CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritt o a l numer o 95 31 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Carducci, n. 18 -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA] edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in [OSCURATO:PERSONA], alla via Miliscola, n. 424, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: Co mpensazione delle spese. Contestazione.RG n. 9531/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza n. 1042/22resa in grado d’appello dal Tribunale di Napoli, depositata in data 1 febbraio 2022 e notificata in pari data; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: - con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2716/13 del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rigettato l’opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo che aveva emesso; -emerge dagli atti che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a pagare al Comune di Bacoli con una transazione; - la quota era stata posta a carico dell’opponente, socio di [OSCURATO:SOCIETA] cooperativa edilizia a r.l., in base a una delibera con la quale la cooperativa l’aveva annoverato tra i soci obbligati al pagamento e aveva, appunto, ripartito le quote; - il tribunale ha posto a fondamento della decisione la sopravvenuta caducazione ex tunc della delibera, costituente « il presupposto della pretesa di pagamento», ritenendo applicabile l’art. 336, comma 2, c.p.c.; - pur accogliendo l’appello, il tribunale ha, tuttavia, interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio; - a fondamento della statuizione ha argomentato che l’accoglimento dell’appello e la revoca del decreto ingiuntivo discendevano soltanto dall’annullamento della delibera, successivo alla sentenza del giudice di pace, e non già dalla fondatezza dei motivi d’impugnazione, posto che, quanto a questi: a) la produzione della delibera nel corso del giudizio di opposizione aveva eliso la rilevanza della contestazione concernente la mancanza di essa a sostegno del ricorso monitorio prima e del decreto ingiuntivo poi;RG n. 9531/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore b) infondata era la censura concernente la duplicazione dei titoli, poiché la transazione e la delibera di riparto si integrano tra loro; c) le questioni riguardanti il contenuto della transazione e la validità della delibera di riparto non erano idonee a paralizzare in via di eccezione la domanda di pagamento, in mancanza di proposizione di apposita domanda riconvenzionale di annullamento della delibera; - il tribunale ha poi ravvisato una situazione di soccombenza reciproca fra le parti in ragione, da un lato, della sopravvenienza rappresentata dall’annullamento successivo della delibera e, dall’altro, dall’inconsistenza delle ragioni fatte valere dall’appellante per paralizzare la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto; - contro questo capo della sentenza i ricorrenti, nella qualità indicata in epigrafe, propongonoricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi , di cui il primo articolato in quattro subcensure e il secondo in due, che illustra no con memoria, cui [OSCURATO:SOCIETA] cooperativa edilizia a r.l. replica con controricorso, pure corredato di memoria. Considerato che: - col primo e col secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, i ricorrentilamenta no : 1) l’omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, il che aveva determinato la nullità del decreto ingiuntivo emesso; la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, per avere considerato in motivazione assorbente l’annullamento della delibera di riparto e statuito in dispositivo la revoca del decreto ingiuntivo; la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per aver ritenuto assorbente il fatto sopravvenuto all’originario RG n. 9531/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore vizio del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado che lo ha confermato( primo motivo ); 2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla pronuncia di compensazione; l’omesso esame del fatto decisivo determinato dalla riforma della sentenza di primo grado che ha statuito erroneamente la conferma del decreto ingiuntivo ( secondo motivo); - la censura complessivamente proposta è inammissibile in tutti i suoi aspetti; - di là dall a valutazione delle modalità d i allestimento dei motivi mediante formulazione di plurimi profili di censura proposti in maniera frammista, in quanto tale inosservante dei criteri stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 9100/15), si osserva che: a) il fatto dedotto che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto non è certo decisivo, non soltanto perché non è contestato che, come accertato in sentenza, la delibera era stata depositata nel corso del giudizio di opposizione, il quale concerne l’intera situazione giuridica controversa (Cass., sez. un., n. 7448/93; sez. un., n. 9839/21), ma anche perché a fondamento della sentenza impugnata v’è la considerazione della caducazione del presupposto della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della suddetta delibera della cooperativa, anche se qualificata, pur in mancanza di una sentenza riformata o cassata, come effetto espansivo esterno; e la caducazioneassorbe ogni questione, compresa quella dedotta col motivo, poiché ha comportato l’accertamento, non contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria; b) il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quest’accertamento, di modo che coerentemente il tribunale ne ha RG n. 9531/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento all’emissione del decreto (tra varie, Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10); c) rispetto alla ratio decidendidella pronuncia così individuata, le ulteriori critiche sono astratte; irrilevante è, in particolare, la considerazione che al momento del ricorso monitorio l’ingiuntoaveva già impugnato in altro giudizio la delibera, che, anzi, implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effettie quindi giustificasse la pretesa; d’altronde, come correttamente osservato dal tribunale, il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione, purché sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione(Cass., sez. un., n. 9839/21, cit.; in termini, da ultimo, Cass. n. 5235/24, in tema di riscossione dei contributi consortili); -si ribadisce poi che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21); - è quindi consentito il sindacato del giudice di legittimità soltanto se il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; il sindacato di questa Corte, tuttavia, non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», di là dalle RG n. 9531/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/22); -nel caso in esame, invece, la motivazione dedotta a sostegno della compensazione non è astratta, ma è, nella sostanza, puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera della cooperativa, della conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d’appello e del successivo giudicato, ed ècoerente con la ragione del decidere, calibrata sull’effetto derivante dall’annullamento della delibera in questione, rispetto alla quale la considerazione, effettivamente decettiva, sulla soccombenza reciproca è meramente ancillare e, quindi, ininfluente; - resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese; - d’altronde, la riforma della sentenza di primo grado non è affatto un fatto in senso storico-naturalistico pretermesso, ma è l’oggetto della decisione; - in definitiva, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei pr