CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16211-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5907/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16211 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- 4- , Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, con due motivi, il rigetto dell'appello contro la decisione di annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno d'imposta 2012; 2. il contribuente resiste con controricorso e memoria ex art. 380 bis, c.p.c.; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione, è infondato poiché la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi -assenza di indicazioni, da parte dell'ufficio, degli istituti bancari e dei conti correnti da o verso i quali sarebbero state effettuate le movimentazioni contestate al contribuente; impossibilità riferire con certezza le operazioni contestate al contribuente-, sicché non ricorre quell'impossibilità di comprendere il fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. SU 22232/2016); 4. il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'artt.32 d.P.R. 600/73, 55 d.P.R. 633/72 e12 d.l. 78/2009, per aver il giudice d'appello ignorato la presunzione legale di evasione è infondato. La CTR, con l'espressa ratio decidendi di cui sopra, ha escluso in radice la sussistenza del presupposto soggettivo per poter applicare a carico del contribuente la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 12 del d.l. 78/2009; 4. il ricorso deve pertanto essere rigettato; 5. le spese seguono la soccombenza; 6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7200,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2022, con modalità da remoto. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] fl [OSCURATO:PERSONA] `--vtn CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico LQ otc ,CO3/~Ccm„), onA o oLf\A-cw ack T . 2 3532 j23 puittetira e 2 3 /11 D /2 \r-Onin,k_ C '?iU 4, APO (C OM rylryw„ AR,A/1,0,, MehtL Q 2CWA..4-g: ttsktuA 2 o o io c o Ivkr. r)2o.pno2,;, D-C}Trk, AA Ou J7 4.({: DO I D \pRfc " CIA7C Q,sAi r‘ \A N) Lom (yCk: gd9,2( -[OSCURATO:PERSONA] 92. v VuL (LpfoiL - soc2smivv1/4 uopmpeo i LA'.)--tayUnA' Qp&TA' 97CDIXQ t 2_ 61401Z 3 -e