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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04784/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 26.11.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato risultando ineccepibile il rigetto della deduzione difensiva sul rilievo dell'ostativo quantitativo di stupefacente rinvenuto (per gr. 101,24), alla duplice qualità dello stupefacente in uno alle circostanze e modalità dell'azione.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore residente Ang o Capozzi - r‘2 fl.

LLc-rJA i o Erg' 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 26.11.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato risultando ineccepibile il rigetto della deduzione difensiva sul rilievo dell'ostativo quantitativo di stupefacente rinvenuto (per gr. 101,24), alla duplice qualità dello stupefacente in uno alle circostanze e modalità dell'azione. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore residente Ang o Capozzi - r‘2 fl. LLc-rJA i o Erg' 2
Sentenza Cassazione n. 04784/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris