CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496, cod. pen., aggravato dalla "recidiva reiterata", commesso il 29 agosto 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce che tra il giudizio di primo grado, concluso con sentenza del 10 dicembre 2012, e la definizione del giudizio di secondo grado, intervenuta il 10 settembre 2020, è maturato il termine ordinario di prescrizione del reato, pari ad anni sei. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il termine ordinario di prescrizione, ex art. 157 cod. pen, del reato in rassegna è pari ad anni sette e mesi sei di reclusione, tenuto conto: - della pena massima stabilita per il reato (anni cinque di reclusione); - della circostanza aggravante ad effetto speciale della "recidiva reiterata", che, così come contestata, in assenza di ulteriori specificazioni, comporta un aumento della pena pari alla metà ex art. 99, comma quarto, prima parte, cod. pen. 3.2. Dopo la sentenza di primo grado (10 dicembre 2012), l'ulteriore atto interruttivo è rappresentato non dalla pronuncia della sentenza di secondo grado — come erroneamente ritenuto dal ricorrente — ma dalla citazione in appello, avvenuta in data 27 gennaio 2020. Invero l'atto di citazione in appello va ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen., avente, come tale, effetto interruttivo (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048 - 01). 3.3. Ne consegue che dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (10 dicembre 2012), il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla citazione nel giudizio di appello in data 27 gennaio 2020, prima che spirasse il termine ordinario di anni sette e mesi sei, come sopra calcolato. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore I