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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 51699/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

Dalla confusa esposizione pare di comprendere che l'istante si dolga di un errore nella determinazione della pena (formulando quindi un'istanza di ricorso straordinario per errore di fatto ex art.625 bis cod. proc. pen.) e della violazione del 'divieto di bis in idem'.

In relazione al primo profilo è stato affermato che "Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione" (Sez. 5 - Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Imp. 76039 - 01). 4Austurk&

3. L'inammissibilità del ricorsb comporta la cotTcran7a del ricorrente al pagamento de spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.• Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023 Il consigi.ere rela ore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. Dalla confusa esposizione pare di comprendere che l'istante si dolga di un errore nella determinazione della pena (formulando quindi un'istanza di ricorso straordinario per errore di fatto ex art.625 bis cod. proc. pen.) e della violazione del 'divieto di bis in idem'. In relazione al primo profilo è stato affermato che "Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione" (Sez. 5 - Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Imp. 76039 - 01). 4Austurk& 3. L'inammissibilità del ricorsb comporta la cotTcran7a del ricorrente al pagamento de spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.• Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023 Il consigi.ere rela ore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 51699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris