CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 21389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22 settembre 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, commesso in Genova dal 25 gennaio 2017 al 31 gennaio 2020, esclusa la recidiva e concesse le attenuanti generiche, la pena di undici mesi e tre giorni di reclusione ed euro 4.670,00 di multa e ha disposto la confisca per equivalente della somma di euro 56.591,09. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982. Premette il difensore che la confisca disposta dal Giudice per le indagini preliminari non aveva formato oggetto dell'accordo delle parti e che il giudice, in violazione dell'art. 31 della legge n. 646 del 1982, avrebbe disposto la confisca per equivalente ancorché la stessa sia ammessa solo una volta che sia stata accertata l'impossibilità di procedere alla confisca diretta. Irragionevole sarebbe, inoltre, l'ammontare della confisca per equivalente disposta in misura pari alle somme dei corrispettivi indicati nell'imputazione. Ad avviso del difensore, inoltre, il Giudice per le indagini preliminari, disponendo la confisca sia del corrispettivo dell'alienazione del veicolo, che il prezzo di acquisto del medesimo veicolo, avrebbe concretato un'illegittima duplicazione dell'ablazione. Le variazioni annuali non legate all'acquisto o alla vendita di un bene, inoltre, non sarebbero soggette ad alcuna forma di confisca. Ad avviso del ricorrente, dunque, la confisca avrebbe dovuto essere disposta limitatamente all'ammontare di euro 15.106,79. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine all'individuazione e alla quantificazione delle somme da sottoporre a confisca ai sensi dell'art. 31 della legge n. 646 del 1982. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca.Con conclusioni depositate in data 8 febbraio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scancariello, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è ammissibile, in quanto l'eccepita illegalità della confisca, non concordata dalle parti, rientra nell'ambito della impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze di applicazione della pena delineato dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 2020), Savin, Rv. 279348 - 01). 3. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Occorre premettere che l'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) sancisce che «le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia economico-finanziaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani». Tale obbligo di comunicazione costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale volta a esercitare un controllo preventivo e costante sui beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o camorristico, anticipato rispetto a quello svolto ,con le misure, pure patrimoniali, di carattere preventivo-repressivo costituite dal sequestro e dalla confisca, al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento. L'art. 31 della legge n. 646 del 1982 prevede, inoltre, che «chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658». Il secondo comma di tale disposizione aggiunge che «Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati». Il terzo comma di tale disposizione, da ultimo, sancisce che «Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità». 4.2. La censura è infondata. Il giudice per le indagini preliminari ha, infatti, legittimamente disposto la confisca per equivalente «della somma di euro 56.591,09, pari al valore dei beni indicati nell'imputazione», in quanto l'ablazione, anche in ragione dell'ampio lasso di tempo decorso dalle condotte di reato accertate, non ha ad oggetto beni ancora presenti nel patrimonio dell'imputato, ma è destinata ad attingere beni ancora da reperire, anche in futuro. Lo stesso ricorrente, del resto, non ha indicato su quali beni, già presenti nel proprio patrimonio e asseritamente pretermessi, avrebbe dovuto incidere la confisca diretta. L'autovettura acquistata dall'imputato in data 25 gennaio 2017, del resto, risulta essere stata alienata in data 20 febbraio 2017. 4.3. Parimenti infondata è la censura proposta dal ricorrente in ordine alla determinazione dell'ammontare della confisca disposta, in quanto la stessa, in conformità al secondo comma dell'art. 31 della legge n. 646 del 1982, è stata correttamente stabilita in misura pari alla somma degli incrementi del patrimonio lucrati dall'imputato nel periodo in contestazione.4.4. Infondata, da ultimo, è anche la terza censura proposta dal ricorrente, relativa all'asserita illegittima duplicazione dell'ablazione disposta nel provvedimento impugnato. Il legislatore, infatti, ricollega l'integrazione del reato all'omessa comunicazione di ciascuna variazione patrimoniale indicata dall'art. 30 della legge n. 646 del 1982 e, di conseguenza, sottopone a confisca i beni a qualunque titolo acquistati, nonché il corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati in assenza della prescritta informativa. Il valore di ciascun bene acquistato e il corrispettivo di ciascuna vendita posta in essere dall'imputato sono, dunque, stati legittimamente sottoposti a confisca per equivalente, indipendentemente dal fatto che possano avere avuto ad oggetto lo stesso bene in distinte fasi temporali. 5. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine all'individuazione e alla quantificazione delle somme da sottoporre a confisca ai sensi dell'art. 31 della legge n. 646 del 1982. 6. Il motivo, a tacere della sua indeterminatezza, è infondato. Il giudice per le indagini preliminari, nel disporre la confisca per equivalente della somma di euro 56.591,09, ha, infatti, assolto l'obbligo di motivazione previsto dalla legge, precisando che la stessa rappresenta l'ammontare delle variazioni patrimoniali operate dall'imputato e non comunicate, ai sensi dell'art. 30 della I. 13 settembre 1982, n. 646, al Nucleo della Guardia di Finanza territorialmente competente. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.