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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11889/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, relativo all'accertamento di responsabilità, è inammissibile, in quanto si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, per :chè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo, relativo al concorso anomalo, è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), atteso che sostiene l'esistenza di un travisamento del fatto fondato sul mancato apprezzamento di conversazioni intercettate (da cui si dovrebbe desumere una presa di distanza del ricorrente dal reato commesso in concorso), che, però, non allega o trascrive nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, relativo all'accertamento di responsabilità, è inammissibile, in quanto si risolve in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, per :chè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo, relativo al concorso anomalo, è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), atteso che sostiene l'esistenza di un travisamento del fatto fondato sul mancato apprezzamento di conversazioni intercettate (da cui si dovrebbe desumere una presa di distanza del ricorrente dal reato commesso in concorso), che, però, non allega o trascrive nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] -
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