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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 45663/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4.1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 27 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Cagliari aveva dichiarato inammissibile l'istanza di esecuzione della residua pena detentiva presso il domicilio ai sensi dell' art. 1 legge 199 del 2010.

La misura non poteva essere concessa in quanto il titolo in esecuzione -per cui, nel caso di specie, non risultava operabile uno scioglimento del cumulo delle pene concorrenti- comprendeva anche un delitto ostativo di cui all'art. 4 bis ord. pen. .

2. Ricorre per cassazione il difensore eStzga—S—erboraterret, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge 199 del 2010.

La misura avrebbe dovuto essere concessa previo scioglimento del cumulo delle pene e ritenendo già espiata quella per il reato ostativo, valutando solo in un momento successivo la eventuale pericolosità sociale del ricorrente tale da renderlo, se del caso, non meritevole del beneficio richiesto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v.

Sez.

I n. 11362 del 29.1.2021, rv 280977).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]--,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4.1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Cagliari aveva dichiarato inammissibile l'istanza di esecuzione della residua pena detentiva presso il domicilio ai sensi dell' art. 1 legge 199 del 2010. La misura non poteva essere concessa in quanto il titolo in esecuzione -per cui, nel caso di specie, non risultava operabile uno scioglimento del cumulo delle pene concorrenti- comprendeva anche un delitto ostativo di cui all'art. 4 bis ord. pen. . 2. Ricorre per cassazione il difensore eStzga—S—erboraterret, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge 199 del 2010. La misura avrebbe dovuto essere concessa previo scioglimento del cumulo delle pene e ritenendo già espiata quella per il reato ostativo, valutando solo in un momento successivo la eventuale pericolosità sociale del ricorrente tale da renderlo, se del caso, non meritevole del beneficio richiesto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v. Sez. I n. 11362 del 29.1.2021, rv 280977). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]--,