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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30229/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to Vito A. Martielli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] & Associati, alla via Cicerone n. 28 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Cicerone n. 28 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 14.11.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. In data 18.4.2011 l'Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 014 2011 00165776438 000, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973, avente ad oggetto Irpef, Iva, Irap ed accessori in relazione all'anno 2007, per un totale di Euro 8.319,36 (ric., p. 2).

2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari proponendo plurime contestazioni e, per quanto ancora d'interesse, censurando l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento per avere l'Incaricato dell'esazione proceduto nelle forme dell'invio diretto a mezzo posta.

La CTP rigettava il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, riproponendo le proprie contestazioni.

La CTR rigettava il ricorso.

4. La contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Resistono mediante controricorso l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate, e l'Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione

1. Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, per non avere la CTR ritenuto l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale sebbene la stessa sia stata notificata direttamente, a mezzo posta, dal Concessionario per la riscossione, che è un soggetto non abilitato ad utilizzare tale forma di notifica.

2. La contribuente censura, con il suo motivo di ricorso, l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale per cui è causa, per essere stata effettuata direttamente a mezzo posta dall'Incaricato per la riscossione, in ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 26, comma primo, del Dpr n. 602 del 1973, nella formula vigente ratione temporis.

Ricorda la ricorrente che, nel testo previgente, la norma invocata prevedeva la facoltà per l'Incaricato dell'esazione di procedere alla notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta.

Tuttavia, a seguito della riforma attuata con successivi interventi normativi, venendo in particolare in rilievo la modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 193 del 2001, la facoltà dell'esattore di procedere alla notificazione a mezzo posta sarebbe venuta meno.

La norma, nel testo applicabile, indicherebbe innanzitutto i soggetti cui è consentito procedere alla notificazione, e nella seconda parte del primo comma chiarirebbe che i soggetti abilitati (e solo loro) possono provvedervi (anche) mediante invio postale.

Le parti controricorrenti contestano l'interpretazione delle norme proposta dalla contribuente, e richiamano copiosa giurisprudenza di legittimità in materia.

2.1. Invero questa Corte regolatrice ha già avuto modo di esaminare più volte la questione sollevata in questo giudizio da [OSCURATO:PERSONA], ed è pervenuta ad un orientamento interpretativo consolidato e condivisibile, che si ritiene pertanto di dover confermare, dando anche ragione del rapporto tra prima e seconda parte del primo comma di cui all'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, pure invocato in questa sede dalla ricorrente.

Si è infatti statuito che "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella", Cass. sez.

V, 19.3.2014, n. 6395; non essendosi mancato di specificare che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della

I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato", Cass. sez.

VI-V, 12.11.2018, n. 28872.2.2.

Il ricorso per cassazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.

3. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della complessità delle questioni affrontate, della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti delle costituite controricorrenti, e le liquida nella complessiva misura di € 1.200,00 in favore di ciascuna per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to Vito A. Martielli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] & Associati, alla via Cicerone n. 28 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Cicerone n. 28 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 14.11.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In data 18.4.2011 l'Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 014 2011 00165776438 000, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973, avente ad oggetto Irpef, Iva, Irap ed accessori in relazione all'anno 2007, per un totale di Euro 8.319,36 (ric., p. 2). 2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari proponendo plurime contestazioni e, per quanto ancora d'interesse, censurando l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento per avere l'Incaricato dell'esazione proceduto nelle forme dell'invio diretto a mezzo posta. La CTP rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, riproponendo le proprie contestazioni. La CTR rigettava il ricorso. 4. La contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resistono mediante controricorso l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate, e l'Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, per non avere la CTR ritenuto l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale sebbene la stessa sia stata notificata direttamente, a mezzo posta, dal Concessionario per la riscossione, che è un soggetto non abilitato ad utilizzare tale forma di notifica. 2. La contribuente censura, con il suo motivo di ricorso, l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale per cui è causa, per essere stata effettuata direttamente a mezzo posta dall'Incaricato per la riscossione, in ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 26, comma primo, del Dpr n. 602 del 1973, nella formula vigente ratione temporis. Ricorda la ricorrente che, nel testo previgente, la norma invocata prevedeva la facoltà per l'Incaricato dell'esazione di procedere alla notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta. Tuttavia, a seguito della riforma attuata con successivi interventi normativi, venendo in particolare in rilievo la modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 193 del 2001, la facoltà dell'esattore di procedere alla notificazione a mezzo posta sarebbe venuta meno. La norma, nel testo applicabile, indicherebbe innanzitutto i soggetti cui è consentito procedere alla notificazione, e nella seconda parte del primo comma chiarirebbe che i soggetti abilitati (e solo loro) possono provvedervi (anche) mediante invio postale. Le parti controricorrenti contestano l'interpretazione delle norme proposta dalla contribuente, e richiamano copiosa giurisprudenza di legittimità in materia. 2.1. Invero questa Corte regolatrice ha già avuto modo di esaminare più volte la questione sollevata in questo giudizio da [OSCURATO:PERSONA], ed è pervenuta ad un orientamento interpretativo consolidato e condivisibile, che si ritiene pertanto di dover confermare, dando anche ragione del rapporto tra prima e seconda parte del primo comma di cui all'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, pure invocato in questa sede dalla ricorrente. Si è infatti statuito che "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella", Cass. sez. V, 19.3.2014, n. 6395; non essendosi mancato di specificare che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato", Cass. sez. VI-V, 12.11.2018, n. 28872.2.2. Il ricorso per cassazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. 3. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della complessità delle questioni affrontate, della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti delle costituite controricorrenti, e le liquida nella complessiva misura di € 1.200,00 in favore di ciascuna per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricor
Sentenza Cassazione n. 30229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris