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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43840/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt.453, 455, 336, 612, 635 e 582 c.p., alcuni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 71 del D.Igs. 159/2011, nonché di quello di cui all'art. 75 del D.Igs. 159/2011.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge.

Nello specifico, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza del reato di cui al capo 9) sulla base di intercettazioni telefoniche, alle cui registrazioni e trascrizioni sommarie la difesa non avrebbe avuto accesso nel giudizio d'appello non risultando rinvenibile, nemmeno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze o la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, il supporto informatico sul quale dal verbale delle operazioni di intercettazione sarebbero stati masterizzati i dati relativi alle suddette captazioni e che a tale verbale avrebbe dovuto essere allegato.

Il ricorrente sostiene inoltre l'unica traccia rinvenibile delle intercettazioni citate si rinvenirebbe nella richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione sulle utenze del Capucci e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] inviata dagli operanti al pubblico ministero.

Peraltro anche qualora dovessero rinvenirsi le registrazioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, quelle eseguite nei confronti dell'imputato sarebbero comunque inutilizzabili in quanto i decreti di intercettazione d'urgenza emessi dal pubblico ministero non sarebbero stati trasmessi tempestivamente per la convalida, inutilizzabilità che riguarderebbe anche le captazioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità del Capucci per i reati di cui ai capi 1), 2) e 8).

2.2. Col secondo motivo, vengono denunciati vizi di motivazione con riferimento all'accertamento del reato di cui al capo 9) dell'imputazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe equivocato il contenuto di una intercettazione telefonica fra il Capucci e il [OSCURATO:PERSONA], riguardante in realtà vicende estranee agli addebiti contestati, ritenendo conseguentemente provato il reato di cui all'art. 453, n. 4 c.p. in riferimento ad un ordinativo di rilevante consistenza di danaro contraffatto, nonostante nell'abitazione dell'imputato siano state rinvenute solo quattro banconote false, la cui detenzione al più integrerebbe il diverso reato di cui all'art. 455 c.p., non essendo stato dimostrato il previo concerto, anche solo mediato, con il falsario.

2.3. Col terzo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione con riferimento ai fatti contestati ai capi 1), 2) e 8), ritenuti integrare autonomi episodi di spendita di danaro falso in continuazione tra loro nonostante gli stessi abbiano ad oggetto la spaccio di banconote acquistate dall'imputato in una unica occasione, non essendovi evidenza di plurimi approvvigionamenti e come comprovato dalla serrata cronologia delle condotte di spendita delle medesime.2.4.

Con il quarto motivo vengono denunciati analoghi vizi di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 8) e 9).

Osserva infatti il ricorrente che l'importo complessivo del danno cagionato attraverso la spendita delle banconote ammonterebbe a circa 1.000 euro, con un guadagno per l'imputato di circa 500 euro, dal momento che non sarebbe possibile imputare al Capucci la spendita delle ulteriore banconote avvenuta nel Mugello, solo ipoteticamente addebitatogli.

2.5. Analoghi vizi vengono dedotti anche col quinto motivo con riferimento al reato di minaccia a pubblico ufficiale contestato al capo 5) dell'imputazione, posto che la condotta minacciosa addebitata all'imputato sarebbe stata consumata, per come si evincerebbe dalla relativa annotazione di servizio, solo una volta che gli operanti avevano già concluso la perquisizione personale e domiciliare e non durante la sua esecuzione.

Pertanto, in alcun modo si trattava di condotta aggressiva finalizzata ad impedire il compimento dell'atto, quanto piuttosto di una reazione dovuta allo stato di agitazione in cui versava il Capucci, come peraltro attestato dagli stessi operanti.

2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso vengono denunciati vizi di motivazione con riferimento all'ulteriore reato di violenza a pubblico ufficiale di cui al capo 6) di imputazione.

Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che l'imputato non si era limitato ad avere un atteggiamento passivo e di non collaborazione con i carabinieri intervenuti, ma avrebbe tenuto una condotta idonea a coartare la libertà di azione degli stessi.

Affermazioni che sarebbero smentite da quanto riportato nelle annotazioni di servizio, dalle quali emergerebbe al contrario che il Capucci non avrebbe compiuto alcun atto di violenza o alcuna minaccia, anche solo implicita, nei confronti degli operanti.

A ulteriore elemento di conferma, il ricorrente aggiunge che la banconota rinvenuta nel corso della perquisizione che il Capucci ha strappato dalle mani di uno degli operanti facendola a pezzi e tentando di ingoiarla era risultata poi non contraffatta, talchè il sequestro della stessa nemmeno avrebbe dovuto essere eseguito.

3. Il 5 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo è invero inammissibile. 2.1 Va anzitutto ricordato come da molto tempo questa Corte abbia risolto la questione relativa all'onere probatorio di un fatto negativo, stabilendo che anche in ambito penale vale il principio affermato dalla giurisprudenza civile per cui lo stesso debba essere provato da colui che voglia far valere in giudizio un diritto di cui tale fatto costituisce il fondamento, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte.

In tal senso si è dunque concluso che, anche quando non sia possibile la materiale dimostrazione diretta di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013, Bathiri, Rv. 257304; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245).

In applicazione di tale principio e con specifico riferimento all'ipotesi in cui la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni intercettate, si è dunque affermato che il difensore è gravato dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, sia il mancato accesso alla documentazione richiesta (Sez. 2 , n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065). 2.3 Dal carteggio intervenuto con la segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello e quella della Procura della Repubblica allegato al ricorso risulta che il difensore dell'imputato, dopo la pronunzia della sentenza impugnata ed in vista della redazione del ricorso per cassazione, ha effettivamente richiesto di poter procedere all'ascolto di una delle intercettazioni e di prendere visione del fascicolo e che ciò gli sia stato consentito, avendo anzi gli uffici interessati cercato di soddisfare l'esigenza difensiva di anticipare la data all'uopo fissata in ragione della prossima scadenza dei termini di impugnazione.

Fermo restando che nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.266 e ss. c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 216 del 2017, le censure articolate con il motivo in esame si rivelano dunque generiche.

Il ricorrente sostiene di non aver rinvenuto nel fascicolo del giudice dell'appello o presso la Procura della Repubblica i supporti informatici sui quali sarebbero state registrate le intercettazioni e che secondo i verbali delle operazioni compiute sarebbero stati allegati ai medesimi.

Circostanza che viene però meramente asserita, giacchè il ricorso non fornisce la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui intende dimostrare l'inesistenza e che peraltro la difesa poteva procurarsi agevolmente facendosi rilasciare apposita attestazione dalla cancelleria del giudice e dalla segretaria del pubblico ministero in merito al mancato rinvenimento delle registrazioni.2.4 Quanto all'inutilizzabilità dell'intero patrimonio captativo per la presunta intempestività convalida delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero, va ribadito che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inamnnissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416).

Il ricorrente opera invece un generico riferimento ai decreti con i quali sarebbero state disposte le captazioni, senza precisare quanti e quali siano gli atti cui si riferisce, né in che data sarebbero stati adottati e quando sarebbe intervenuta la convalida del giudice, né infine se l'eccezione riguarda l'intero patrimonio captativo.

Men che meno procede a chiarire la decisività delle intercettazioni ai fini della tenuta dell'apparato motivazionale della sentenza, omettendo di effettuare la evidenziata prova di resistenza richiesta dall'arresto giurisprudenziale del [OSCURATO:PERSONA] citato.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto contiene censure che si traducono nella mera prospettazione di una lettura alternativa di risultanze processuali funzionale al tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle medesime che le è invece inibito a fronte della motivata e tutt'altro che illogica interpretazione del significato probatorio di dette risultanze articolata dai giudici del merito, i quali hanno altresì evidenziato le ragioni della ritenuta ininfluenza ai fini della ritenuta sussistenza del previo concerto con il falsario del rinvenimento nell'abitazione dell'imputato di solo quattro banconote false.

4. Il terzo motivo è infondato.

L'art. 455 c.p.p. è reato a fattispecie alternative o, più propriamente, in rapporto di progressione nell'offesa del bene giuridico tutelato, giacché la spendita o la messa in circolazione del danaro falso inevitabilmente assorbe le condotte precedentemente elencate dalla norma incriminatrice e accomunate dal fine di realizzare quelle menzionate.

