CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 agosto 2021
Cassazione n. 25052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del rcorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il precedente decreto di convalida di sequestro emesso il 26/08/2021 dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 15/10/2021 Il Tribunale del riesame di Rovigo rigettava la richiesta di riesame reale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero di Rovigo il 27/08/2021 e dichiarava l'inammissibilità della medesima richiesta con riferimento alle domande di dissequestro e restituzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta violazione di legge in considerazione della apparenza della motivazione sia quanto al decreto di sequestro del Pubblico Ministero che quanto alla decisione del Tribunale del riesame, che non poteva, come in effetti avvenuto, sopperire le mancanze relative all'onere motivazionale che doveva caratterizzare il provvedimento impugnato. Veniva in tal senso richiamato il principio di diritto affermato dalle Sez. U Botticelli, secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti reato deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. 2.1.11 ricorrente ha inoltre contestato la mancata redazione da parte della Polizia giudiziaria di un verbale idoneo ad identificare puntualmente i beni sequestrati e la natura conseguentemente esplorativa del provvedimento, che, di fatto, impediva l'attività commerciale riferibile al Goia; la motivazione resa sul punto da Tribunale di Rovigo si doveva dunque ritenere apodittica in considerazione dell'astratto richiamo quanto alla ricorrenza del fumus del delitto contestato, senza riferirsi specificamente al verbale di perquisizione di iniziativa e contestuale sequestro del 25/08/2021; risulta di fatto omessa da parte del Tribunale del riesame qualsiasi verifica quanto all'assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte del Pubblico ministero nonostante il disposto dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, pertanto, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal pubblico ministero innanzi al Tribunale del riesame, anche in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non autonomamente integrabile dal tribunale del riesame la motivazione del decreto di sequestro). 2. Nel caso in esame, a seguito dell'acquisizione della documentazione richiesta al Tribunale del riesame, è emersa un'evidente genericità e mancanza di motivazione specifica del decreto di convalida del sequestro, che si caratterizza quale modulo prestampato secondo il quale il mantenimento in sequestro è indispensabile ai fine della prova in un eventuale dibattimento e della prosecuzione delle indagini, con l'aggiunta della dizione "in particolare:", che ha la chiara finalità di apportare al provvedimento schematico e prestampato in questione un contenuto di specificazione e puntualizzazione delle esigenze sottese al caso concreto. Il punto risulta semplicemente sbarrato, senza alcuna precisazione relativa al caso specifico. Né può soccorrere a tal fine il verbale di perquisizione e sequestro, anche ritenendo possibile eventualmente una sorta di implicito rinvio per relationem evidentemente non consentito, nell'ambito del quale si chiarisce come non sia stato effettuato uno specifico inventario a causa dell'ora tarda. 3. Ciò posto, appare evidente come la motivazione sia del sequestro che del decreto di convalida siano sostanzialmente assenti quanto alle esigenze poste a fondamento del provvedimento in questione e, dunque, come la motivazione del Tribunale del riesame, seppure centrata sui profili di diritto relativi al fumus e alla pertinenzialità rispetto al reato di ricettazione, si caratterizzi quale motivazione a carattere integrativo, non consentita in mancanza di motivazione del decreto di convalida del sequestro. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01; Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272-01). Infatti, l'attività integrativa del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che stanno a fondamento del vincolo reale è possibile solo se le stesse sono state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329-01; Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379-01;Sez.2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130-01) giacché il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Rv. 263272-01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01). Si è interpretativamente sottolineato che il dato normativo dell'art. 253 c.p.p. (del tutto sottovalutato nelle impostazioni giurisprudenziali che esentavano il provvedimento di sequestro del corpo del reato da un onere motivazionale) indica che il decreto di sequestro deve essere "motivato". Tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all'art. 125, comma 1, c.p.p., è espresso in termini assoluti nell'incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. Si è, altresì, sottolineato che manca una regolamentazione autonoma, all'interno del codice di rito (contemplante le sole generali figure del sequestro preventivo, del sequestro probatorio e del sequestro conservativo) del sequestro del corpo del reato, con conseguente impossibilità di trattamenti differenziati. Ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004 nella sentenza del 2018 Botticelli, si è poi sottolineato che la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). 4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rimarcarsi che l'ordinanza impugnata non ha dato risposta alla doglianza difensiva relativa al difetto di indicazione delle esigenze probatorie, sottese al vincolo ablatorio. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro in questione, con restituzione di quanto in sequestro a chi dimostri di averne diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza i