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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39580/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 15 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato il cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Milano il 19 agosto 2018.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Moldovan, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla specifica questione posta dalla difesa in ordine alla impossibilità di riconoscere nella condotta tenuta dall'imputato gli estremi di una resistenza a pubblico ufficiale: comportamento manifestato in forma di generica minaccia, con atteggiamento di disprezzo e disistima verso i pubblici agenti, posto in essere non per impedire l'attività degli agenti della polizia e che, perciò, al più avrebbe potuto essere qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen., e omessa motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la censura difensiva con cui si era evidenziato come l'imputato avesse tenuto un comportamento di mera resistenza passiva, a fronte di un'attività dell'ufficio non meglio individuata: iniziativa che, in ogni caso, avrebbe dovuto ritenersi scriminata, anche nella forma putativa, per avere il prevenuto reagito ad un atto arbitrario degli agenti di polizia.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte distrettuale confermato la decisione di negare all'imputato le attenuanti generiche e di irrogare una pena eccessivamente serena, nonostante la modesta gravità del fatto, riferibile ad un giovane che non ha valutato le conseguenze di una protesta amplificata dall'essersi sentito bersaglio di offese personali.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. I primi due motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché afferenti a questioni che nel giudizio di secondo grado erano state poste solo con la formulazione di motivi nuovi, ma in maniera del tutto sganciata dai capi o dai punti della decisione enunciati nell'originario atto di appello, con il quale la difesa si era esclusivamente doluta della eccessività della pena inflitta e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratta, dunque, di violazioni che, non essendo state dedotte correttamente con l'iniziale atto di appello, non potevano considerarsi riguardanti punti della sentenza impugnata devoluti al giudizio di secondo grado, e che, perciò, non possono essere esaminate per la prima volta con il ricorso per cassazione: restando conseguentemente irrilevante la denunciata omessa motivazione su quegli stessi punti nella sentenza oggetto del ricorso.

3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena finale irrogata: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito (anche richiamando la motivazione della conforme sentenza del Tribunale) aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e ad una riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado la oggettiva gravità di una condotta protrattasi nel tempo, per ben venti minuti, che aveva imposto il sopraggiungere di numerosi agenti di polizia, e che, posta in essere da un soggetto gravato da precedenti penali anche specifici, aveva inciso sulla regolarità del servizio ferroviario: trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 15 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato il cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Milano il 19 agosto 2018. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Moldovan, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla specifica questione posta dalla difesa in ordine alla impossibilità di riconoscere nella condotta tenuta dall'imputato gli estremi di una resistenza a pubblico ufficiale: comportamento manifestato in forma di generica minaccia, con atteggiamento di disprezzo e disistima verso i pubblici agenti, posto in essere non per impedire l'attività degli agenti della polizia e che, perciò, al più avrebbe potuto essere qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen., e omessa motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la censura difensiva con cui si era evidenziato come l'imputato avesse tenuto un comportamento di mera resistenza passiva, a fronte di un'attività dell'ufficio non meglio individuata: iniziativa che, in ogni caso, avrebbe dovuto ritenersi scriminata, anche nella forma putativa, per avere il prevenuto reagito ad un atto arbitrario degli agenti di polizia. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte distrettuale confermato la decisione di negare all'imputato le attenuanti generiche e di irrogare una pena eccessivamente serena, nonostante la modesta gravità del fatto, riferibile ad un giovane che non ha valutato le conseguenze di una protesta amplificata dall'essersi sentito bersaglio di offese personali. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. I primi due motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché afferenti a questioni che nel giudizio di secondo grado erano state poste solo con la formulazione di motivi nuovi, ma in maniera del tutto sganciata dai capi o dai punti della decisione enunciati nell'originario atto di appello, con il quale la difesa si era esclusivamente doluta della eccessività della pena inflitta e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta, dunque, di violazioni che, non essendo state dedotte correttamente con l'iniziale atto di appello, non potevano considerarsi riguardanti punti della sentenza impugnata devoluti al giudizio di secondo grado, e che, perciò, non possono essere esaminate per la prima volta con il ricorso per cassazione: restando conseguentemente irrilevante la denunciata omessa motivazione su quegli stessi punti nella sentenza oggetto del ricorso. 3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena finale irrogata: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito (anche richiamando la motivazione della conforme sentenza del Tribunale) aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e ad una riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado la oggettiva gravità di una condotta protrattasi nel tempo, per ben venti minuti, che aveva imposto il sopraggiungere di numerosi agenti di polizia, e che, posta in essere da un soggetto gravato da precedenti penali anche specifici, aveva inciso sulla regolarità del servizio ferroviario: trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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