Non è dubbio, quindi, che con riguardo alla prima fattispecie il delitto in questione si atteggia a reato di pericolo, mentre la secondo fattispecie configura un reato di danno, in quanto la sola potenziale lesione della fede pubblica insita nel primo caso si concretizza invece nel secondo attraverso la messa in circolazione del danaro falso.

Ciò premesso corrisponde ad una scelta del legislatore quella di incriminare ogni singolo autonomo atto di spendita delle banconote contraffatte, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state originariamente acquisite unitariamente dall'agente.

Scelta che si giustifica proprio in ragione della natura che il reato assume nel caso della spendita o della messa in circolazione del danaro falso e della reiterata ed autonoma lesione del bene giuridico tutelato che consegue alla realizzazione di ogni singola condotta tipica.Mentre, qualora il fatto abbia ad oggetto le condotte elencate nella prima parte dell'art.455 c.p., il pericolo causato rimane unico anche quando le stesse abbiano ad oggetto più banconote o monete contraffatte.

Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che i fatti contestati ai capi 1), 2) e 8) integrassero autonomi reati, poi logicamente considerati in continuazione tra loro.

5. Il quarto motivo è invece nuovamente inammissibile, posto che è lo stesso ricorrente a sottolineare come il danno complessivamente causato ai percettori delle banconote false ammonterebbe a non meno di 1.000 euro e che il lucro ricavato dall'imputato non sarebbe inferiore a 500 euro.

Al di là del fatto che si tratta di valori il cui fondamento nelle risultanze processuali non viene specificato, è comunque evidente che gli stessi trascendono la nozione di particolare tenuità evocata dall'art. 62 n. 4 c.p.

Parimenti inammissibile è il quinto ed ultimo motivo, con il quale vengono proposte censure in fatto, tese a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, il cui significato la Corte territoriale ha interpretato in maniera logica e dunque insindacabile in questa sede.

E' poi irrilevante che la banconota fatta a pezzi dall'imputato fosse genuina, posto che, nel contesto in cui si sono svolti i fatti, il sequestro della medesima era comunque legittimo proprio in quanto finalizzato ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt.453, 455, 336, 612, 635 e 582 c.p., alcuni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 71 del D.Igs. 159/2011, nonché di quello di cui all'art. 75 del D.Igs. 159/2011. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge. Nello specifico, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza del reato di cui al capo 9) sulla base di intercettazioni telefoniche, alle cui registrazioni e trascrizioni sommarie la difesa non avrebbe avuto accesso nel giudizio d'appello non risultando rinvenibile, nemmeno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze o la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, il supporto informatico sul quale dal verbale delle operazioni di intercettazione sarebbero stati masterizzati i dati relativi alle suddette captazioni e che a tale verbale avrebbe dovuto essere allegato. Il ricorrente sostiene inoltre l'unica traccia rinvenibile delle intercettazioni citate si rinvenirebbe nella richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione sulle utenze del Capucci e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] inviata dagli operanti al pubblico ministero. Peraltro anche qualora dovessero rinvenirsi le registrazioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, quelle eseguite nei confronti dell'imputato sarebbero comunque inutilizzabili in quanto i decreti di intercettazione d'urgenza emessi dal pubblico ministero non sarebbero stati trasmessi tempestivamente per la convalida, inutilizzabilità che riguarderebbe anche le captazioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità del Capucci per i reati di cui ai capi 1), 2) e 8). 2.2. Col secondo motivo, vengono denunciati vizi di motivazione con riferimento all'accertamento del reato di cui al capo 9) dell'imputazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe equivocato il contenuto di una intercettazione telefonica fra il Capucci e il [OSCURATO:PERSONA], riguardante in realtà vicende estranee agli addebiti contestati, ritenendo conseguentemente provato il reato di cui all'art. 453, n. 4 c.p. in riferimento ad un ordinativo di rilevante consistenza di danaro contraffatto, nonostante nell'abitazione dell'imputato siano state rinvenute solo quattro banconote false, la cui detenzione al più integrerebbe il diverso reato di cui all'art. 455 c.p., non essendo stato dimostrato il previo concerto, anche solo mediato, con il falsario. 2.3. Col terzo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione con riferimento ai fatti contestati ai capi 1), 2) e 8), ritenuti integrare autonomi episodi di spendita di danaro falso in continuazione tra loro nonostante gli stessi abbiano ad oggetto la spaccio di banconote acquistate dall'imputato in una unica occasione, non essendovi evidenza di plurimi approvvigionamenti e come comprovato dalla serrata cronologia delle condotte di spendita delle medesime.2.4. Con il quarto motivo vengono denunciati analoghi vizi di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 8) e 9). Osserva infatti il ricorrente che l'importo complessivo del danno cagionato attraverso la spendita delle banconote ammonterebbe a circa 1.000 euro, con un guadagno per l'imputato di circa 500 euro, dal momento che non sarebbe possibile imputare al Capucci la spendita delle ulteriore banconote avvenuta nel Mugello, solo ipoteticamente addebitatogli. 2.5. Analoghi vizi vengono dedotti anche col quinto motivo con riferimento al reato di minaccia a pubblico ufficiale contestato al capo 5) dell'imputazione, posto che la condotta minacciosa addebitata all'imputato sarebbe stata consumata, per come si evincerebbe dalla relativa annotazione di servizio, solo una volta che gli operanti avevano già concluso la perquisizione personale e domiciliare e non durante la sua esecuzione. Pertanto, in alcun modo si trattava di condotta aggressiva finalizzata ad impedire il compimento dell'atto, quanto piuttosto di una reazione dovuta allo stato di agitazione in cui versava il Capucci, come peraltro attestato dagli stessi operanti. 2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso vengono denunciati vizi di motivazione con riferimento all'ulteriore reato di violenza a pubblico ufficiale di cui al capo 6) di imputazione. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che l'imputato non si era limitato ad avere un atteggiamento passivo e di non collaborazione con i carabinieri intervenuti, ma avrebbe tenuto una condotta idonea a coartare la libertà di azione degli stessi. Affermazioni che sarebbero smentite da quanto riportato nelle annotazioni di servizio, dalle quali emergerebbe al contrario che il Capucci non avrebbe compiuto alcun atto di violenza o alcuna minaccia, anche solo implicita, nei confronti degli operanti. A ulteriore elemento di conferma, il ricorrente aggiunge che la banconota rinvenuta nel corso della perquisizione che il Capucci ha strappato dalle mani di uno degli operanti facendola a pezzi e tentando di ingoiarla era risultata poi non contraffatta, talchè il sequestro della stessa nemmeno avrebbe dovuto essere eseguito. 3. Il 5 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è invero inammissibile. 2.1 Va anzitutto ricordato come da molto tempo questa Corte abbia risolto la questione relativa all'onere probatorio di un fatto negativo, stabilendo che anche in ambito penale vale il principio affermato dalla giurisprudenza civile per cui lo stesso debba essere provato da colui che voglia far valere in giudizio un diritto di cui tale fatto costituisce il fondamento, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte. In tal senso si è dunque concluso che, anche quando non sia possibile la materiale dimostrazione diretta di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013, Bathiri, Rv. 257304; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245). In applicazione di tale principio e con specifico riferimento all'ipotesi in cui la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni intercettate, si è dunque affermato che il difensore è gravato dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, sia il mancato accesso alla documentazione richiesta (Sez. 2 , n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065). 2.3 Dal carteggio intervenuto con la segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello e quella della Procura della Repubblica allegato al ricorso risulta che il difensore dell'imputato, dopo la pronunzia della sentenza impugnata ed in vista della redazione del ricorso per cassazione, ha effettivamente richiesto di poter procedere all'ascolto di una delle intercettazioni e di prendere visione del fascicolo e che ciò gli sia stato consentito, avendo anzi gli uffici interessati cercato di soddisfare l'esigenza difensiva di anticipare la data all'uopo fissata in ragione della prossima scadenza dei termini di impugnazione. Fermo restando che nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.266 e ss. c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 216 del 2017, le censure articolate con il motivo in esame si rivelano dunque generiche. Il ricorrente sostiene di non aver rinvenuto nel fascicolo del giudice dell'appello o presso la Procura della Repubblica i supporti informatici sui quali sarebbero state registrate le intercettazioni e che secondo i verbali delle operazioni compiute sarebbero stati allegati ai medesimi. Circostanza che viene però meramente asserita, giacchè il ricorso non fornisce la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui intende dimostrare l'inesistenza e che peraltro la difesa poteva procurarsi agevolmente facendosi rilasciare apposita attestazione dalla cancelleria del giudice e dalla segretaria del pubblico ministero in merito al mancato rinvenimento delle registrazioni.2.4 Quanto all'inutilizzabilità dell'intero patrimonio captativo per la presunta intempestività convalida delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero, va ribadito che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inamnnissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416). Il ricorrente opera invece un generico riferimento ai decreti con i quali sarebbero state disposte le captazioni, senza precisare quanti e quali siano gli atti cui si riferisce, né in che data sarebbero stati adottati e quando sarebbe intervenuta la convalida del giudice, né infine se l'eccezione riguarda l'intero patrimonio captativo. Men che meno procede a chiarire la decisività delle intercettazioni ai fini della tenuta dell'apparato motivazionale della sentenza, omettendo di effettuare la evidenziata prova di resistenza richiesta dall'arresto giurisprudenziale del [OSCURATO:PERSONA] citato. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto contiene censure che si traducono nella mera prospettazione di una lettura alternativa di risultanze processuali funzionale al tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle medesime che le è invece inibito a fronte della motivata e tutt'altro che illogica interpretazione del significato probatorio di dette risultanze articolata dai giudici del merito, i quali hanno altresì evidenziato le ragioni della ritenuta ininfluenza ai fini della ritenuta sussistenza del previo concerto con il falsario del rinvenimento nell'abitazione dell'imputato di solo quattro banconote false. 4. Il terzo motivo è infondato. L'art. 455 c.p.p. è reato a fattispecie alternative o, più propriamente, in rapporto di progressione nell'offesa del bene giuridico tutelato, giacché la spendita o la messa in circolazione del danaro falso inevitabilmente assorbe le condotte precedentemente elencate dalla norma incriminatrice e accomunate dal fine di realizzare quelle menzionate. Non è dubbio, quindi, che con riguardo alla prima fattispecie il delitto in questione si atteggia a reato di pericolo, mentre la secondo fattispecie configura un reato di danno, in quanto la sola potenziale lesione della fede pubblica insita nel primo caso si concretizza invece nel secondo attraverso la messa in circolazione del danaro falso. Ciò premesso corrisponde ad una scelta del legislatore quella di incriminare ogni singolo autonomo atto di spendita delle banconote contraffatte, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state originariamente acquisite unitariamente dall'agente. Scelta che si giustifica proprio in ragione della natura che il reato assume nel caso della spendita o della messa in circolazione del danaro falso e della reiterata ed autonoma lesione del bene giuridico tutelato che consegue alla realizzazione di ogni singola condotta tipica.Mentre, qualora il fatto abbia ad oggetto le condotte elencate nella prima parte dell'art.455 c.p., il pericolo causato rimane unico anche quando le stesse abbiano ad oggetto più banconote o monete contraffatte. Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che i fatti contestati ai capi 1), 2) e 8) integrassero autonomi reati, poi logicamente considerati in continuazione tra loro. 5. Il quarto motivo è invece nuovamente inammissibile, posto che è lo stesso ricorrente a sottolineare come il danno complessivamente causato ai percettori delle banconote false ammonterebbe a non meno di 1.000 euro e che il lucro ricavato dall'imputato non sarebbe inferiore a 500 euro. Al di là del fatto che si tratta di valori il cui fondamento nelle risultanze processuali non viene specificato, è comunque evidente che gli stessi trascendono la nozione di particolare tenuità evocata dall'art. 62 n. 4 c.p. Parimenti inammissibile è il quinto ed ultimo motivo, con il quale vengono proposte censure in fatto, tese a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, il cui significato la Corte territoriale ha interpretato in maniera logica e dunque insindacabile in questa sede. E' poi irrilevante che la banconota fatta a pezzi dall'imputato fosse genuina, posto che, nel contesto in cui si sono svolti i fatti, il sequestro della medesima era comunque legittimo proprio in quanto finalizzato ad
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