello suddiviso in due sub censure, gliappellanti hanno censurato la sentenza in quanto il Tribunale avrebbe: a)negato l’esistenza di un fido di fatto, nonostante l’accertamento del c.t.u.in merito; b) errato nel condannare gli appellanti anche al pagamentodegli interessi dalla data della domanda monitoria, in quanto il decretoingiuntivo è stato revocato.La Corte d’Appello di Perugia - dopo aver rilevato che la nullità del fidonon è rilevabile d’ufficio (nullità di protezione), che il contratto di aperturadi credito può provarsi mediante presunzioni e per facta concludentia eche lo scoperto consentito dalla Banca può essere espressione dellavolontà di questa di concedere un fido per somma pari a tale scoperto edopo aver accertato l’usurarietà dei rapporti - ha accolto l’appello e perl’effetto ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e della Brianzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso in Cassazionecon tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione non si è costituita.2) Con atto del 22/12/2025 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Desio e della Brianzaspa ha rinunciato al ricorso.Le parti controricorrenti costituite [OSCURATO:PERSONA] e ProiettiMassimo hanno accettato tale rinuncia, sottoscrivendo per adesione lostesso atto del 22/12/2025. P.Q.MNumero registro generale 20158/2024Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9423/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte, visto l’atto di rinuncia del ricorrente e l’accettazione deicontroricorrenti, nonché l’art. 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del giudizio aspese compensate.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]