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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 21265/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3719/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Amico, in proprio e quale ex amministratore della soc. [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ; -intimati - avverso la sentenza n. 3567/2019 della CORTE D'APPELLO di Bologna, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della soc. [OSCURATO:SOCIETA] emessa dal Tribunale di Rimini rilevando, per quel che qui interessa:a) che la società non aveva assolto all’onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2° lett. a, b e c l.fall, non producendo i bilanci depositati presso il registro delle imprese; b) che la soglia di € 30.000 prevista dall’art 15 ult. comma l.fall. risultava superata tenendo conto dei soli tributi locali non contestati; c) che l’indebitamento complessivo era certamente superiore ad € 500.000 come emergeva dalle domande di insinuazione sino ad allora pervenute come da attestazione del curatore.

3. D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl e l’Ufficio della Procura della Repubblica sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 15 ul. comma l.fall.; si sostiene che i debiti tributari non potevano essere considerati certi, liquidi ed esigibili, ai fini della predetta disposizione, in quanto cristallizzati in avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali non notificati ai contribuenti e, quindi, incapaci di costituire validi titoli per la riscossione delle imposte, che i tributi locali ammontavano ad € 1.269 mentre i crediti dei fornitori, i soli ad essere liquidi ed esigibili secondo quanto affermato dalla ricorrente, erano inferiori ad €

30.000. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Si afferma nell’impugnata sentenza: « nulla quaestio sulla sussistenza della soglia di 30.000 € prevista dall’art. 15 LF che sussiste ampiamente anche solo per i crediti derivanti dai tributi locali, non contestati.

Con riferimento al passivo, risulta dagli atti il superamento del limite di 500.000 € previsto dal legislatore, come attestato dal curatore, in relazione alle domande di insinuazione passiva pervenute per un totale di euro 721.297,72 di cui euro 647.845,06 per gli anni 2016/2017 nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, euro 63.245 per tributi locali (tassa rifiuti) ed euro 10.207,66 a vario titolo (fornitori, CCIAA).

Si tratta di debiti tutti maturati ante dichiarazione di fallimento.

Che il debito fiscale sia scaduto è indubbio, essendo irrilevanti gli argomenti sulla notifica delle cartelle e sulla possibilità di impugnarle davanti alle commissioni tributarie». 2.2 L’esposizione debitoria della società, per gran parte composta da debiti tributari, non è stata messa in discussione dal ricorrente , che si è limita to a c ontestare la natura di debiti scaduti e non pagati delle pendenze tributarie , in quanto gli avvisi di accertamento e le cartelle non risultavanonotificati al contribuente. 2.3 Sta di fatto però che i debiti tributari sono da considerarsi scaduti anche a prescindere dal fatto che gli atti impositivi siano stati portati a conoscenza del destinatario da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria mediante notifica degli atti, essendo sufficiente, ai fini della conoscenza, la mera produzione in giudizio ( cfr. Cass. 28192/2020). 2.4 Questa Corte ha da tempo fatto propria la cd. teoria dichiarativa dell'accertamento tributario, in consonanza con carattere dell'obbligazione che sorge direttamente dalla legge al verificarsi del relativo elemento generatore: l'avviso di accertamento possiede, quanto al presupposto del debito, una mera funzione ricognitiva non incidente sulla genesi di esso (cfr. già Cass. Sez.

U. n. 4779-87 e Cass. Sez.

U n. 9201-90, e più recentemente, Cass 28192/2020). 2.5 La Corte distrettuale si è, quindi, adeguata a tali principi dando atto della nota del 24/10/2018 della GDF che riportava un debito erariale pari ad € 465.908,36 « già iscritto a ruolo e consegnato all’esattore… inconferente la questione che non sia stata ancora intrapresa l’esecuzione forzata che coincide con la notificazione delle cartelle equivalenti al precetto» 2.6 Dunque dagli atti dell’istruttoria prefallimentare risultava il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art 15 ul. comma l.fall. 3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc per non aver la Corte valutato l’attivazione del procedimento di definizione agevolata ex d.l. 119/2018. 3.1 Il motivo è inammissibile. 3.2 Della questione della definizione agevolata presentata a norma del d.l. 119/2018, non vi è traccia nella sentenza oggi impugnata.

Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass.n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass.n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3.3 Nulla di tutto ciò è stato indicato o allegato dal ricorrente. 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Non vi è ragione di statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3719/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Amico, in proprio e quale ex amministratore della soc. [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ; -intimati - avverso la sentenza n. 3567/2019 della CORTE D'APPELLO di Bologna, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della soc. [OSCURATO:SOCIETA] emessa dal Tribunale di Rimini rilevando, per quel che qui interessa:a) che la società non aveva assolto all’onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2° lett. a, b e c l.fall, non producendo i bilanci depositati presso il registro delle imprese; b) che la soglia di € 30.000 prevista dall’art 15 ult. comma l.fall. risultava superata tenendo conto dei soli tributi locali non contestati; c) che l’indebitamento complessivo era certamente superiore ad € 500.000 come emergeva dalle domande di insinuazione sino ad allora pervenute come da attestazione del curatore. 3. D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl e l’Ufficio della Procura della Repubblica sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 15 ul. comma l.fall.; si sostiene che i debiti tributari non potevano essere considerati certi, liquidi ed esigibili, ai fini della predetta disposizione, in quanto cristallizzati in avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali non notificati ai contribuenti e, quindi, incapaci di costituire validi titoli per la riscossione delle imposte, che i tributi locali ammontavano ad € 1.269 mentre i crediti dei fornitori, i soli ad essere liquidi ed esigibili secondo quanto affermato dalla ricorrente, erano inferiori ad € 30.000. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Si afferma nell’impugnata sentenza: « nulla quaestio sulla sussistenza della soglia di 30.000 € prevista dall’art. 15 LF che sussiste ampiamente anche solo per i crediti derivanti dai tributi locali, non contestati. Con riferimento al passivo, risulta dagli atti il superamento del limite di 500.000 € previsto dal legislatore, come attestato dal curatore, in relazione alle domande di insinuazione passiva pervenute per un totale di euro 721.297,72 di cui euro 647.845,06 per gli anni 2016/2017 nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, euro 63.245 per tributi locali (tassa rifiuti) ed euro 10.207,66 a vario titolo (fornitori, CCIAA). Si tratta di debiti tutti maturati ante dichiarazione di fallimento. Che il debito fiscale sia scaduto è indubbio, essendo irrilevanti gli argomenti sulla notifica delle cartelle e sulla possibilità di impugnarle davanti alle commissioni tributarie». 2.2 L’esposizione debitoria della società, per gran parte composta da debiti tributari, non è stata messa in discussione dal ricorrente , che si è limita to a c ontestare la natura di debiti scaduti e non pagati delle pendenze tributarie , in quanto gli avvisi di accertamento e le cartelle non risultavanonotificati al contribuente. 2.3 Sta di fatto però che i debiti tributari sono da considerarsi scaduti anche a prescindere dal fatto che gli atti impositivi siano stati portati a conoscenza del destinatario da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria mediante notifica degli atti, essendo sufficiente, ai fini della conoscenza, la mera produzione in giudizio ( cfr. Cass. 28192/2020). 2.4 Questa Corte ha da tempo fatto propria la cd. teoria dichiarativa dell'accertamento tributario, in consonanza con carattere dell'obbligazione che sorge direttamente dalla legge al verificarsi del relativo elemento generatore: l'avviso di accertamento possiede, quanto al presupposto del debito, una mera funzione ricognitiva non incidente sulla genesi di esso (cfr. già Cass. Sez. U. n. 4779-87 e Cass. Sez. U n. 9201-90, e più recentemente, Cass 28192/2020). 2.5 La Corte distrettuale si è, quindi, adeguata a tali principi dando atto della nota del 24/10/2018 della GDF che riportava un debito erariale pari ad € 465.908,36 « già iscritto a ruolo e consegnato all’esattore… inconferente la questione che non sia stata ancora intrapresa l’esecuzione forzata che coincide con la notificazione delle cartelle equivalenti al precetto» 2.6 Dunque dagli atti dell’istruttoria prefallimentare risultava il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art 15 ul. comma l.fall. 3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc per non aver la Corte valutato l’attivazione del procedimento di definizione agevolata ex d.l. 119/2018. 3.1 Il motivo è inammissibile. 3.2 Della questione della definizione agevolata presentata a norma del d.l. 119/2018, non vi è traccia nella sentenza oggi impugnata. Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass.n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass.n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3.3 Nulla di tutto ciò è stato indicato o allegato dal ricorrente. 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Non vi è ragione di statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i
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