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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 44008/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 448, gfr comma 2-bis, cod. proc. pen. perché proposti per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]' idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 448, gfr comma 2-bis, cod. proc. pen. perché proposti per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]' idente
Sentenza Cassazione n. 44008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris